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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SQ NN AT AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 743/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 IMU 2016
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TARI 2012
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TARI 2015
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TARI 2016
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Enna, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato il sollecito di pagamento, notificato il 10.7.2025, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di TARSU- TIA 2011-2012 e gli avvisi di accertamento relativi a IMU 2016, TASI 2016 e TARI
2015-2016, come meglio indicati in epigrafe, per un importo complessivo di €.4.671,65.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente, premettendo che gli atti venivano notificati in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, deceduta in data Data_decesso, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art.8 D.Lgs. 472/1997 per illegittima richiesta delle sanzioni del de cuius nei confronti dell'erede;
2) omessa o illegittima notifica degli atti richiamati nel sollecito di pagamento impugnato;
3) decadenza del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge;
4) omessa allegazione degli atti prodromici richiamati, in violazione del diritto di difesa del contribuente sancito dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente (Legge del 27.7.2000 n.212
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituito il Comune di Enna che ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso trattandosi di atto privo di natura impositiva, nel merito ha dedotto di aver provveduto allo sgravio per quanto richiesto per sanzioni, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività degli avvisi di accertamento e ingiunzione, regolarmente notificati e non impugnati;
in conclusione, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, eccependo la tardività della produzione avversaria per violazione dell'art.32 D.lgs n.546/1992 ed ha insistito per l'accoglimento.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, avuto riguardo a quanto dedotto dal Comune di Enna che ha emanato provvedimento di rettifica/annullamento della ingiunzione avente ad oggetto TARSU-TIA 2011-2012, con sgravio di quanto richiesto per sanzioni al ricorrente, in quanto erede coobbligato della de cuius
Nominativo_1, si dichiara sul punto cessata la materia del contendere, avendo l'Ente impositore annullato in autotutela quanto richiesto a tale titolo.
In ordine all'eccepita inammissibilità del ricorso, occorre precisare che il sollecito di pagamento, pur essendo un atto non inserito nell'elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è impugnabile in quanto detto articolo non preclude la facoltà di ricorrere avverso quegli atti che, seppur atipici, siano comunque in grado di portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, ancorché appare opportuno puntualizzare che l'esercizio di tale facoltà non esclude la successiva impugnabilità dell'eventuale atto impositivo tipico, ciò al fine di evitare il consolidamento del credito che altrimenti conseguirebbe dal venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso proposto in via facoltativa.
Tra gli atti ascrivibili alla categoria di quelli impositivi atipici senz'altro rientrano i solleciti di pagamento, in quanto è fuor di dubbio che attraverso di essi viene prospettata una pretesa idonea ad incidere sulla sfera dei diritti soggettivi di natura patrimoniale del contribuente, con l'effetto di radicare il diritto dello stesso alla difesa in via giudiziale qualora ritenesse gli atti inficiati da vizi di legittimità (Cass. n. 25532 del 27 ottobre
2020; Cass. n. 11481 dell'8 aprile 2022; Cass. n. 15560 del 1° giugno 2023).
Ancora preliminarmente, premesso che la costituzione in giudizio della parte resistente è disciplinata dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale per tale adempimento processuale fissa il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato, si osserva come nel caso in esame sia pacifico che il Comune resistente si è costituito oltre tale termine.
A tal proposito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (in questi esatti termini e secondo un indirizzo consolidato, cfr. Cass. n. 2585/2019).
Ed invero, l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 àncora temporalmente il deposito di documenti al termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, talché, ferme restando le preclusioni di cui all'anzidetto art. 23, il Comune, nel depositare l'atto di costituzione in giudizio e, successivamente, il 7.1.2026,
i documenti a supporto, non ha evidentemente rispettato il termine dei venti giorni liberi prima della data odierna, talché tutta la documentazione in quella sede depositata, ai fini della presente decisione, va estromessa dal fascicolo d'ufficio del processo e non sarà utilizzata da questo giudicante.
Tutto ciò premesso, in applicazione del principio della ragione "più liquida" secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si accoglie il motivo relativo alla omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento e avvisi di accertamento, atti presupposti all'atto qui impugnato, in quanto non è stata data la prova che tale notifica sia regolarmente avvenuta.
In conclusione, il ricorso viene accolto e annullato l'atto impugnato.
Le spese vengono compensate, considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e che vi è un provvedimento di sgravio parziale .
