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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa GI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10465 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO FERRETTI del
Foro di Reggio Emilia (pec: , giusta Email_1 procura depositata nel fascicolo informatico;
– attrice –
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO
PESENTI, RI RO (pec: , Email_2
LU CI, (pec: Controparte_2
e SI LI (pec: Email_3
, tutti del Foro di Milano, giusta comparsa di Email_4 costituzione di nuovo procuratore depositata nel fascicolo informatico;
– convenuta–
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 6.7.2021, l'odierna attrice - premesso di aver intrattenuto, con (già , il rapporto di conto corrente n. 369094 Controparte_1 Controparte_3
(originariamente n. 99953) dal 7.07.2005 fino alla data di revoca del 5.08.2019, con passaggio in sofferenza dell'importo di euro 30.979,89 a debito per il correntista, e il R.G. n. 10465/2021
rapporto di conto corrente di corrispondenza flat conto anticipi fatture n. 26011
(originariamente n. 3298) dal 19.08.2005 fino alla data di revoca del 5.08.2019, con saldo pari ad euro 0,00, (rapporti sui quali erano state concesse varie aperture di credito), di aver ottenuto, ai sensi dell'art. 119 TUB, alcuni documenti contrattuali formati nell'anno
2012 ed estratti conto dai quali risultavano movimenti risalenti all'anno 2005 e l'esistenza di un'apertura di credito di € 15.000,00 in assenza di contratto scritto - ha agito per sentir accertare e dichiarare le nullità dedotte in citazione e per ottenere la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione, in proprio favore, delle somme indebitamente addebitatele: in particolare, nel caso di declaratoria di nullità dei relativi contratti per violazione dell'art. 117, comma 1, T.U.B., della somma complessiva di euro
127.419,87 (per il conto corrente n. 369094 di euro 26.562,82 e per il conto corrente n.
26011 di euro 100.857,05) e, in subordine, nell'ipotesi di accertamento della illegittimità delle condizioni applicate ai contratti, dell'importo totale di euro 121.767,58 (per il conto corrente n. 369094 dell'importo di euro 26.763,38 e per il conto corrente n. 26011 dell'importo di € 95.004,20), o comunque del maggiore o minore importo risultante dall'esito del giudizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento alla data di effettivo soddisfo e oltre i costi della perizia di parte. In ogni caso, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti o a corrisponderle un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., quantificati nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'attrice, in particolare, ha dedotto:
- la nullità del contratto di conto corrente n. 369094, dalla data della sua apertura fino al 12.12.2013 (data del contratto di rinegoziazione del conto corrente) e dei contratti di apertura del credito ad esso correlati dal 2005 al 13.10.2012, nonché del contratto di conto corrente di corrispondenza flat conto anticipi fatture n. 26011, dalla data della sua apertura fino al 12.12.2013 (data del contratto di rinegoziazione del conto corrente) e dei contratti di apertura del credito ad esso correlati, per il periodo dal 2005 al 28.05.2018, per mancanza della forma prescritta dalla legge ad substantiam, ai sensi del disposto di cui all'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B., con conseguente non debenza di alcun costo;
- l'illegittima applicazione, ai rapporti in questione, di poste non dovute, riconducibili ad interessi ultra legali o, comunque, usurari, illecita capitalizzazione, illecita applicazione di C.M.S., spese di gestione e valute bancarie prive di pattuizione, con conseguente declaratoria della nullità delle relative clausole, rideterminazione dei rapporti di dare avere fra le parti previa espunzione degli addebiti illegittimi, restituzione degli importi indebitamente corrisposti nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
L'istituto di credito convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato nel merito la fondatezza delle avverse pretese, affermando che i rapporti bancari in questione erano stati dettagliatamente regolati dai contratti sottoscritti dalla in Controparte_4 data 12.12.2013, in seno ai quali la società attrice aveva “espressamente riconosciuto che gli stessi sostituivano integralmente quelli identificati con la precedente numerazione, dichiarando di avere ricevuto, con riferimento ai rapport(i) sostituiti, la relativa rendicontazione ed approvandone espressamente le risultanze”, nonché sostenendo la correttezza delle clausole applicate ai rapporti bancari oggetto di giudizio. In via subordinata, ha chiesto dichiararsi la prescrizione dell'azione restitutoria di tutte le rimesse effettuate oltre i dieci anni dalla data di notifica della citazione. Ha contestato, in ultimo, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, carente dell'allegazione e della prova dei pregiudizi subiti.
Nel corso del giudizio, assegnato il triplice termine ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa
è stata istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile. All'udienza del 18.11.2025, assunte le conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c.
***
Passando alla trattazione del merito, si rendono opportune alcune considerazioni preliminari sulle questioni giuridiche sottese alla decisione delle rispettive domande ed eccezioni.
1. Sull'onere probatorio
Nel merito della domanda attorea di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito, va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 384/2007; Cass. Civ., Sez. 5, n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione di accertamento negativo del credito (senza proposizione, da parte della banca convenuta, di domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del credito medesimo), l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista).
Parimenti dicasi con riferimento ai contratti, salva l'ipotesi in cui l'attore eccepisca, sin dall'atto introduttivo, il difetto della forma scritta dei contratti di conto corrente
(Cass. 3310/2024; ).In tale ipotesi, infatti, “qualora il correntista eccepisca, sin da subito,
l'inesistenza del contratto in forma scritta, ricade sull'istituto di credito convenuto l'onere di produrre in giudizio il contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea. Né si potrebbe logicamente pervenire a un diverso esito, ossia quello di far gravare sull'attore l'onere della prova (già di dubbia configurabilità concettuale) dell'inesistenza del contratto scritto”.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in plurime occasioni, che, invece, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione del danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 .c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione del danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (Cass. 3310/2024, Cass.
10025/2023), a condizione che dagli estratti conto prodotti sia comunque possibile ricostruire in maniera affidabile l'andamento del rapporto.
In tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà evidentemente di importo corrispondente a quanto provato.
Tale affermazione costituisce esplicitazione del principio, consolidato, secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in
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quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 7697 del
2023; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 3387 del 2001; Cass. n. 2334 del 1998; Cass. n. 7027 del 1997; Cass. n. 12897 del 1995) (Cass.
3310/2024, cit.)
E' vero anche che «l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che
l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso,
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).
L'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto a quel punto si comincia volta a volta dal “saldo a debito” risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (cfr. Cass. 37800/2022 In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore), oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”.
In sintesi, grava sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole che assume invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti della prova di un fatto negativo, con la duplice precisazione:
- che, allegando la dazione di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, l'attore può
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assolvere l'onere della prova di questo fatto anche al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr Cass. 9213/2023; 12993/2023);
- che nel solo caso in cui l'attore alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o comunque l'inesistenza di un contratto, il Giudice – se pacifica – deve rilevare la nullità del negozio e quindi la mancanza di una valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, se contestata l'onere della produzione del documento contrattuale grava sulla banca.
Al fine di assolvere l'onere probatorio da cui è gravato, il cliente può esercitare il diritto di ottenere, ex art. 119, comma 4 d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia dei documenti contrattuali e della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo (di consegna) nei confronti della banca inadempiente, ovvero attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.
Ebbene, nel caso in esame, l'attrice ha documentato di aver notificato ad CP_1 in data 28.12.2019 atto stragiudiziale con il quale aveva chiesto, ai sensi del citato art.
[...]
119 TUB, la seguente documentazione:
a) per il conto corrente ordinario n. 26011:
- copia apertura conto corrente ed eventuale rinegoziazione;
- copie estratti conto dall'apertura;
- copie contratti di affidamento;
- copia variazioni ex art. 118 TUB;
b) per il conto corrente anticipi n. 369094:
- copia apertura conto corrente ed eventuale rinegoziazione;
- copie estratti conto dall'apertura;
- copie contratti di affidamento;
- copia variazioni ex art. 118 TUB;
c) per il conto corrente anticipi n. 5282000:
- copia apertura conto corrente ed eventuale rinegoziazione;
- copie estratti conto dall'apertura;
- copie contratti di affidamento;
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- copia variazioni ex art. 118 TUB.
Ha altresì provato che la le ha trasmesso: CP_5
- Con riferimento al rapporto n. 369094, alcuni contratti di conto corrente a partire dall'anno 2012, pur essendo il rapporto di conto corrente aperto già dall'ottobre
2005 (come riconosciuto anche da parte convenuta nell'ambito del giudizio);
- Con riferimento al rapporto n. 26011 due contratti di conto corrente il primo dei quali risalente all'anno 2013, pur essendo il rapporto sorto almeno dall'ottobre
2005 (come riconosciuto anche da parte convenuta nell'ambito del giudizio).
L'attrice, dunque, considerato che, come si evinceva anche dai prospetti scalari, i due rapporti erano in corso sin dall'ottobre 2005, ha chiesto, nei termini di legge,
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. “dei contratti base, delle pattuizioni inerenti alle linee di credito concesse, di tutti gli estratti conto sin dall'apertura dei rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente i contratti per cui è causa, nonché di un completo rendiconto circa lo svolgimento dei rapporti”.
Occorre allora osservare che – secondo l'indirizzo giurisprudenziale cui questo giudice aderisce - la limitazione entro il decennio del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119 co. 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (quello fissato dall'art. 2220 c.c.) che trova applicazione persino per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del TUB e della L. 154/1992. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti (Cass. 35039/2022).
L'istituto bancario convenuto ha depositato (oltre alle copie del contratto di conto corrente n. 369094 e del contratto di anticipo su fatture n. 26011, entrambi sottoscritti in data 12.12.2013) gli estratti conto dei rapporti n. 369094 e n. 26011, a partire dall'anno
2005, supplendo in tal modo parzialmente all'onere probatorio gravante sull'attrice, alla
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quale comunque va fatto carico delle conseguenze di lacune nella documentazione dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria.
Sul difetto di forma scritta dei contratti originari e sulle conseguenze
E' principio consolidato che, nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto - se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) - non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006).
Ebbene, il corredo documentale acquisito all'esito dell'istruttoria compiuta, come correttamente evidenziato nella relazione tecnica d'ufficio - le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza devono essere condivise secondo quanto meglio in seguito specificato (cfr. relazione del Dott. del 15.05.2025) - comprende: Persona_1
- con riferimento al rapporto n. 369094, il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa del 12/12/2013, vari contratti di aperture di credito (del
23/10/2012, del 23/12/2013, del 22/01/2014, del 27/07/2015, del 27/12/2016, del
30/01/2017 e del 21/06/2018), nonché gli estratti conto trimestrali, completi di elenchi movimenti, scalari e prospetti di liquidazione delle competenze, relativi al periodo compreso tra il 31/10/2005, il cui saldo iniziale era a debito per € 6.545,19, ed il
14/08/2019, data in cui la posizione debitoria del correntista per € 32.557,23 veniva trasferita “a crediti risolti/scaduti”;
- con riferimento al rapporto n. 26011, il contratto di apertura del
12/12/2013 e vari contratti di apertura credito (del 06/08/2012, del 22/01/2014, del
27/07/2015, del 27/12/2016, del 30/01/2017, del 23/05/2018), nonché gli estratti trimestrali del conto, gli elenchi movimenti, scalari e prospetti di liquidazione delle competenze, relativi al periodo compreso tra il 31/10/2005, con saldo iniziale pari a zero, ed il 12/08/2019, data in cui la posizione debitoria del correntista per € 254,54 viene trasferita “a crediti risolti/scaduti” - ad eccezione degli estratti conto relativi ai movimenti intercorsi tra il IV Trimestre 2008 e il IV Trimestre 2011 (il cui andamento dei saldi giornalieri è stato ricostruito dal c.t.u. tramite il riassunto scalare).
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
Dagli estratti conto risulta che i contratti di conto corrente erano stati aperti almeno a partire dall'anno 2005. Tuttavia, la forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 117 T.U.B. risulta rispettato, per il rapporto di conto corrente n. 369094 (già n.99953) soltanto a partire dal 23/10/2012 (data del primo contratto di apertura di credito), e, per il rapporto di conto corrente di corrispondenza Flat c/anticipi fatture n. 26011(già
n.3298), soltanto a partire dal 6/08/2012 (data del primo contratto di apertura di credito).
A fronte della suddetta produzione documentale, la banca - che ne aveva l'onere in ragione dell'eccepita nullità del contratto di c/c per difetto di forma scritta (ex artt. 1418
e 1325 n. 4 cc) e della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei negozi bancari
(in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) - non ha prodotto i documenti contrattuali di riferimento e si è limitata ad invocare la dichiarazione (“Diamo atto che il presente documento sostituisce integralmente, in tutte le pattuizioni, quello a suo tempo da noi sottoscritto anch'esso relativo al conto corrente di corrispondenza n. 00030026011 acceso in data
19/08/2005 e per il quale abbiamo regolarmente ricevuto la relativa rendicontazione, le cui risultanze sono state da noi approvate), in calce al contratto del 12.12.2023 e la dichiarazione
(Diamo atto che il presente documento sostituisce integralmente, in tutte le pattuizioni, quello a suo tempo da noi sottoscritto anch'esso relativo al conto corrente di corrispondenza n. 000300369094 acceso in data 07/07/2005 e per il quale abbiamo regolarmente ricevuto la relativa rendicontazione, le cui risultanze sono state da noi approvate), dichiarazioni che, tuttavia, come detto non precludono in alcun modo l'azione di nullità oggetto dell'odierno giudizio.
Sulla base delle suesposte ragioni, dunque, va dichiarata la nullità per difetto di forma dei contratti di conto corrente per cui è causa relativamente al periodo anteriore, per il rapporto di conto corrente n. 369094, (già n.99953) al 23/10/2012 e, per il rapporto di conto corrente di corrispondenza Flat c/anticipi fatture n. 26011(già n.3298), al
6/08/2012, nonché dei contratti di apertura del credito ad essi correlati.
Il c.t.u. - sulla scorta dei criteri di calcolo previsti al punto F del quesito formulato con l'ordinanza del 25.09.2024 - per il rapporto di conto corrente n. 369094 (già n.99953), nel periodo compreso tra il 30/09/2005 ed il 23/10/2012 (data del primo contratto di apertura di credito) e per il rapporto di conto corrente di corrispondenza Flat c/anticipi fatture n. 26011(già n.3298), nel periodo compreso tra il 31/10/2005 ed il 06/08/2012
(data del primo contratto di apertura di credito), ha ricostruito il saldo dei conti applicando il solo interesse legale di periodo ex art. 1284 co. 1 c.c. ed escludendo, stante la mancanza di una previsione contrattuale valida, tutti i costi addebitati a titolo di interessi ultra legali, commissioni e spese.
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
In proposito, non può essere condiviso il rilievo critico – formulato dal CTP della società attrice nelle osservazioni alla relazione tecnico – contabile d'ufficio e riproposto anche dalla difesa nelle note conclusive – secondo cui, attesa la completa assenza dei contratti, risulterebbe più corretta la totale espunzione delle competenze rispetto alla ricostruzione eseguita dal CTU ai tassi sostitutivi ex art. 117 tub come da quesito”.
La disposizione invocata trova infatti applicazione in caso di inosservanza del comma quarto (“i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 (clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di oni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati) e non anche nelle ipotesi di nullità radicale per difetto di forma scritta comminata dal comma terzo e qui ricorrente. Come affermato dalla Suprema Corte, accertata la nullità di un contatto di finanziamento, la caducazione della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con la conseguenza che le parti hanno l'obbligo, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, di procedere alle reciproche restituzioni, che hanno, però, ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla banca a titolo di finanziamento, oltre agli interessi (al tasso legale), e, dall'altro lato, le somme che la banca, in esecuzione del contratto nullo, ha dal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, doveva essere comunque restituito, com'è accaduto nel caso in esame, ma solo) gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato (Cass. 27390/2023).
La ricostruzione eseguita dal CTU, che ha espunto tutti i costi non convenuti per iscritto ed applicato, sui saldi passivi, i soli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. è quindi esente da errore.
Risulta assorbita, relativamente al medesimo periodo, ogni altra questione sollevata dalle parti, mentre per il periodo successivo valgano le considerazioni che seguono.
2. Sulle eccezioni di nullità delle clausole relative alle condizioni economiche dei rapporti bancari regolarmente sottoscritti
Rispetto ai contratti del 23/10/2012 e del 06/08/2012 trovano applicazione, oltre al già citato art. 117 co. 6 e 7 TUB, dall'art. 1284 co. 1 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultra-legali (in proposito cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n.
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto, sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – per rispettare i necessari requisiti di specificità e determinatezza del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento. È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
2.a Sulla capitalizzazione trimestrale e sull'esercizio dello jus variandi
Quanto alla lamentata applicazione della capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, si rende necessario un breve inquadramento normativo e giurisprudenziale del tema in quanto la storia del secondo comma dell'art. 120 TUB è stata particolarmente tormentata.
Il testo originario, introdotto dall'art. 25 del D. Lgs. 342/1999 prevedeva: Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
Gli artt. 2 e 6 della delibera CICR stabilivano le condizioni in presenza delle quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi poteva essere validamente applicata ai rapporti di conto corrente bancario prevedendo la necessità che la capitalizzazione fosse applicata con la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, che tale clausola fosse specificamente approvata per iscritto dal correntista e che nel caso in cui fosse prevista una capitalizzazione infrannuale fosse anche indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Il testo del comma 2 dell'art. 120 Tub è stato sostituito dall'art. 1 co. 629 della L.
147/2013 (legge di stabilità 2014) con la seguente disposizione: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Tribunale di Palermo 11 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
Con l'art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore è poi tornato sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi» e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del
1999). In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» non vide mai la luce e l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nei senso che «gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti «in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido» (Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: [(a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.]
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Soltanto il 3 agosto 2016 è stata emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa.
È noto il dibattito che si è acceso, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al significato da attribuire alla novella del 2013, a motivo dell'ambiguità ed imprecisione del dato normativo: dibattito vertente su due temi tra loro strettamente correlati. Si è discusso, infatti, se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell'anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera
CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi».
