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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- VI LL IN Presidente
- CA ZZ Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 305/2023, promossa
DA
(codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione Parte_1 al Registro Imprese ), con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto P.IVA_1
48, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio
(C.F.: ), in forza di procura generale alle liti, rep. 84341, C.F._1 racc.14640 del 7.10.2015, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Cam- podoni (C.F.: ) in Firenze, Via Lamarmora n. 14 (indirizzi di PEC: C.F._2
Email_1 [...]
.Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._3
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costitu- Email_3 zione.
1 APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze, resa in data 08/01/2023 nel procedimento avente n. R.G. 7159/2022, rep. n.151/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del pre- sente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Fi- renze resa in data 08/09.01.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7159/2022, - In via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescri- zione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di
contro
- parte;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e
77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzio- nale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infon- date in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finan- ziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n.
33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007); - Conseguentemente, condannare
l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto da in Parte_1 adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 4.123,70; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivan- Parte_1 te dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a ca- gionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed acce- dendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellato alla ri- fusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente su-
2 bordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione del- le spese del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) In via preliminare ed immediata di- chiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fonda- mento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cogni- zione proposto da . Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione decennale, ha accertato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data 12.11.2009, e meglio individuato in atti, di- chiarando il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli in- teressi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 12.11.2009, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso la grande di- stribuzione grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva CP_1 concluso con un contratto per la concessione di una linea di Parte_1 credito utilizzabile mediante carta revolving usata per la prima volta proprio per l'acquisto dell'elettrodomestico de quo, e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, nonché dallo stesso ufficio giudi- ziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pub- blico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) del- lo stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con inter- mediari finanziari (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. re-
3 volving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distri- buzione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrat- tuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il con- tratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3
c.c., quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
f) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, in quan- ti la domanda di accertamento della nullità è imprescrittibile e la successiva richiesta di accertamento della misura dovuta degli interessi dovuti rappresenta un riflesso conta- bile di tale nullità.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando Parte_1
l'ordinanza de qua
per questi motivi
:
i) Primo motivo: Errata applicazione della normativa in materia di collo- camento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
L'appellante assume che il ruolo del venditore dell'elettrodomestico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essendosi limitato a raccogliere la domanda di finanziamento dal cliente senza nulla di- sporre in materia di concessione del credito.
In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il clien- Parte_1 te grazie alla promozione del rivenditore ma non tramite il rivenditore. Di conseguenza, la riserva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione. Peraltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rilevavano le caratteristiche delle carte re-
4 volving, che solo la normativa successiva aveva escluso dalla possibilità di collocamen- to da parte degli esercenti commerciali.
ii) Secondo motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per in- sussistenza della contrapposta azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme non versate ovvero ancora per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi.
L'appellante censura l'ordinanza de qua nella parte in cui il Tribunale ha re- spinto l'eccezione di prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione, sostenendo che
“Sebbene l'azione di nullità sia sicuramente imprescrittibile, è altrettanto certo che
l'azione di ripetizione delle somme versate in adempimento di un contratto nullo si pre- scrive nel termine ordinario decennale (ex art. 1422 c.c.). Il Tribunale avrebbe dunque dovuto valutare l'eccepita inammissibilità della presupposta azione di nullità che tale prescrizione comporta. Ora, se è vero che controparte non ha svolto alcuna azione di ripetizione ma solo di nullità, ciò non toglie che, al fine della verifica del necessario re- quisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., occorra necessariamente valutare
l'utilità che il medesimo ricaverebbe da una pronuncia di nullità del contratto di finan- ziamento tramite carta intercorso fra le parti. Ebbene, è evidente che controparte, il cui contratto fu stipulato oltre 13 anni fa (12.11.2009), non possiede alcun concreto interesse alla presente azione di nullità, dalla quale non può ricevere alcuna utilità con- creta, visto che ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio (comunque contesta- to) sarebbe in ogni caso irrimediabilmente prescritto da anni”.
Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale del ricorrente in primo grado concreta l'espediente di frammentare le pretese in giudizi separati, espediente che è notoriamente illecito e contrario ad ogni principio di economia processuale, sic- ché, anche sotto questo profilo, puntualmente eccepito in primo grado, ma trascurato dal Tribunale di Firenze, la decisione merita di essere riformata.
iii) Terzo motivo subordinato: omessa pronuncia sulla domanda ricon- venzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Con tale motivo, l'appellante assume che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta, relativa alla responsabilità
5 precontrattuale del , poiché quest'ultimo, pur conoscendo la causa di nullità CP_1 del contratto, aveva continuato ad utilizzare la carta.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 16-09-2025, sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scrit- ta, con la concessione di termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è desti- tuita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nella nota di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e
77 Cost., con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della leg- ge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle di- sposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferi- mento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte
6 ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità
e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del- le finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente leg- ge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal- la legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991,
d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'arti- colo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma
1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente in-
7 caricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle al- tre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promo- zione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo uni- co bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, come già affermato da questa Cor- te in precedenti pronunce, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, essendo palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e cri- teri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994,
l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di ri- ciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defini- zione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, defini- to nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trat- tasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozio- ne, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle
8 attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delega- to il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di ti- po regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (senten- za n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già pre- vista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost.
n. 261 del 2017, in motivazione).
