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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 06/02/2026, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1794/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
EL ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6956/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T033968000P002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1111/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione in epigrafe, ai fini dell'imposta di registro, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Si costituiva per resistere l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che:
“- in data 26/11/2021, sotto condizione sospensiva legale, procedeva all'acquisto di un'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Roma alla Indirizzo_1;
- la condizione sospensiva legale trovava applicazione in quanto il suddetto immobile era vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) in relazione al diritto di prelazione riconosciuto al Ministero della Cultura …;
- il Notaio Nominativo_2, in data 01/12/2021, procedeva alla notifica dell'Atto di compravendita alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- dal momento della ricezione della comunicazione (e relativa protocollazione) trascorrevano i 60 giorni senza alcun esercizio del diritto di prelazione;
- a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione … si procedeva all'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione;
- in tale atto ricognitivo … il ricorrente Ricorrente_1 richiedeva: a) l'applicazione dei benefici/ agevolazione “Prima Casa” introdotta dalla legge 168/1982, e disciplinata dalla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull'imposta di registro (Dpr 131/1986); b) la liquidazione dell'imposta di registro sulla base del meccanismo del prezzo valore sulla base al combinato disposto degli articoli 43, 51 e 52 del Dpr 131/1986”.
L'Ufficio, tuttavia, disconosceva l'agevolazione prezzo-valore per la determinazione dell'imposta di registro.
Sostiene infatti l'Agenzia delle Entrate – citando giurisprudenza sul punto - che “l'atto della stipula costituisce la sede nella quale le parti devono esprimere le dichiarazioni loro spettanti in merito al criterio di tassazione, ivi compresa quelle indispensabili per ottenere il riferimento al cd. "prezzo valore" dell'atto”. È pertanto priva di pregio la doglianza del ricorrente che adduce di aver fatto richiesta del beneficio fiscale del cd. “prezzo-valore” in sede di atto di ricognizione della condizione sospensiva, non essendo tale la sede a ciò deputata, bensì avrebbe dovuto provvedervi in sede di stipula del contratto di compravendita”.
Il ricorso non è fondato.
In proposito, giova osservare che, in base all'art. 1, comma 497, legge n. 266 del 2005, “in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto”.
Dunque, la richiesta dell'agevolazione va chiesta “all'atto della cessione”.
E l'atto di cessione – ancorchè sospensivamente condizionato – è quello in cui le parti trasferiscono il bene e non può certo essere identificato nel (successivo) atto ricognitivo che si limita a dichiarare il mancato avveramento della condizione.
Né risulta possibile un'applicazione analogica della citata disposizione perché – come è noto – le norme agevolative, in quando derogano al regime impositivo ordinario sono di stretta interpretazione potendo applicarsi solo ai casi espressamente previsti dalla legge.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 900,00, oltre a rimborso forfetario 15%.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
EL ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6956/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T033968000P002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1111/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione in epigrafe, ai fini dell'imposta di registro, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Si costituiva per resistere l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che:
“- in data 26/11/2021, sotto condizione sospensiva legale, procedeva all'acquisto di un'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Roma alla Indirizzo_1;
- la condizione sospensiva legale trovava applicazione in quanto il suddetto immobile era vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) in relazione al diritto di prelazione riconosciuto al Ministero della Cultura …;
- il Notaio Nominativo_2, in data 01/12/2021, procedeva alla notifica dell'Atto di compravendita alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- dal momento della ricezione della comunicazione (e relativa protocollazione) trascorrevano i 60 giorni senza alcun esercizio del diritto di prelazione;
- a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione … si procedeva all'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione;
- in tale atto ricognitivo … il ricorrente Ricorrente_1 richiedeva: a) l'applicazione dei benefici/ agevolazione “Prima Casa” introdotta dalla legge 168/1982, e disciplinata dalla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull'imposta di registro (Dpr 131/1986); b) la liquidazione dell'imposta di registro sulla base del meccanismo del prezzo valore sulla base al combinato disposto degli articoli 43, 51 e 52 del Dpr 131/1986”.
L'Ufficio, tuttavia, disconosceva l'agevolazione prezzo-valore per la determinazione dell'imposta di registro.
Sostiene infatti l'Agenzia delle Entrate – citando giurisprudenza sul punto - che “l'atto della stipula costituisce la sede nella quale le parti devono esprimere le dichiarazioni loro spettanti in merito al criterio di tassazione, ivi compresa quelle indispensabili per ottenere il riferimento al cd. "prezzo valore" dell'atto”. È pertanto priva di pregio la doglianza del ricorrente che adduce di aver fatto richiesta del beneficio fiscale del cd. “prezzo-valore” in sede di atto di ricognizione della condizione sospensiva, non essendo tale la sede a ciò deputata, bensì avrebbe dovuto provvedervi in sede di stipula del contratto di compravendita”.
Il ricorso non è fondato.
In proposito, giova osservare che, in base all'art. 1, comma 497, legge n. 266 del 2005, “in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto”.
Dunque, la richiesta dell'agevolazione va chiesta “all'atto della cessione”.
E l'atto di cessione – ancorchè sospensivamente condizionato – è quello in cui le parti trasferiscono il bene e non può certo essere identificato nel (successivo) atto ricognitivo che si limita a dichiarare il mancato avveramento della condizione.
Né risulta possibile un'applicazione analogica della citata disposizione perché – come è noto – le norme agevolative, in quando derogano al regime impositivo ordinario sono di stretta interpretazione potendo applicarsi solo ai casi espressamente previsti dalla legge.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 900,00, oltre a rimborso forfetario 15%.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)