Chi giudica ritiene di aderire all'interpretazione prevalente in dottrina e presso la giurisprudenza di merito secondo cui la disposizione ha vietato in radice l'anatocismo, escludendo che gli interessi siano capitalizzati, producano cioè interiori interessi. Tale soluzione interpretativa è stata, invero, recentemente sostenuta anche dalla Suprema
Corte (sentenza n. 21344/2024), osservando – tra l'altro – che l'idea che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si originò il testo normativo che qui viene in discorso, venne illustrato muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di «mettere la parola fine» a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
La norma rappresenterebbe dunque un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120 co. 2 TUB, introdotta dalla L. 49/2016 di conversione del DL 18/2016, per cui gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” e vanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”
Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.
Difatti, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che era stata introdotta col d.lgs. n. 342/1999 e che era
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deputata a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata,
«modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Per effetto della sostituzione del comma 2 dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la l. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici e la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato.
Venendo adesso ai rapporti per cui è causa, per motivi di ordine logico, appare necessario prendere avvio - come correttamente eseguito dal c.t.u. - dal contratto di conto corrente di “corrispondenza flat anticipi fatture” n. 26011 e dalle relative aperture di credito, in quanto le competenze trimestrali e le spese relative al conto sono state addebitate sul conto corrente n. 369094 (già n. 99953), mediante disposizione di giroconto, in assenza di alcuna autorizzazione della società correntista.
Come correttamente evidenziato nella relazione tecnica d'ufficio, dal compendio documentale emerge che “tale conto mostra un saldo contabile iniziale alla data del
31/10/2005 pari a zero ed un saldo contabile finale al 12/08/2019 pari € 254,54 a debito del correntista, importo trasferito a crediti risolti/scaduti. Sul conto risulta attivata una linea di credito nella forma di “anticipo fatture Enti” pari a iniziali € 25.000, importo aumentato a €
40.000 dal 07/08/2006, a € 100.000 da gennaio 2008, a € 200.000 da giugno 2008 e ridotto a
€ 150.000 da gennaio 2014, poi a € 90.000 dal 27/12/2016 ed infine a € 30.000 dal
22/06/2018”.
Nel ricalcolare il saldo, il CTU ha quindi correttamente espunto gli effetti della capitalizzazione trimestrale sia nel periodo 06/08/2012 - 12/12/2013 (data del contratto di conto corrente di corrispondenza), mancando la necessaria condizione di reciprocità degli interessi attivi e passivi, regolando il contratto di apertura di credito esclusivamente la capitalizzazione degli interessi passivi, sia nel periodo dal 01/01/2014, giusta
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previsione del novellato art. 120 TUB e in assenza delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5 della delibera CICR del 03/08/2016.
Per quel che attiene al conto corrente n. 369094 (già n. 99953), è stato accertato “ un saldo contabile iniziale alla data del 31/10/2005 pari a € 6.545,19 a debito ed un saldo contabile finale al 14/08/2019 pari a € 32.557,23 a debito del correntista, importo trasferito a crediti risolti/scaduti. (…) Sul conto risulta attivata una apertura di credito in conto corrente usufruibile per “elasticità di cassa” pari a iniziali € 15.000, importo aumentato a € 20.000 dal
08/08/2006 ed infine a € 30.000 dal 02/01/2008 al 05/08/2019”.
Anche in questo caso, il ctu ha rideterminato il saldo espungendo gli effetti della capitalizzazione dal 23/10/2012 al 12/12/2013 (data del contratto di conto corrente di corrispondenza), in assenza della condizione di reciprocità (regolando il contratto di apertura di credito esclusivamente la capitalizzazione degli interessi passivi), e dal'1/01/2014, giusta previsione del novellato art. 120 TUB e in assenza delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5 della delibera CICR del 03/08/2016.