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
7. Il secondo motivo d'appello.
L'esame del secondo motivo d'appello è pregiudiziale in ordine logico-giuridico.
Il motivo è infondato e va respinto. Corretto l'assunto di parte appellante che il riferi- mento alla prescrizione decennale serviva unicamente per fondare l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di nullità per difetto di interesse ad agire, l'esito della lite non cambia.
Infatti, il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrat- tuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia pro- muovere azione di ripetizione di indebito oggettivo. La nullità invocata è una nullità to- tale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che comporta che i rapporti tra le parti vanno definiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti
9 i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in appo- sito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizio- ne decennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo;
b) che non è corretto parlare, nel caso di specie, di un'inammissibilità (totale o parziale) dell'azione di nullità contrattuale: il contratto è uno e uno soltanto, gli utilizzi del credito cd. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste perché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata al- cuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi e agli addebi- ti avvenuti entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate opera- zioni dal 2009 al 2021) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale con la corre- lata richiesta di accertamento della debenza degli interessi al tasso legale e non a quel- lo convenzionale non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fon- dati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez.Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di un'autonoma domanda di nullità contrattua- le e di accertamento del diritto alla restituzione degli interessi al tasso legale anziché a quello convenzionale. La riserva di proposizione dell'azione di indebito oggettivo non dà luogo pertanto ad alcun frazionamento abusivo dei crediti.
8. Il primo motivo d'appello.
Nell'esaminare e respingere il primo motivo d'appello, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, a cui si è fatto cenno in pre- cedenza.
10 Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Fin- domestic, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiu- diziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elen- co istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in at- tività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promo- zione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di fi- nanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finan- ziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali inter- mediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, conno- tano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione
11 dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di fi- nanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'interme- diario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero fru- strate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamen- to, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e con- clusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al con- sumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limi- ta a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione di rinvia ex art.118 disp. att. cpc, ri- solve le questioni di diritto poste con il primo motivo d'appello, come sopra sintetizza- to. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassa- zione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
12 Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicita- Parte_1 mente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a di- sposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credi- to rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia ratione temporis applicabili.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collo- camento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo for- mulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfeziona- no solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del ri- schio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo fi- nalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilan- za (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurati- vi e rispettivi agenti assicurativi”.
Con successivo comunicato del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, la Banca d'Italia confermò tale impianto, preve- dendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta
13 fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche”
(punto 1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse par- ticolari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si trat- ta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrat- tuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), ol- tre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107
TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art.
106, comma 1, del TUB. Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche at- tività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il
Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che restereb- be comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzio- nale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene);
14 un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avve- nuta nel caso di specie e sopra descritta, trascendeva il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla di- rettiva 91/ 308/CEE prevedendo: "
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei de- creti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle at- tività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono
l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività in- dividuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro mi- lioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti,
i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria di- rettamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
9. Il terzo motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
Corretto il rilievo che il giudice di primo grado è incorso in un'omissione di pro- nuncia, nulla essendo detto nell'ordinanza sull'eccezione di compensazione proposta in
15 via condizionata all'accoglimento delle domande avversarie, compensazione “tra il cre- dito in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del Parte_1 danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento la linea di credito (art.
1227 c.c.)”, la decisione non cambia, tuttavia, nell'esito negativo per l'appellante.
Anzitutto, il richiamo alla compensazione è improprio tenuto conto che il ricor- rente in primo grado ha proposto soltanto un'azione di accertamento della nullità con- trattuale con correlato accertamento della debenza degli interessi al tasso legale e non a quello convenzionale. Detto altrimenti, non ha proposto un'azione di condanna al pa- gamento di un credito rispetto al quale possa farsi valere l'eccezione di compensazione giudiziale.
Sotto altro profilo, come già osservato da questa corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme im- perative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione do- losa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligente- mente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automati- camente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'in- validità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presu- mersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021, n.23887, ma vedi pure
Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univo- cità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi
Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria dili- genza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato
16 per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
10. Conclusioni.
In conclusione, l'appello è infondato con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico moti- vo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liqui- date a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi impor- ti: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fa- se 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese del giudizio di appello nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida (al netto della disposta compensazione) in € 2.171,00 per compenso professio- nale, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per leg- ge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
17 - dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 11-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
CA ZZ
Il Presidente
VI LL IN
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- VI LL IN Presidente
- CA ZZ Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 305/2023, promossa
DA
(codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione Parte_1 al Registro Imprese ), con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto P.IVA_1
48, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio
(C.F.: ), in forza di procura generale alle liti, rep. 84341, C.F._1 racc.14640 del 7.10.2015, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Cam- podoni (C.F.: ) in Firenze, Via Lamarmora n. 14 (indirizzi di PEC: C.F._2
Email_1 [...]
.Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._3
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costitu- Email_3 zione.
1 APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze, resa in data 08/01/2023 nel procedimento avente n. R.G. 7159/2022, rep. n.151/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del pre- sente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Fi- renze resa in data 08/09.01.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7159/2022, - In via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescri- zione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di
contro
- parte;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e
77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzio- nale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infon- date in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finan- ziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n.
33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007); - Conseguentemente, condannare
l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto da in Parte_1 adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 4.123,70; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivan- Parte_1 te dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a ca- gionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed acce- dendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellato alla ri- fusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente su-
2 bordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione del- le spese del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) In via preliminare ed immediata di- chiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fonda- mento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cogni- zione proposto da . Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione decennale, ha accertato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data 12.11.2009, e meglio individuato in atti, di- chiarando il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli in- teressi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 12.11.2009, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso la grande di- stribuzione grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva CP_1 concluso con un contratto per la concessione di una linea di Parte_1 credito utilizzabile mediante carta revolving usata per la prima volta proprio per l'acquisto dell'elettrodomestico de quo, e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, nonché dallo stesso ufficio giudi- ziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pub- blico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) del- lo stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con inter- mediari finanziari (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. re-
3 volving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distri- buzione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrat- tuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il con- tratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3
c.c., quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
f) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, in quan- ti la domanda di accertamento della nullità è imprescrittibile e la successiva richiesta di accertamento della misura dovuta degli interessi dovuti rappresenta un riflesso conta- bile di tale nullità.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando Parte_1
l'ordinanza de qua
per questi motivi
:
i) Primo motivo: Errata applicazione della normativa in materia di collo- camento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
L'appellante assume che il ruolo del venditore dell'elettrodomestico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essendosi limitato a raccogliere la domanda di finanziamento dal cliente senza nulla di- sporre in materia di concessione del credito.
In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il clien- Parte_1 te grazie alla promozione del rivenditore ma non tramite il rivenditore. Di conseguenza, la riserva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione. Peraltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rilevavano le caratteristiche delle carte re-
4 volving, che solo la normativa successiva aveva escluso dalla possibilità di collocamen- to da parte degli esercenti commerciali.
ii) Secondo motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per in- sussistenza della contrapposta azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme non versate ovvero ancora per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi.
L'appellante censura l'ordinanza de qua nella parte in cui il Tribunale ha re- spinto l'eccezione di prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione, sostenendo che
“Sebbene l'azione di nullità sia sicuramente imprescrittibile, è altrettanto certo che
l'azione di ripetizione delle somme versate in adempimento di un contratto nullo si pre- scrive nel termine ordinario decennale (ex art. 1422 c.c.). Il Tribunale avrebbe dunque dovuto valutare l'eccepita inammissibilità della presupposta azione di nullità che tale prescrizione comporta. Ora, se è vero che controparte non ha svolto alcuna azione di ripetizione ma solo di nullità, ciò non toglie che, al fine della verifica del necessario re- quisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., occorra necessariamente valutare
l'utilità che il medesimo ricaverebbe da una pronuncia di nullità del contratto di finan- ziamento tramite carta intercorso fra le parti. Ebbene, è evidente che controparte, il cui contratto fu stipulato oltre 13 anni fa (12.11.2009), non possiede alcun concreto interesse alla presente azione di nullità, dalla quale non può ricevere alcuna utilità con- creta, visto che ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio (comunque contesta- to) sarebbe in ogni caso irrimediabilmente prescritto da anni”.
Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale del ricorrente in primo grado concreta l'espediente di frammentare le pretese in giudizi separati, espediente che è notoriamente illecito e contrario ad ogni principio di economia processuale, sic- ché, anche sotto questo profilo, puntualmente eccepito in primo grado, ma trascurato dal Tribunale di Firenze, la decisione merita di essere riformata.
iii) Terzo motivo subordinato: omessa pronuncia sulla domanda ricon- venzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Con tale motivo, l'appellante assume che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta, relativa alla responsabilità
5 precontrattuale del , poiché quest'ultimo, pur conoscendo la causa di nullità CP_1 del contratto, aveva continuato ad utilizzare la carta.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 16-09-2025, sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scrit- ta, con la concessione di termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è desti- tuita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nella nota di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e
77 Cost., con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della leg- ge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle di- sposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferi- mento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte
6 ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità
e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del- le finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente leg- ge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal- la legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991,
d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'arti- colo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma
1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente in-
7 caricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle al- tre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promo- zione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo uni- co bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, come già affermato da questa Cor- te in precedenti pronunce, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, essendo palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e cri- teri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994,
l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di ri- ciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defini- zione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, defini- to nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trat- tasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozio- ne, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle
8 attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delega- to il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di ti- po regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (senten- za n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già pre- vista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost.
n. 261 del 2017, in motivazione).
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
7. Il secondo motivo d'appello.
L'esame del secondo motivo d'appello è pregiudiziale in ordine logico-giuridico.
Il motivo è infondato e va respinto. Corretto l'assunto di parte appellante che il riferi- mento alla prescrizione decennale serviva unicamente per fondare l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di nullità per difetto di interesse ad agire, l'esito della lite non cambia.
Infatti, il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrat- tuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia pro- muovere azione di ripetizione di indebito oggettivo. La nullità invocata è una nullità to- tale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che comporta che i rapporti tra le parti vanno definiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti
9 i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in appo- sito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizio- ne decennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo;
b) che non è corretto parlare, nel caso di specie, di un'inammissibilità (totale o parziale) dell'azione di nullità contrattuale: il contratto è uno e uno soltanto, gli utilizzi del credito cd. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste perché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata al- cuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi e agli addebi- ti avvenuti entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate opera- zioni dal 2009 al 2021) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale con la corre- lata richiesta di accertamento della debenza degli interessi al tasso legale e non a quel- lo convenzionale non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fon- dati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez.Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di un'autonoma domanda di nullità contrattua- le e di accertamento del diritto alla restituzione degli interessi al tasso legale anziché a quello convenzionale. La riserva di proposizione dell'azione di indebito oggettivo non dà luogo pertanto ad alcun frazionamento abusivo dei crediti.
8. Il primo motivo d'appello.
Nell'esaminare e respingere il primo motivo d'appello, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, a cui si è fatto cenno in pre- cedenza.
10 Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Fin- domestic, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiu- diziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elen- co istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in at- tività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promo- zione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di fi- nanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finan- ziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali inter- mediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, conno- tano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione
11 dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di fi- nanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'interme- diario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero fru- strate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamen- to, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e con- clusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al con- sumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limi- ta a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione di rinvia ex art.118 disp. att. cpc, ri- solve le questioni di diritto poste con il primo motivo d'appello, come sopra sintetizza- to. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassa- zione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
12 Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicita- Parte_1 mente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a di- sposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credi- to rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia ratione temporis applicabili.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collo- camento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo for- mulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfeziona- no solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del ri- schio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo fi- nalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilan- za (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurati- vi e rispettivi agenti assicurativi”.
Con successivo comunicato del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, la Banca d'Italia confermò tale impianto, preve- dendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta
13 fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche”
(punto 1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse par- ticolari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si trat- ta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrat- tuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), ol- tre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107
TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art.
106, comma 1, del TUB. Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche at- tività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il
Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che restereb- be comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzio- nale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene);
14 un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avve- nuta nel caso di specie e sopra descritta, trascendeva il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla di- rettiva 91/ 308/CEE prevedendo: "
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei de- creti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle at- tività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono
l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività in- dividuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro mi- lioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti,
i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria di- rettamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
9. Il terzo motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
Corretto il rilievo che il giudice di primo grado è incorso in un'omissione di pro- nuncia, nulla essendo detto nell'ordinanza sull'eccezione di compensazione proposta in
15 via condizionata all'accoglimento delle domande avversarie, compensazione “tra il cre- dito in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del Parte_1 danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento la linea di credito (art.
1227 c.c.)”, la decisione non cambia, tuttavia, nell'esito negativo per l'appellante.
Anzitutto, il richiamo alla compensazione è improprio tenuto conto che il ricor- rente in primo grado ha proposto soltanto un'azione di accertamento della nullità con- trattuale con correlato accertamento della debenza degli interessi al tasso legale e non a quello convenzionale. Detto altrimenti, non ha proposto un'azione di condanna al pa- gamento di un credito rispetto al quale possa farsi valere l'eccezione di compensazione giudiziale.
Sotto altro profilo, come già osservato da questa corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme im- perative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione do- losa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligente- mente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automati- camente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'in- validità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presu- mersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021, n.23887, ma vedi pure
Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univo- cità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi
Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria dili- genza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato
16 per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
10. Conclusioni.
In conclusione, l'appello è infondato con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico moti- vo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liqui- date a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi impor- ti: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fa- se 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese del giudizio di appello nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida (al netto della disposta compensazione) in € 2.171,00 per compenso professio- nale, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per leg- ge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
17 - dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 11-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
CA ZZ
Il Presidente
VI LL IN
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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