Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 8 luglio 1988, n. 292
Articolo 2
- Legge 8 luglio 1988, n. 292
Articolo 3 della Legge 8 luglio 1988, n. 292
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29 luglio 1988
29 luglio 1988