Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Quarta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero della Difesa e Aeronautica Militare - Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis , n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visto l’art. 62 del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare - Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Luciano Quarta e l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Ritenuto che, allo stato, le esigenze cautelari rappresentate dall’appellante possano essere adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, disponendo la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito in primo grado, ferma restando l’esecutività dei provvedimenti impugnati;
Ritenuto, pertanto, che è necessario che il giudice di primo grado definisca la controversia in sede di merito, anche considerando la rilevanza della questione sottesa alla domanda proposta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione delle ragioni della decisione, le spese processuali possano essere compensate;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, accoglie l’appello ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo
Spese dell’appello cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.