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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4534/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
IO NE, come in atti RICORRENTE E
Controparte_1
in persona dei
[...] legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.07.2023, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accerti e dichiari il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata
1 dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
2) condanni, per l'effetto, il
già ) in Controparte_2 CP_4 persona del al pagamento in favore della ricorrente della CP_5 somma di €2400,14 (euro duemilaquattrocento/14) quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente, come specificata in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a seguito di ctu contabile che fin d'ora chiede disporsi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) il tutto entro il limite di € 5.200,00;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Nello specifico, ha dedotto: di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze GPS per la provincia di Napoli, nonché nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per l'attribuzione di supplenze - 2° fascia;
di aver prestato ultimo servizio, fino al 10.07.2023, presso “ ITC L. STURZO – C/MMARE” di Castellammare di Stabia;
di aver maturato “supplenze brevi e saltuarie”, avendo firmato reiterati contratti per limitati periodi, in sostituzione del titolare di cattedra (assente per malattia, per maternità ecc.); di avere stipulato precisamente contratti nei seguenti periodi: dal 15/01/2021 al 4/03/2021 (1 mese + 21gg.); dal
5/03/2021 al 2/05/2021 (1 mese + 29gg.); dal 3/05/2021 al 29/05/2021 (27gg.); dal 30/05/2021 e al 30/05/2021 (1gg.); dal 31/05/2021 al 12/06/2021 (13gg); dal 29/10/2021 al 22/11/2021 (25gg.); dal 23/11/2021 al 3/01/2022 (1 mese + 11gg); dal 4/01/2022 al 3/03/2022 (1 mese + 30gg); dal 4/3/2022 all'11/03/2022 (8gg); dal 12/03/2022 all'8/06/2022 (20gg marzo
+ aprile + maggio+ 8 giugno); dal 9/06/2022 al 15/06/2022 (7gg); dal 20/06/2022 al 30/06/2022 (11gg); dall'1/7/2022 al 7/07/2022 (7gg); dall'11/07/2022 al 13/07/2022 (3gg). Ha quindi invocato il proprio diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), corrispondente a
€174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018), illegittimamente non corrisposto - come si evince dagli
2 allegati cedolini stipendiali - per i contratti di supplenza breve e saltuaria, per un importo complessivo di €2.400,14. A riguardo ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n.20015/2018, in base alla quale l'art.7 del CCNL 153/2001, per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del “principio di non discriminazione” – sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – attribuisce, al comma 1, la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Il si è costituito, resistendo all'avverso Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo
, atteso che l' Controparte_2 CP_6
cos Controparte_7 articolazioni territoriali del predetto , in rapporto di CP_1 immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009; Cass. n.32166/2021). Entrando nel merio, il thema decidendum attiene alla corretta interpretazione dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 del comparto scuola - in relazione alla “retribuzione professionale docenti” - alla luce del diritto dell'Unione, con particolare riferimento alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1990/70/CE. Sul punto la Corte di legittimità, con la pronuncia n.20015/2018, ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 del CCNL alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 del richiamato accordo, riconoscendo il diritto alla “retribuzione professionale docenti” a tutti i docenti assunti a tempo determinato a prescindere dalla tipologia di incarico, precisando che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per il personale del comparto della scuola, ha invero istituito la Retribuzione Professionale Docenti,
3 prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". L'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso;
né sono state dedotte, nella specie, ragioni che giustifichino significative diversificazioni che possano giustificare un diverso trattamento economico, che di fatto di trasformerebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento in violazione del principio di non discriminazione. Si deve, per tanto, affermare - conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza - “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed
4 educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale” . In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. Difatti, è stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti, dello svolgimento dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti ed il mancato riconoscimento dell'emolumento. Secondo il conteggio effettuato in ricorso, che peraltro non è stato oggetto di contestazione, in base al criterio normativo, per i periodi di servizio inferiori al mese, di cui all' art. 25 del CCNI (richiamato dalle disposizioni contrattuali relative alla retribuzione professionale docenti) che stabilisce che l'indennità va calcolata nella misura di 1/30 per ogni giorno di servizio prestato o assimilato a esso, per il periodo che ci occupa, l'indennità giornaliera alla data del 28.2.18 era pari ad € 5,46 – (164:30), dal 1° marzo 2018 essa è pari ad € 5,81 (174,5:30) e dal 1° gennaio 2022 è pari ad € 6,15 (184,50:30), per cui l' ammontare complessivo e credito della ricorrente è pari ad euro €2.400,14 (€duemilaquattrocento/14), quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente. Il va pertanto condannato al pagamento della suddetta CP_1 somma. Sulla somma da riconoscersi decorrono i soli interessi legali ai sensi dell'art. l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in parte motiva e condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, per l'importo complessivo di €. 2.400,14, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. b) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.030,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione all'Avv.to IO NE dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Torre Annunziata, lì 1 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4534/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
IO NE, come in atti RICORRENTE E
Controparte_1
in persona dei
[...] legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.07.2023, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accerti e dichiari il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata
1 dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
2) condanni, per l'effetto, il
già ) in Controparte_2 CP_4 persona del al pagamento in favore della ricorrente della CP_5 somma di €2400,14 (euro duemilaquattrocento/14) quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente, come specificata in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a seguito di ctu contabile che fin d'ora chiede disporsi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) il tutto entro il limite di € 5.200,00;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Nello specifico, ha dedotto: di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze GPS per la provincia di Napoli, nonché nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per l'attribuzione di supplenze - 2° fascia;
di aver prestato ultimo servizio, fino al 10.07.2023, presso “ ITC L. STURZO – C/MMARE” di Castellammare di Stabia;
di aver maturato “supplenze brevi e saltuarie”, avendo firmato reiterati contratti per limitati periodi, in sostituzione del titolare di cattedra (assente per malattia, per maternità ecc.); di avere stipulato precisamente contratti nei seguenti periodi: dal 15/01/2021 al 4/03/2021 (1 mese + 21gg.); dal
5/03/2021 al 2/05/2021 (1 mese + 29gg.); dal 3/05/2021 al 29/05/2021 (27gg.); dal 30/05/2021 e al 30/05/2021 (1gg.); dal 31/05/2021 al 12/06/2021 (13gg); dal 29/10/2021 al 22/11/2021 (25gg.); dal 23/11/2021 al 3/01/2022 (1 mese + 11gg); dal 4/01/2022 al 3/03/2022 (1 mese + 30gg); dal 4/3/2022 all'11/03/2022 (8gg); dal 12/03/2022 all'8/06/2022 (20gg marzo
+ aprile + maggio+ 8 giugno); dal 9/06/2022 al 15/06/2022 (7gg); dal 20/06/2022 al 30/06/2022 (11gg); dall'1/7/2022 al 7/07/2022 (7gg); dall'11/07/2022 al 13/07/2022 (3gg). Ha quindi invocato il proprio diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), corrispondente a
€174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018), illegittimamente non corrisposto - come si evince dagli
2 allegati cedolini stipendiali - per i contratti di supplenza breve e saltuaria, per un importo complessivo di €2.400,14. A riguardo ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n.20015/2018, in base alla quale l'art.7 del CCNL 153/2001, per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del “principio di non discriminazione” – sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – attribuisce, al comma 1, la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Il si è costituito, resistendo all'avverso Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo
, atteso che l' Controparte_2 CP_6
cos Controparte_7 articolazioni territoriali del predetto , in rapporto di CP_1 immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009; Cass. n.32166/2021). Entrando nel merio, il thema decidendum attiene alla corretta interpretazione dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 del comparto scuola - in relazione alla “retribuzione professionale docenti” - alla luce del diritto dell'Unione, con particolare riferimento alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1990/70/CE. Sul punto la Corte di legittimità, con la pronuncia n.20015/2018, ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 del CCNL alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 del richiamato accordo, riconoscendo il diritto alla “retribuzione professionale docenti” a tutti i docenti assunti a tempo determinato a prescindere dalla tipologia di incarico, precisando che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per il personale del comparto della scuola, ha invero istituito la Retribuzione Professionale Docenti,
3 prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". L'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso;
né sono state dedotte, nella specie, ragioni che giustifichino significative diversificazioni che possano giustificare un diverso trattamento economico, che di fatto di trasformerebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento in violazione del principio di non discriminazione. Si deve, per tanto, affermare - conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza - “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed
4 educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale” . In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. Difatti, è stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti, dello svolgimento dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti ed il mancato riconoscimento dell'emolumento. Secondo il conteggio effettuato in ricorso, che peraltro non è stato oggetto di contestazione, in base al criterio normativo, per i periodi di servizio inferiori al mese, di cui all' art. 25 del CCNI (richiamato dalle disposizioni contrattuali relative alla retribuzione professionale docenti) che stabilisce che l'indennità va calcolata nella misura di 1/30 per ogni giorno di servizio prestato o assimilato a esso, per il periodo che ci occupa, l'indennità giornaliera alla data del 28.2.18 era pari ad € 5,46 – (164:30), dal 1° marzo 2018 essa è pari ad € 5,81 (174,5:30) e dal 1° gennaio 2022 è pari ad € 6,15 (184,50:30), per cui l' ammontare complessivo e credito della ricorrente è pari ad euro €2.400,14 (€duemilaquattrocento/14), quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente. Il va pertanto condannato al pagamento della suddetta CP_1 somma. Sulla somma da riconoscersi decorrono i soli interessi legali ai sensi dell'art. l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in parte motiva e condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, per l'importo complessivo di €. 2.400,14, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. b) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.030,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione all'Avv.to IO NE dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Torre Annunziata, lì 1 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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