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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica: PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5317/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 AO ES - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio 1 - 92063110800
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240044927187000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240044927187000 BONIFICA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ES Ricorrente_1 AO NI, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a contributi consortili anni 2022-2023, deducendo il difetto di motivazione, la carenza di potere impositivo in capo al Consorzio e l'insussistenza dei presupposti impositivi, per mancanza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio del Consorzio_1 in liquidazione ed Consorzio_2 che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il contestato difetto di motivazione non sussiste.
La cartella di pagamento impugnata fa esplicito riferimento alle ragioni della pretesa fiscale avanzata indicando chiaramente l'anno (2022 e 2023) oggetto della richiesta del contributo consortile ed i terreni di proprietà del ricorrente in relazione ai quali la pretesa veniva avanzata.
A differenza d quanto si legge nel ricorso, ancora, nella cartella di pagamento impugnata risultano le indicazioni (Autorità Giudiziaria competente, termine per l'impugnazione) che il ricorrente erroneamente ritiene mancanti.
Anche la contestazione in ordine all'insussistenza del potere impositivo del Consorzio (stante l'assenza di vantaggi diretti ai fondi del ricorrente) e, ancora, dei presupposti della pretesa impositiva, non può ritenersi fondata.
Il Consorzio_1, costituendosi in giudizio, depositava copiosa documentazione e, in particolare, il piano di classifica in cui risulta individuato anche il perimetro di contribuenza (tale documentazione, tra l'altro, non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente).
La Suprema Corte ha precisato come "In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite" Cass. 11431/22.
Tale principio era già stato ribadito da Cass. n.20681/2014 e da Cass. n.21176/2014, secondo cui "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. nello stesso senso Cass. 2019 n.23251).
Nel caso di specie a fronte della difesa del Consorzio_3 e del deposito della documentazione concernete il piano di classifica e le cartografie relative al comprensorio consortile, il ricorrente non ha contestasto né il piano di classifica, né l'inserimento degli immobili di proprietà nel perimetro di contribuenza, limitandosi in maniera generica ad allegare nel ricorso che i fondi non hanno tratto beneficio dalle opere consortili. Dopo la costituzione del Consorzio parte ricorrente non ha depositato memorie integrative, né ha contestato in alcun modo la relativa documentazione.
Nel caso in esame non vi è contestazione in ordine all'inclusione dei terreni del ricorrente nell'ambito del perimetro consortile e, pertanto, gravava su quest'ultimo l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'inadempimento del Consorzio ai propri obblighi.
Nessun elemento probatorio in tale senso risulta fornito dal ricorrente che si limitava a mere attestazioni sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Né vale, in questa sede, valorizzare il precedente di questa Corte depositato dal ricorrente, di accoglimento del ricorso di quest'ultimo in ordine ai medesimi contributi consortili relativi a diversa annualità
Il precedente invocato (sentenza n. 5690/2024), difatti, accoglieva il ricorso in assenza di costituzione del
Consorzio.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore del Consorzio_1 ed Consorzio 2 nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria - Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica: PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5317/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 AO ES - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio 1 - 92063110800
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240044927187000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240044927187000 BONIFICA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ES Ricorrente_1 AO NI, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a contributi consortili anni 2022-2023, deducendo il difetto di motivazione, la carenza di potere impositivo in capo al Consorzio e l'insussistenza dei presupposti impositivi, per mancanza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio del Consorzio_1 in liquidazione ed Consorzio_2 che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il contestato difetto di motivazione non sussiste.
La cartella di pagamento impugnata fa esplicito riferimento alle ragioni della pretesa fiscale avanzata indicando chiaramente l'anno (2022 e 2023) oggetto della richiesta del contributo consortile ed i terreni di proprietà del ricorrente in relazione ai quali la pretesa veniva avanzata.
A differenza d quanto si legge nel ricorso, ancora, nella cartella di pagamento impugnata risultano le indicazioni (Autorità Giudiziaria competente, termine per l'impugnazione) che il ricorrente erroneamente ritiene mancanti.
Anche la contestazione in ordine all'insussistenza del potere impositivo del Consorzio (stante l'assenza di vantaggi diretti ai fondi del ricorrente) e, ancora, dei presupposti della pretesa impositiva, non può ritenersi fondata.
Il Consorzio_1, costituendosi in giudizio, depositava copiosa documentazione e, in particolare, il piano di classifica in cui risulta individuato anche il perimetro di contribuenza (tale documentazione, tra l'altro, non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente).
La Suprema Corte ha precisato come "In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite" Cass. 11431/22.
Tale principio era già stato ribadito da Cass. n.20681/2014 e da Cass. n.21176/2014, secondo cui "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. nello stesso senso Cass. 2019 n.23251).
Nel caso di specie a fronte della difesa del Consorzio_3 e del deposito della documentazione concernete il piano di classifica e le cartografie relative al comprensorio consortile, il ricorrente non ha contestasto né il piano di classifica, né l'inserimento degli immobili di proprietà nel perimetro di contribuenza, limitandosi in maniera generica ad allegare nel ricorso che i fondi non hanno tratto beneficio dalle opere consortili. Dopo la costituzione del Consorzio parte ricorrente non ha depositato memorie integrative, né ha contestato in alcun modo la relativa documentazione.
Nel caso in esame non vi è contestazione in ordine all'inclusione dei terreni del ricorrente nell'ambito del perimetro consortile e, pertanto, gravava su quest'ultimo l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'inadempimento del Consorzio ai propri obblighi.
Nessun elemento probatorio in tale senso risulta fornito dal ricorrente che si limitava a mere attestazioni sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Né vale, in questa sede, valorizzare il precedente di questa Corte depositato dal ricorrente, di accoglimento del ricorso di quest'ultimo in ordine ai medesimi contributi consortili relativi a diversa annualità
Il precedente invocato (sentenza n. 5690/2024), difatti, accoglieva il ricorso in assenza di costituzione del
Consorzio.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore del Consorzio_1 ed Consorzio 2 nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria - Sez.
10 del 26 gennaio 2026.