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 19.01.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SQ NN AT AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 743/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 IMU 2016
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TARI 2012
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TARI 2015
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TARI 2016
- SOLLEC. DI PAG. n. 202500027395 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Enna, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato il sollecito di pagamento, notificato il 10.7.2025, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di TARSU- TIA 2011-2012 e gli avvisi di accertamento relativi a IMU 2016, TASI 2016 e TARI
2015-2016, come meglio indicati in epigrafe, per un importo complessivo di €.4.671,65.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente, premettendo che gli atti venivano notificati in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, deceduta in data Data_decesso, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art.8 D.Lgs. 472/1997 per illegittima richiesta delle sanzioni del de cuius nei confronti dell'erede;
2) omessa o illegittima notifica degli atti richiamati nel sollecito di pagamento impugnato;
3) decadenza del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge;
4) omessa allegazione degli atti prodromici richiamati, in violazione del diritto di difesa del contribuente sancito dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente (Legge del 27.7.2000 n.212
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituito il Comune di Enna che ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso trattandosi di atto privo di natura impositiva, nel merito ha dedotto di aver provveduto allo sgravio per quanto richiesto per sanzioni, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività degli avvisi di accertamento e ingiunzione, regolarmente notificati e non impugnati;
in conclusione, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, eccependo la tardività della produzione avversaria per violazione dell'art.32 D.lgs n.546/1992 ed ha insistito per l'accoglimento.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, avuto riguardo a quanto dedotto dal Comune di Enna che ha emanato provvedimento di rettifica/annullamento della ingiunzione avente ad oggetto TARSU-TIA 2011-2012, con sgravio di quanto richiesto per sanzioni al ricorrente, in quanto erede coobbligato della de cuius
Nominativo_1, si dichiara sul punto cessata la materia del contendere, avendo l'Ente impositore annullato in autotutela quanto richiesto a tale titolo.
In ordine all'eccepita inammissibilità del ricorso, occorre precisare che il sollecito di pagamento, pur essendo un atto non inserito nell'elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è impugnabile in quanto detto articolo non preclude la facoltà di ricorrere avverso quegli atti che, seppur atipici, siano comunque in grado di portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, ancorché appare opportuno puntualizzare che l'esercizio di tale facoltà non esclude la successiva impugnabilità dell'eventuale atto impositivo tipico, ciò al fine di evitare il consolidamento del credito che altrimenti conseguirebbe dal venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso proposto in via facoltativa.
Tra gli atti ascrivibili alla categoria di quelli impositivi atipici senz'altro rientrano i solleciti di pagamento, in quanto è fuor di dubbio che attraverso di essi viene prospettata una pretesa idonea ad incidere sulla sfera dei diritti soggettivi di natura patrimoniale del contribuente, con l'effetto di radicare il diritto dello stesso alla difesa in via giudiziale qualora ritenesse gli atti inficiati da vizi di legittimità (Cass. n. 25532 del 27 ottobre
2020; Cass. n. 11481 dell'8 aprile 2022; Cass. n. 15560 del 1° giugno 2023).
Ancora preliminarmente, premesso che la costituzione in giudizio della parte resistente è disciplinata dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale per tale adempimento processuale fissa il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato, si osserva come nel caso in esame sia pacifico che il Comune resistente si è costituito oltre tale termine.
A tal proposito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (in questi esatti termini e secondo un indirizzo consolidato, cfr. Cass. n. 2585/2019).
Ed invero, l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 àncora temporalmente il deposito di documenti al termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, talché, ferme restando le preclusioni di cui all'anzidetto art. 23, il Comune, nel depositare l'atto di costituzione in giudizio e, successivamente, il 7.1.2026,
i documenti a supporto, non ha evidentemente rispettato il termine dei venti giorni liberi prima della data odierna, talché tutta la documentazione in quella sede depositata, ai fini della presente decisione, va estromessa dal fascicolo d'ufficio del processo e non sarà utilizzata da questo giudicante.
Tutto ciò premesso, in applicazione del principio della ragione "più liquida" secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si accoglie il motivo relativo alla omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento e avvisi di accertamento, atti presupposti all'atto qui impugnato, in quanto non è stata data la prova che tale notifica sia regolarmente avvenuta.
In conclusione, il ricorso viene accolto e annullato l'atto impugnato.
Le spese vengono compensate, considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e che vi è un provvedimento di sgravio parziale .
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 19.01.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez