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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7460/2024,
tra elettivamente domiciliata in Afragola alla Traversa III via G. Puccini, Parte_1
presso lo studio dell'avv.to Achille Iroso che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
GI Acerbo con studio in al C.so Garibaldi, 62 Pt_2
APPELLATA
nonché
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Pontecagnano Faiano alla via D. Alighieri, n. 16 presso lo studio dall'avv.to
Anna Mele;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n.
798/2024, del 15.02.2024 pubblicata in data 26.03.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 6381/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha tempestivamente Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 798/2024 del giudice di pace di Casoria, pubblicata in data 26.03.2024 e non notificata.
L'impugnazione è limitata al capo della sentenza relativo alla condanna dei convenuti in primo grado alle spese di lite - per la somma di € 400,00, di cui € 80,00 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario - di cui si contestata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c., dell'art. 4
d.m. 55/2014 e della tabella parametri forensi ad esso allegata, non avendo il giudice esplicitato le ragioni per le quali non si è attenuto ai parametri di legge.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata hanno provveduto a costituirsi il
[...]
e la i quali hanno chiesto il rigetto Parte_2 Controparte_1
dell'appello proposto.
Passando al merito, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese anticipate nel corso del giudizio ed i compensi al difensore sono posti, con il provvedimento del giudice che chiude il processo davanti a lui, a carico della parte soccombente.
Il giudice, ai fini della liquidazione del compenso, in applicazione dei valori tabellari fissati dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014, deve tener conto dei valori medi previsti dalle tabelle, i quali possono poi essere aumentati sino all'80%, ovvero diminuiti non oltre il 50% (Cass., 19 aprile 2023 n. 10466).
La norma stabilisce che “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti
giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato
necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso di specie e a parere di questo giudice, essendo il valore della controversia pari ad
€ 2.158,29, i valori di riferimento vanno considerati ai minimi e va eccettuata la fase istruttoria (non espletata), ma non si rinvengono sussistenti motivi per ulteriori riduzioni.
Tutto ciò porta alla somma di € 507,00, effettivamente superiore a quella liquidata dal g.d.p.
Gli stessi parametri si applicano al presente giudizio in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2
così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Casoria n. 798/2024, pubblicata il 26.03.2024 e non notificata, condanna il
[...]
in solido al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese di primo grado, che si liquidano in € 507,00, oltre Parte_1
accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Achille Iroso;
- invariato il dispositivo per il resto (anche in merito alle spese);
- condanna il in solido al Controparte_2
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in € 147,00 per spese ed € 852,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Achille Iroso.
Aversa, 29.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7460/2024,
tra elettivamente domiciliata in Afragola alla Traversa III via G. Puccini, Parte_1
presso lo studio dell'avv.to Achille Iroso che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
GI Acerbo con studio in al C.so Garibaldi, 62 Pt_2
APPELLATA
nonché
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Pontecagnano Faiano alla via D. Alighieri, n. 16 presso lo studio dall'avv.to
Anna Mele;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n.
798/2024, del 15.02.2024 pubblicata in data 26.03.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 6381/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha tempestivamente Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 798/2024 del giudice di pace di Casoria, pubblicata in data 26.03.2024 e non notificata.
L'impugnazione è limitata al capo della sentenza relativo alla condanna dei convenuti in primo grado alle spese di lite - per la somma di € 400,00, di cui € 80,00 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario - di cui si contestata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c., dell'art. 4
d.m. 55/2014 e della tabella parametri forensi ad esso allegata, non avendo il giudice esplicitato le ragioni per le quali non si è attenuto ai parametri di legge.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata hanno provveduto a costituirsi il
[...]
e la i quali hanno chiesto il rigetto Parte_2 Controparte_1
dell'appello proposto.
Passando al merito, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese anticipate nel corso del giudizio ed i compensi al difensore sono posti, con il provvedimento del giudice che chiude il processo davanti a lui, a carico della parte soccombente.
Il giudice, ai fini della liquidazione del compenso, in applicazione dei valori tabellari fissati dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014, deve tener conto dei valori medi previsti dalle tabelle, i quali possono poi essere aumentati sino all'80%, ovvero diminuiti non oltre il 50% (Cass., 19 aprile 2023 n. 10466).
La norma stabilisce che “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti
giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato
necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso di specie e a parere di questo giudice, essendo il valore della controversia pari ad
€ 2.158,29, i valori di riferimento vanno considerati ai minimi e va eccettuata la fase istruttoria (non espletata), ma non si rinvengono sussistenti motivi per ulteriori riduzioni.
Tutto ciò porta alla somma di € 507,00, effettivamente superiore a quella liquidata dal g.d.p.
Gli stessi parametri si applicano al presente giudizio in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2
così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Casoria n. 798/2024, pubblicata il 26.03.2024 e non notificata, condanna il
[...]
in solido al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese di primo grado, che si liquidano in € 507,00, oltre Parte_1
accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Achille Iroso;
- invariato il dispositivo per il resto (anche in merito alle spese);
- condanna il in solido al Controparte_2
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in € 147,00 per spese ed € 852,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Achille Iroso.
Aversa, 29.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione