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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 gennaio 2025 – ha pronunciato in data 9 febbraio 2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1988, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con l'avv. MARIOTTI RICCARDO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA,
- convenuto -
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. BOTTINO MONICA,
- convenuta -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio le parti convenute Parte_1 indicate in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
- in via preliminare, sospendere, in parte qua, con decreto inaudita altera parte, ovvero previa convocazione delle parti avanti a sé, l'esecuzione e/o l'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti e titoli ad essa prodromici e consequenziali;
- in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, in parte qua, delle pretese tutte di cui all'intimazione di pagamento impugnata, n. 097 2022 90043203 04/000, notificata in data 02.03.2022 ad istanza di quale Controparte_2
Agente della riscossione per la provincia di Roma, ente creditore
[...]
sede di PO (RM), nonché degli avvisi di addebito Controparte_3
e dei ruoli in essa indicati e di tutti gli atti e titoli prodromici e consequenziali, per i motivi dedotti in narrativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la non debenza, in parte qua, da parte della ricorrente, di alcuna delle somme di cui all'intimazione di pagamento impugnata, n. 097
2022 90043203 04/000, notificata in data 02.03.2022 ad istanza di
[...]
quale Agente della riscossione per la provincia di Roma, ente creditore Controparte_2
sede di PO (RM), nonché Controparte_3 degli avvisi di addebito e dei ruoli in essa indicati e di tutti gli atti e titoli prodromici e consequenziali, per i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali e gli ulteriori accessori, come previsti per legge.
* * *
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e/o ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'acquisizione, disposta ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di ulteriore documentazione – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti suindicate.
* * *
Il primo motivo di ricorso (relativo alla asserita inesistenza o nullità della notificazione della intimazione di pagamento n. 097 2022 90043203 04 000) è infondato.
La parte ricorrente ha dedotto che la suddetta notificazione, pacificamente ricevuta dalla stessa in data 2.03.2022, sarebbe invalida o inesistente in quanto eseguita tramite un indirizzo di PEC
( t”) diverso da quello facente Email_1 capo all'agente della riscossione in base agli appositi pubblici registri (vale a dire l'indirizzo di PEC “ t”). Email_2
Tale difesa non appare condivisibile, poiché – alla luce del tenore letterale dell'intestazione dell'indirizzo PEC concretamente utilizzato dal mittente, da un lato, e del contenuto della missiva concretamente inviata dallo stesso a mezzo PEC alla parte ricorrente, dall'altro – non vi è alcun elemento che possa far dubitare della riferibilità di tale indirizzo e di tale missiva alla odierna parte convenuta Controparte_4
(in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/01/2023, n. 982) e della volontà di questa di procedere alla riscossione coattiva dei crediti indicati nella intimazione di pagamento spedita alla parte ricorrente.
In ogni caso, avendo l'atto notificato dall'indirizzo t” raggiungo il suo scopo (cioè Email_1 lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza delle obbligazioni contributive e circa la volontà dell'agente della riscossione di procedere, in
3 mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva dei crediti contributivi in questione), la eventuale nullità della notificazione sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che
“l'inerzia del [destinatario della notifica a mezzo PEC] in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Secondo la sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335
c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza di questa
Corte n. 21560 del 2019. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del
[destinatario della notifica a mezzo PEC] informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2020, n. 4624).
Il destinatario della notificazione di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento non può quindi rimanere inerte per il solo fatto che tale notificazione proviene da un indirizzo
PEC non corrispondente a quelle censito nei pubblici registri, se il contenuto dell'atto notificato sia inequivoco e se non sussistono elementi tali da far dubitare della riferibilità della notificazione al soggetto che ha redatto l'atto notificato, poiché tale inerzia è equiparata al perfezionamento della notificazione.
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di ricorso in esame.
* * *
4 Il secondo motivo di ricorso (relativo alla asserita violazione delle disposizioni in materia di sottoscrizione dei documenti informatici) è pure infondato.
La parte ricorrente ha dedotto la nullità della notificazione della menzionata intimazione di pagamento per mancata sottoscrizione digitale della stessa (in quanto redatta su supporto analogico convertito in formato PDF e sprovvisto di apposita firma analogica o digitale).
La giurisprudenza ha chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2019, n. 30948): in altri termini, “la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC e, nel qual caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta (nella specie con firma digitale: Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948), non comportando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento l'invalidità dell'atto; l'esistenza della cartella non dipende, difatti, dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605). Nè, del resto, ove il contribuente contesti la notifica della cartella, l'agente della riscossione deve produrre l'originale dell'atto, potendo dimostrare l'avvenuta notifica producendo copia della stessa (Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25292)” (Cassazione civile, sez. VI, 23/04/2021, n. 10889).
In applicazione di tali principi, la intimazione di pagamento allegata in formato PDF alla PEC di notificazione risulta valida ed efficace, risultando in modo inequivoco, come già detto, che tale PEC è stata inviata alla parte ricorrente dalla parte convenuta Controparte_2
.
[...]
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di ricorso in esame.
* * *
5 Il motivo di ricorso riguardante l'asserita omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata (n. 097 2022
90043203 04 000) è, di per sé, inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La parte ricorrente non ha contestato nel merito la sussistenza dei fatti genetici delle obbligazioni contributive alle quali si riferiscono gli atti impositivi sottesi alla intimazione di pagamento impugnata.
La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di impugnazione di atti impositivi e di vizi formali e/o procedimentali del procedimento di riscossione a mezzo ruolo, “quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria […] la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento […]. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644
c.p.c. e s.s.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno CP_3 decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (Cassazione civile , sez. VI , 07/05/2019 , n. 12025)
e che “l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determinerebbe affatto
l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono
6 stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la
"nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n.
