Articolo 66 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
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20 febbraio 1963
Art. 66. Costituzione dei primi Consigli

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovra' procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita, dall' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302 , attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.
Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sara' convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura, del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parita', dal piu' anziano d'eta'. La convocazione stessa dovra' aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sara' convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963