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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 676/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen, 3 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8740/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
14 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301E203058 IMPOSTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1912/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la revocazione delle sentenza per mancanza di valutazione della documentazione.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Palermo ha proposto ricorso per revocazione (art. 395 n. 4 cpc) della sentenza n. 8740 del 2024 deducendo che nella sentenza revocanda non sarebbe stata tenuta in considerazione la documentazione depositata dal Contribuente afferente l definizione delle liti.
Deduce che l'errore sarebbe individuabile nella parte della sentenza in cui i Giudici non avvedendosi della documentazione depositata, hanno accolto i motivi di appello proposti originariamente, annullando la sentenza con cui si era pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo.
La documentazione di che trattasi era stata depositata in data 19.10.2024 dalla contribuente nel fascicolo telematico: in data 22.10.2024 i Giudici non ne hanno tenuto conto al momento della pronuncia.
Il contribuente si è costituito, ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato e va accolto.
1.- Dal riscontro della documentazione versata in atti si rileva che nelle more del giudizio di secondo grado, il Contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi della L. 197/2022 e, in data 19.10.2024, aveva depositava in giudizio la domanda di definizione della lite, con allegata la ricevuta del pagamento della prima rata, effettuato in data 05.09.2023 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Corte di legittimità ha chiarito che " …In tema di revocazione , ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli 'atti o documenti della causa', dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico…”. (Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 13.11.2024, n. 29297).
3.- La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice il quale accoglie un'istanza di revocazione deve pronunciarsi anche sulla liquidazione delle le spese di lite, comprese quelle delle fasi precedenti del giudizio
(Cassazione Civile Sez. V n. 21541 anno 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per revocazione va accolto.
Va disposta revocazione della sentenza n. 8740/14/2024 della Corte di giustizia tributaria di II grado della
Sicilia e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, c. 198 della L. 197/2022, per intervenuta definizione agevolata della controversia.
Va disposta la compensazione delle spese della fase di appello (sentenza revocata) e del presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per revocazione.
dispone la revocazione della sentenza n. 8735/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.
1. c. 198 della L. 197/2022, per intervenuta definizione agevolata della controversia.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello (sentenza revocata) e del presente giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 676/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen, 3 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8740/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
14 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301E203058 IMPOSTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1912/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la revocazione delle sentenza per mancanza di valutazione della documentazione.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Palermo ha proposto ricorso per revocazione (art. 395 n. 4 cpc) della sentenza n. 8740 del 2024 deducendo che nella sentenza revocanda non sarebbe stata tenuta in considerazione la documentazione depositata dal Contribuente afferente l definizione delle liti.
Deduce che l'errore sarebbe individuabile nella parte della sentenza in cui i Giudici non avvedendosi della documentazione depositata, hanno accolto i motivi di appello proposti originariamente, annullando la sentenza con cui si era pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo.
La documentazione di che trattasi era stata depositata in data 19.10.2024 dalla contribuente nel fascicolo telematico: in data 22.10.2024 i Giudici non ne hanno tenuto conto al momento della pronuncia.
Il contribuente si è costituito, ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato e va accolto.
1.- Dal riscontro della documentazione versata in atti si rileva che nelle more del giudizio di secondo grado, il Contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi della L. 197/2022 e, in data 19.10.2024, aveva depositava in giudizio la domanda di definizione della lite, con allegata la ricevuta del pagamento della prima rata, effettuato in data 05.09.2023 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Corte di legittimità ha chiarito che " …In tema di revocazione , ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli 'atti o documenti della causa', dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico…”. (Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 13.11.2024, n. 29297).
3.- La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice il quale accoglie un'istanza di revocazione deve pronunciarsi anche sulla liquidazione delle le spese di lite, comprese quelle delle fasi precedenti del giudizio
(Cassazione Civile Sez. V n. 21541 anno 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per revocazione va accolto.
Va disposta revocazione della sentenza n. 8740/14/2024 della Corte di giustizia tributaria di II grado della
Sicilia e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, c. 198 della L. 197/2022, per intervenuta definizione agevolata della controversia.
Va disposta la compensazione delle spese della fase di appello (sentenza revocata) e del presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per revocazione.
dispone la revocazione della sentenza n. 8735/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.
1. c. 198 della L. 197/2022, per intervenuta definizione agevolata della controversia.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello (sentenza revocata) e del presente giudizio.