2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010). In altre parole: l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella. In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva
l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013) (Tribunale Roma, sez. lav., 20/02/2018, n. 132).
Pertanto, in applicazione di tali principi pretori (riguardanti tanto gli avvisi di addebito quanto le cartelle di pagamento, attesa la comune natura di tali atti impositivi), la eventuale omessa o invalida notificazione degli atti impositivi sottesi alla intimazione di pagamento impugnata non determinerebbe comunque, di per sé sola, l'inesistenza o l'estinzione dei crediti contributivi portati dagli atti in questione né un vizio della correlata procedura di riscossione coattiva idoneo ad inficiare irrimediabilmente lo svolgimento di quest'ultima.
Non avendo la parte ricorrente contestato il merito delle pretese creditorie vantate dalla parte convenuta per conto della quale procede CP_1 alla riscossione l'odierna parte convenuta Controparte_4
, la sussistenza dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento
[...]
7 impugnata (e, specularmente, l'esistenza dei correlati obblighi contributivi gravanti sulla parte ricorrente) deve ritenersi pacifica.
In tale prospettiva, difetta l'interesse ad agire della parte ricorrente a far valere un vizio della procedura che non condurrebbe comunque ad alcun risultato utile per la medesima parte ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
Quanto sopra osservato non incide, in ogni caso, sulla valutazione della rilevanza della eventuale omessa notificazione dei suddetti atti impositivi ai fini della valutazione della fondatezza del (distinto) motivo di ricorso riguardante l'asserita estinzione, per prescrizione sopravvenuta alla nascita dell'obbligazione contributiva, dei crediti contributivi portati dagli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
* * *
I residui motivi di ricorso sono in parte inammissibili per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999 e in altra parte infondati nel merito.
In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti
8 effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli
442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.
Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
9 La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI,
30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617
c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
10 22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
Ancora in punto di diritto è opportuno evidenziare che il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato la previgente disciplina contenuta nell'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato sul punto la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n.
1825/1935) e il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali coincide, ai sensi dell'art. 55, co. 1, del
R.D.L. n. 1825/1935 e s.m.i., con il giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Il legislatore, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che
“
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
(per un totale di 182 giorni di sospensione): dall'applicazione congiunta di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione rimane sospeso per un totale di 311 giorni, nei casi in cui la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, dopo il 30.12.2020; nel caso in cui, invece, la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, tra il 1.07.2020 e il
30.12.2020, il decorso della prescrizione rimane sospeso per 129 giorni.
11 Il decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è interrotto tramite qualsiasi atto costituente esercizio dei diritti in questione e rivolto al debitore (cfr. art. 2943 c.c.), ivi compresa la notificazione delle cartelle di pagamento correlate o dei relativi avvisi di addebito e/o dei successivi atti della procedura di riscossione coattiva.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
1) l'avviso di addebito n. 39720170023290871000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 16.12.2017 (all.ti 2, 2-a, 2-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
2) l'avviso di addebito n. 39720170024141926000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 8.01.2018 (all.ti 3, 3-a, 3-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
3) l'avviso di addebito n. 39720170021908209000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 1.12.2017 (all.ti 1, 1-a, 1-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
4) l'avviso di addebito n. 39720180015452267000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 8.07.2018 (all.ti 4, 4-a, 4-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
5) l'avviso di addebito n. 39720180024182745000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 4.12.2018 (all.ti 5, 5-a, 5-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
6) l'avviso di addebito n. 39720180030278992000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 25.12.2018 (all.ti 6, 6-a, 6-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
12 7) l'avviso di addebito n. 39720190020518225000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 1.10.2019 (all.ti 7, 7-a, 7-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
8) l'avviso di addebito n. 39720190037145918000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 15.01.2020 (all.ti 8, 8-a, 8-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024);
9) l'avviso di addebito n. 39720190037217886000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente dalla parte convenuta a mezzo PEC, in CP_1 data 24.12.2019 (all.ti 9, 9-a, 9-b alla nota di deposito di parte convenuta del CP_1
5.03.2024).
La parte ricorrente non ha impugnato tempestivamente – entro il termine di decadenza di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione di ciascuno dei predetti avvisi di addebito – gli avvisi in parola: pertanto i crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito in questione (sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede) sono divenuti irretrattabili allo spirare del termine appena menzionato, con conseguente inammissibilità di tutti i residui motivi di ricorso presentati dalla parte ricorrente, ad eccezione del solo motivo di ricorso riguardante l'asserita esistenza di fatti estintivi o modificativi del rapporto creditorio che si sarebbero verificati dopo la notificazione dei singoli avvisi di addebito menzionati (vale a dire il motivo di ricorso afferente all'estinzione dei crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito per prescrizione sopravvenuta alla data di notificazione di tali avvisi).
Il motivo di ricorso appena indicato è tuttavia infondato, poiché tra le date di notificazione degli avvisi di addebito sopra elencati (la più risalente delle quali coincide con il 1.12.2017) e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (2.03.2022) non era decorso il termine di prescrizione
13 quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995 (termine peraltro prolungato ulteriormente in ragione della sospensione di cui all'art. 37, co. 2, del D.L. n.
18/2020 e s.m.i., e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i.).
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in altra parte rigettato nel merito, con conseguente assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti convenute e non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tali spese sono liquidate nelle misure indicate appresso:
1) euro 10.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
; Controparte_4
2) euro 12.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso e/o lo rigetta nel merito;
- respinge ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta Controparte_4
, che liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 12.000,00, oltre CP_1 accessori di legge.
Velletri, 9 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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