Pertanto, con riferimento al contratto di conto corrente di “corrispondenza flat anticipi fatture” n. 26011: “nel periodo tra il 06/08/2012 ed il 12/12/2013 (data del contratto di conto corrente di corrispondenza) sono stati applicati gli interessi debitori, il corrispettivo DIF e le commissioni varie come da condizioni economiche contenute nel contratto di apertura di credito del 06/08/2012 (espungendo la capitalizzazione degli interessi in quanto mancante la condizione di reciprocità (il contratto di apertura di credito regola esclusivamente la capitalizzazione degli interessi passivi), come indicato nel punto G3 del quesito), rettificando i tassi extra fido laddove è stata riscontrata una variazione peggiorativa senza che risulti effettuata la comunicazione di cui all'art. 118 TUB, come indicato nel punto I del quesito, ed applicando il tasso legale ai numeri creditori data l'assenza di pattuizione del relativo tasso. Nel periodo dal 12/12/2013 fino alla fine del rapporto, sono stati applicati gli interessi debitori, il corrispettivo DIF e le spese e commissioni varie come da condizioni economiche contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza del 12/12/2013 e nei contratti di apertura di credito del 06/08/2012,
22/01/2014, 27/07/2015, 27/12/2016, 30/01/2017 e 23/05/2018 (eliminando la capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014 come da indicazioni contenute nel punto G3 del quesito)”;
- Per quel che attiene al conto corrente n. 369094 (già n. 99953) “nel periodo tra il 23/10/2012 ed il 12/12/2013 (data del contratto di conto corrente di corrispondenza) sono stati applicati gli interessi debitori, il corrispettivo DIF e le commissioni varie come da condizioni economiche contenute nel contratto di apertura di credito del 23/10/2012, (espungendo la
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capitalizzazione degli interessi in quanto mancante la condizione di reciprocità (il contratto di apertura di credito regola esclusivamente la capitalizzazione degli interessi passivi, come indicato nel punto G3 del quesito), rettificando i tassi entro fido laddove è stata riscontrata una variazione peggiorativa senza che risulti effettuata la comunicazione di cui all'art. 118 TUB, come indicato nel punto I del quesito, ed applicando il tasso legale ai numeri creditori data l'assenza di pattuizione del relativo tasso. Nel periodo dal 12/12/2013 fino alla fine del rapporto, sono stati applicati gli interessi debitori e gli interessi creditori (operando le rettifiche laddove riscontrate modifiche in peius senza il corretto esercizio dello ius variandi come stabilito dall'art. 118 TUB), il corrispettivo DIF e le spese e commissioni varie come da condizioni economiche contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza del 12/12/2013 e nei contratti di apertura di credito del 23/10/2012, 23/12/2013, 22/01/2014, 27/07/2015, 27/12/2016, 30/01/2017 e
21/06/2018, (eliminando la capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014 come da indicazioni contenute nel punto G3 del quesito)”.
2.2 Sulle valute bancarie.
Parte attrice ha dedotto la loro invalidità per mancanza di giustificazione causale, ritenendo che la banca, in violazione anche dell'art. 1852 c.c., abbia applicato “valute fittizie” ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente.
Quanto alla decorrenza degli interessi, la banca è solita attribuire ai singoli addebitamenti ed accreditamenti una data convenzionale (c.d. valuta) diversa da quella dell'operazione. Nella prassi delle operazioni bancarie la valuta è normalmente anticipata di uno o più giorni per gli addebitamenti e posticipata di uno o più giorni per gli accreditamenti.
Nel caso di specie, i contratti di conto corrente per cui è causa sono provati a partire dal 12/12/2013 e, pertanto, il profilo delle valute bancarie è disciplinato dal testo unico bancario ed in particolare dagli artt. 116, comma 1 e 120, comma 1, T.U.B., nel testo ratione temporis vigente.
In conformità all'art. 116, comma 1, T.U.B., le valute devono essere adeguatamente pubblicizzate. È, inoltre, prescritto che i versamenti di denaro, di assegni circolari emessi dalla banca stessa e di assegni bancari tratti sulla medesima succursale devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e gli interessi sono dovuti fino a quello del prelevamento (art. 120, comma 1, T.U.B.).
Ferme restando le regole generali imposte dal T.U.B. e quelle specifiche in tema di pubblicità, la decorrenza delle valute è, comunque, materia rimessa alla libera disponibilità delle parti. Queste
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possono contrattualmente convenire una regolazione diversa per le ipotesi contemplate dall'art. 120, comma 1, T.U.B. Solo in assenza di specifica pattuizione, la valuta deve contabilizzarsi il giorno stesso della operazione.
Nel caso di specie, la decorrenza delle valute risulta espressamente pattuita dalle condizioni economiche dei contratti di conto corrente, che sotto tale profilo non risulta in contrasto con norme imperative.
Inoltre, sono generiche le affermazioni di parte attrice, la quale non ha assolto all'onere di individuare le singole attribuzioni di valuta contestate e di giustificare la contestazione per tipologia di operazione indicando quale sia il contrasto con la disciplina legale o convenzionale (ex pluribus, Trib. Milano, 16.09.2019; Trib. Milano, 5.12.2019).
Sulla base delle superiori argomentazioni, la domanda attorea di nullità delle valute “fittizie” deve essere rigettata.
2.3. Sull'usurarietà.
In ordine all'usurarietà dei tassi di interesse applicati, la verifica sul rispetto dei tassi soglia è stata condotta sulla scorta delle clausole validamente pattuite nei contratti di conto corrente e delle successive variazioni, alla luce della disciplina in materia di usura introdotta dalla L. n. 108/1996 – che intervenne contestualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c. – considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito convenute
(dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse.
