TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/09/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(P.I.- C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 nonché del socio illimitatamente responsabile:
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da il 7.4.2025, con cui si chiede che Parte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in SA OV TO (VR), Fraz. Raldon, Via Scaiole n. 175/A, e
[...] dei suoi soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_2 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla società debitrice a mezzo pec e ai soci a mani a mezzo Ufficiale Giudiziario;
osservato che la Società, unitamente ai suoi soci sig. (accomandatario) e sig.ra Controparte_1
(accomandante), si è costituita eccependo la propria qualità di impresa minore - e Controparte_2 quindi l'insussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII - e rendendo noto che tanto la Società quanto i suoi soci hanno presentato istanza all'OCC dell'ODCEC di Verona per la nomina di un Gestore della crisi in vista dell'accesso ad una procedura di sovraindebitamento;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII, atteso che la Società debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione prodotta dal ricorrente e dalla debitrice nonché quella acquisita d'ufficio;
pagina 1 di 3 rilevato che è legittimato a proporre l'istanza in quanto vanta un credito di lavoro Parte_1 pari ad € 42.264,04, fondato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1013/2024 dell'8.11.2024; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (acquisto, vendita, Controparte_1 costruzione e ristrutturazione di immobili commerciali e residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come anticipato, vanta un credito da lavoro portato da titolo giudiziale, e comunque non contestato, pari ad € 42.264,04; (ii) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dall'istante, nonché dalla pendenza della procedura esecutiva di rilascio R.E. n. 3014/2024 Tribunale di Verona;
(iii) dalle ammissioni della Società debitrice, la quale ha riferito di aver presentato istanza all'OCC “considerata la situazione di forte difficoltà … ormai senza spiragli per poter uscire dalla crisi con i propri mezzi economici”; (iv) dall'esistenza di debiti nei confronti di
[...]
per € 35.731,99; Controparte_3
- la società non è un'impresa minore, tenuto conto che nel triennio anteriore alla presentazione dell'istanza ha realizzato in più annualità ricavi superiori alle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII e, in particolare, emerge dalle dichiarazioni IVA che la ha realizzato nell'anno 2022 un volume d'affari pari ad € 917.527 e nell'anno 2023 un volume d'affari pari ad € 691.733; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente considerare a tal fine il debito nei confronti dell'istante;
considerato che
, ai sensi dell'art. 256 co. 1 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società di persone produce come effetto automatico l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili, cosicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale per ripercussione nei confronti del socio accomandatario mentre va rigettata l'istanza nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 essendo quest'ultima socia accomandante con responsabilità limitata.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in SA OV TO (VR), Fraz. Raldon, Via
[...]
Scaiole n. 175/A, nonché del socio illimitatamente responsabile nato Controparte_1
a SA OV TO (VR) il 17.12.1958 e ivi residente nella Frazione Raldon, Via Scaiole n. 175/A;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
pagina 2 di 3 3) NOMINA curatore la Dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. Parte_2
356 e 358 CCII, la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14.1.2026 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 12.9.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(P.I.- C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 nonché del socio illimitatamente responsabile:
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da il 7.4.2025, con cui si chiede che Parte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in SA OV TO (VR), Fraz. Raldon, Via Scaiole n. 175/A, e
[...] dei suoi soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_2 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla società debitrice a mezzo pec e ai soci a mani a mezzo Ufficiale Giudiziario;
osservato che la Società, unitamente ai suoi soci sig. (accomandatario) e sig.ra Controparte_1
(accomandante), si è costituita eccependo la propria qualità di impresa minore - e Controparte_2 quindi l'insussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII - e rendendo noto che tanto la Società quanto i suoi soci hanno presentato istanza all'OCC dell'ODCEC di Verona per la nomina di un Gestore della crisi in vista dell'accesso ad una procedura di sovraindebitamento;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII, atteso che la Società debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione prodotta dal ricorrente e dalla debitrice nonché quella acquisita d'ufficio;
pagina 1 di 3 rilevato che è legittimato a proporre l'istanza in quanto vanta un credito di lavoro Parte_1 pari ad € 42.264,04, fondato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1013/2024 dell'8.11.2024; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (acquisto, vendita, Controparte_1 costruzione e ristrutturazione di immobili commerciali e residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come anticipato, vanta un credito da lavoro portato da titolo giudiziale, e comunque non contestato, pari ad € 42.264,04; (ii) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dall'istante, nonché dalla pendenza della procedura esecutiva di rilascio R.E. n. 3014/2024 Tribunale di Verona;
(iii) dalle ammissioni della Società debitrice, la quale ha riferito di aver presentato istanza all'OCC “considerata la situazione di forte difficoltà … ormai senza spiragli per poter uscire dalla crisi con i propri mezzi economici”; (iv) dall'esistenza di debiti nei confronti di
[...]
per € 35.731,99; Controparte_3
- la società non è un'impresa minore, tenuto conto che nel triennio anteriore alla presentazione dell'istanza ha realizzato in più annualità ricavi superiori alle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII e, in particolare, emerge dalle dichiarazioni IVA che la ha realizzato nell'anno 2022 un volume d'affari pari ad € 917.527 e nell'anno 2023 un volume d'affari pari ad € 691.733; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente considerare a tal fine il debito nei confronti dell'istante;
considerato che
, ai sensi dell'art. 256 co. 1 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società di persone produce come effetto automatico l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili, cosicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale per ripercussione nei confronti del socio accomandatario mentre va rigettata l'istanza nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 essendo quest'ultima socia accomandante con responsabilità limitata.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in SA OV TO (VR), Fraz. Raldon, Via
[...]
Scaiole n. 175/A, nonché del socio illimitatamente responsabile nato Controparte_1
a SA OV TO (VR) il 17.12.1958 e ivi residente nella Frazione Raldon, Via Scaiole n. 175/A;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
pagina 2 di 3 3) NOMINA curatore la Dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. Parte_2
356 e 358 CCII, la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14.1.2026 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 12.9.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3