Art. 2.
Ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale possono essere ammessi gli insegnanti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano in possesso del titolo prescritto per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nei predetti istituti e scuole;
b) dimostrino di aver insegnato, dopo il conseguimento del titolo, in istituti o scuole secondarie governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e d'avviamento professionale per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio scolastico dal 1943-44 al 1947-48, salvo i casi di riduzione previsti dall' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 ;
c) dimostrino di aver impartito l'insegnamento, in ciascuno dei tre anni di cui alla precedente lettera b), per non meno di sei ore settimanali e per un periodo sufficiente, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.
Per l'ammissione ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica e' necessario il possesso del titolo richiesto per l'insegnamento in tale tipo d'istituti e scuole e l'aver insegnato nelle scuole medesime negli anni indicati alla lettera b), per il numero di ore settimanali e per i periodi, in ciascun anno, di cui alla lettera c).
Ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale possono essere ammessi gli insegnanti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano in possesso del titolo prescritto per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nei predetti istituti e scuole;
b) dimostrino di aver insegnato, dopo il conseguimento del titolo, in istituti o scuole secondarie governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e d'avviamento professionale per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio scolastico dal 1943-44 al 1947-48, salvo i casi di riduzione previsti dall' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 ;
c) dimostrino di aver impartito l'insegnamento, in ciascuno dei tre anni di cui alla precedente lettera b), per non meno di sei ore settimanali e per un periodo sufficiente, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.
Per l'ammissione ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica e' necessario il possesso del titolo richiesto per l'insegnamento in tale tipo d'istituti e scuole e l'aver insegnato nelle scuole medesime negli anni indicati alla lettera b), per il numero di ore settimanali e per i periodi, in ciascun anno, di cui alla lettera c).