A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. II, n.
46669/2011) secondo il quale “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
Ebbene, alla luce di tale principio e sulla base della documentazione in atti, il c.t.u., nell'effettuare la ricostruzione dei conti correnti partendo dai saldi indicati nei più risalenti estratti conto, ha riscontrato:
- In merito al conto corrente di “corrispondenza flat anticipi fatture” n.
26011, il rispetto delle soglie usura di legge;
- In merito al conto corrente n. 369094 (già n. 99953), il superamento della soglia di legge per i contratti di apertura credito del 23/12/2013 e 27/12/2016, con conseguente azzeramento, in sede di ricalcolo del saldo, delle commissioni relative al IV
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trimestre 2013 e al IV trimestre 2016, unici periodi interessati dai due contratti. Infatti, gli interessi debitori sono risultati azzerati a seguito del complessivo ricalcolo del conto, che risentiva degli effetti del giroconto delle poste a debito sul conto anticipi fatture e che, espunte queste ultime, ha presentato sempre saldi creditori dal 23/12/2008, per cui non si
è resa necessaria alcuna ulteriore rettifica in conseguenza dell'accertato superamento della soglia usura ed è risultato superfluo anche il controllo del TEG trimestre per trimestre.
Alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dal consulente:
- il saldo finale del conto corrente n. 26011 (già n. 3298) alla data del 12/08/2019
(data di estinzione del rapporto con giro a sofferenza del saldo debitore di € 254,54) - al netto delle rettifiche - risulta pari a euro “- 54.077,52”, quindi a debito della correntista (al saldo debitorio originario pari a € 254,54, rimasto invariato, si aggiungono gli interessi debitori maturati e non capitalizzati, pari a € 53.822,98);
- il saldo finale rideterminato del conto corrente n. 369094 (già n. 99953) alla data del 14/08/2019 (data di estinzione del rapporto con giro a sofferenza del saldo debitore di
€ 32.557,23) - al netto delle rettifiche - risulta pari a € “+ 123.055,69”, quindi a credito della correntista (importo comprensivo degli interessi maturati e non capitalizzati, pari a
€ 17.597,28. La differenza a favore della correntista (rispetto al saldo originario a debito) è frutto dell'espunzione delle competenze trimestrali per € delle competenze trimestrali per
€ 16.032,48, dell'eliminazione di spese e commissioni varie per € 6.043,31, dell'espunzione di commissioni a fronte del superamento della soglia usura per € 300,51, della rettifica dei giroconti delle competenze relative al c/c 26011 (già n. 3298) per € 102.230,08, dell'espunzione della capitalizzazione degli interessi per € 13.409,26 e dell'accredito degli interessi ricalcolati e non capitalizzati per € 17.597,28. (cfr. il prospetto all. 10 alla relazione)
***
3. Sulla eccezione di prescrizione della ripetizione indebito
Per quel che attiene alla eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione, è noto che alla regola dell'imprescrittibilità delle azioni di nullità contrattuale, si accompagna la soggezione al termine ordinario decennale della domanda di ripetizione dell'indebito.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente rammentato che, in tema di azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data
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di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”
(Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n. 24051/19 e, da ultimo, n. 5282/24). In particolare, un versamento si definisce “solutorio” se effettuato su un conto caratterizzato da un saldo passivo in assenza di fido, se volto a coprire un passivo che eccede i limiti del fido concesso, o se quest'ultimo è scaduto o è stato revocato. Diversamente, i versamenti
“ripristinatori”, effettuati entro i limiti del fido, servono solo a ripristinare la provvista e, dunque, non integrando atti solutori autonomi, non costituiscono un pagamento da cui far decorrere la prescrizione, che inizierà a decorrere dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Va, inoltre, ricordato che la nullità del cd. contratto bancario amorfo - come in generale le nullità previste dalle norme di trasparenza del T.U.B. - è nullità c.d. unilaterale, che può essere fatta valere solo dal cliente, o rilevata d'ufficio dal giudice, purché ciò avvenga nell'interesse di quest'ultimo (art. 127, comma 2, TUB). La nullità di protezione per mancanza di forma scritta, dunque, essendo finalizzata esclusivamente a tutelare il cliente, non può essere strumentalmente opposta dalla banca per danneggiarlo.
Ciò premesso, nel caso di specie - ferma restando la dichiarata nullità per difetto di forma dei contratti di conto corrente per cui è causa e dei contratti di apertura del credito ad essi correlati, relativamente al periodo anteriore all'anno 2012, e la conseguente non applicabilità delle condizioni previste dagli stessi, con diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate dal correntista - dall'analisi degli estratti conto e dei riassunti scalari, nonché sulla base della stessa ammissione dell'istituto bancario convenuto, è emersa chiaramente l'esistenza, sin dal 2005, di un affidamento concesso dalla banca sul conto corrente n. 369094 (già n.99953): sullo stesso, in particolare, risulta attivata – senza che vi sia sul punto alcuna contestazione una apertura di credito in conto corrente usufruibile per “elasticità di cassa” pari a iniziali € 15.000, importo aumentato a € 20.000 dal 08/08/2006 ed infine a € 30.000 dal 02/01/2008 al 05/08/2019.
Dall'analisi dell'andamento del rapporto bancario, depurato il saldo banca di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminato il reale saldo del conto, il c.t.u. ha evidenziato l'assenza di sforamento del fido accordato.
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Le conclusioni del c.t.u. sono state contestate dalla convenuta, che ha CP_5 lamentato che lo stesso avrebbe dovuto ritenere “ammissibile la sola ipotesi di calcolo della prescrizione operata dal CTU a valere sul rapporto di c/c ordinario n. 369094 “sulla scorta dei dati riportati nell'estratto conto bancario” che conduce ad un valore rideterminato del rapporto alla data della sua estinzione pari ad Euro 118.581,57 a credito della società correntista, in luogo di quello determinato in Euro 123.055,69 ottenuto avvalendosi del criterio del c.d. saldo rettificato”.
Tali rilievi sono tuttavia infondati alla luce del pi recente e condiviso indirizzo secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (cfr. Corte di Cassazione ord. n. 9141 del 19/05/2020,
Corte di Cassazione ord. n. 3858 del 15/02/2021, Corte di Cassazione n. 37099/2022,
Corte di Cassazione ord. n. 7721 del 16/03/2023, Corte di Cassazione ord. n. 17997 del
22/06/2023, Corte di Cassazione ord. n. 2602 del 24/01/2024, Corte di Cassazione ord.
n. 17287 del 24/06/2024, Corte di Cassazione ord. n. 9203 del 08/04/2025).
Alla luce di quanto detto, ogni rimessa intervenuta nel corso del rapporto di conto corrente con apertura del credito non può, quindi, che avere avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista, giacché intervenuta in costanza di affidamento e nei limiti di eesso.
Ne consegue che, decorrendo la prescrizione dalla data di chiusura del conto, la stessa non risulta essere matura alla data di notificazione dell'atto di citazione.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario convenuto va rigettata.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno.
La pretesa, formulata in termini irrimediabilmente generici, lacunosa già sul piano assertivo in assenza di sufficienti allegazioni circa i pregiudizi asseritamente sofferti, è rimasta comunque sfornita di supporto probatorio e va quindi rigettata.
***
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di ripetizione spiegata dall'attrice, la convenuta va condannata al pagamento della differenza tra il saldo CP_5 attivo ed il saldo passivo dei conti correnti per cui è causa, così come rideterminati in dal
Tribunale di Palermo 20 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
CTU, pari ad € 68.978,17, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.),
a far data dalla domanda.
Trattandosi di credito di valuta, va invece disattesa la richiesta attorea di rivalutazione monetaria.
***
Le spese di lite vanno addossate alla convenuta e liquidate nel dispositivo in CP_5 conformità ai parametri previsti dal DM 55/2024, applicando i compensi medi di cui alla tab. 2 d.m. 147/2022 (scaglione da € 52.001 a 260.000) per le prime due fasi e riducendo del 30% i compensi relativi alle altre due, arrotondando in difetto, tenuto conto del valore del decisum e della natura dell'istruttoria, prettamente documentale e tecnica. Non può invece provvedersi alla distrazione in favore del procuratore, il quale -all'udienza di discussione – ha insistito “in tutte le domande formulate e nella chiesta distrazione delle spese”, ma non aveva formulato in precedenza domanda ex art. 93 c.p.c. e non aveva dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari.
Alla convenuta va inoltre fatto carico delle spese occorse per l'espletata CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa;
in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'atto di citazione del 6.7.2021, così decide:
Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 26011 (già n. 3298) alla data del 12/08/2019 era pari ad euro “- 54.077,52”;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 369094 (già n. 99953) alla data del 14/08/2019 era pari ad euro “+ 123.055,69”;
operata la compensazione, condanna la convenuta a restituire CP_5 all'attrice l'importo di € 68.978,17, oltre interessi al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.) a far data dalla domanda giudiziale;
condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 11.786,00, di cui 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario pari al 15% dei compensi ed oltre iva e c.p.a.
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Palermo, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
GI NO
Tribunale di Palermo 21 Quinta Sezione Civile R.G. n. 10465/2021
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa GI NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 22 Quinta Sezione Civile