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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4956/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NICOLì RAFFAELE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno ordinario di invalidità (revocato con visita di revisione del 03.02.2023) e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando CP_1 le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate non determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Si riportano di seguito le conclusioni del CTU
e le risposte ai quesiti: “Esaminata la documentazione sanitaria in atti e sulla base delle risultanze anamnestiche e cliniche posso affermare che il signor di anni 52 è affetto da: Parte_1
“Cardiopatia ischemica post-infartuale rivascolarizzata (2016-2017) e ipertensione arteriosa;
spondiloartrosi a scarsa incidenza funzionale in sovrappeso corporeo. Trattasi di un uomo 52enne in discrete condizioni generali e affetto da patologie che non comportano una espressiva limitazione delle potenzialità lavorative dello stesso.
La storia clinico-invalidante del signor è caratterizzata dal riconoscimento, in seguito Pt_1 all'episodio infartuale, dell'assegno ordinario di invalidità, revocato in data 03/02/2023. L'episodio di STEMI del 25/7/2016 è stato trattato con PTCA primaria su CD prox e PTCA + DES su PL distale in overlapping. Ad un anno dalla suddetta procedura il ricorrente ha sospeso la DAPT (doppia terapia antiaggregante) continuando solo con acido acetilsalicilico. In data 29 agosto 2017, in seguito a controllo coronarografico, viene eseguita presso la divisione di Emodinamica PTCA + stenting multiplo su CX e CD. Il test da sforzo del febbraio 2021 evidenziava: “test negativo per ridotta riserva coronarica al carico, al DP e alla Fc raggiunti. Assenza di angor. Assenza di aritmie.
Normale incremento della PA e della FC. Interruzione per esaurimento muscolare”. L'ultimo controllo cardiologico in atti del 22/02/22 certificava le buone condizioni cardiocircolatorie con il seguente ecocardiogramma: “Apparati nella norma. Ventricolo sinistro con normale spessore delle pareti, cinesi globale conservata, ipocinesia del tratto basale della parete inferiore, nella norma le dimensioni della cavità. F.E 60% circa. Atrio sinistro normale. Sezioni destre nella norma. Assenza di versamento pericardico. Pattern mitralico da alterato rilasciamento. Normale pattern di flusso transmitralico”. Non sono documentati ulteriori controlli cardiologici. Appare evidente che al momento la patologia dell'apparato cardio-circolatorio si manifesta essenzialmente con ipertensione arteriosa in buone condizioni cardiocircolatorie. L'esame dell'apparato osteo- articolare si presenta con un quadro radiologico caratterizzato da segni di spondilo-artrosi con protrusioni discali ed ernia discale L4-L5; ma obiettivamente si rileva una limitazione funzionale di pochi gradi sia nel tratto cervicale che in quello lombare senza compromissione della dinamica e della statica vertebrale e senza segni di sofferenza radicolare irritativa né tanto meno compressiva:
Lasègue negativo. Anche il quadro clinico dei disturbi a livello degli arti inferiori non evidenzia limitazioni funzionali delle articolazioni stesse, le masse muscolari degli arti risultano toniche e trofiche e non è rilevabile alcuna alterazione della deambulazione e dei passaggi posturali.
Pertanto, i caratteri clinico-evolutivi della patologia osteoarticolare, ivi compreso il sovrappeso corporeo con indice di massa corporea pari a 31, possono condizionare eventuali riacutizzazioni della sintomatologia algica tipica più che una riduzione della capacità lavorativa globale ai fini dell'invalidità. Pertanto, tenuto conto dell'attività svolta dal ricorrente, si può senz'altro affermare che al momento il signor non si trova nell'impossibilità di accedere ad un'occupazione Pt_1 lavorativa che garantisca un'autonomia economica o di ricoprire un posto di lavoro adeguato alle proprie capacità. Le infermità riscontrate nel signor di anni 52 non Parte_1 permettono, anche se globalmente considerate, di configurare lo stato invalidante pensionabile ai sensi di Legge. Pertanto, dalla data della revoca non sono risultate, nel signor , infermità Pt_1 tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.”
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto non sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
22.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23.10.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo