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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3100/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249033789527000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130058303021000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130119069827000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140027755029000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220040041490000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto e notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – CO e del Comune di S. Antimo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249033789527000, notificata a mezzo posta in data 19.11.2024, recante l'importo complessivo di
€ 3.231,66. Tale somma deriva dal mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali (nn.
07120130058303021000, 07120130119069827000, 07120140027755029000, 07120220040041490000, ed altre) relative a tributi locali (TARSU e TARES) per le annualità dal 2009 al 2013.
La ricorrente ha eccepito: 1) l'inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti, lamentando la lesione del diritto di difesa;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per tributi locali maturata successivamente alla notifica delle cartelle e la decadenza dell'Ente impositore;
3) il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-CO (AdER), controdeducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, avendo regolarmente notificato gli atti prodromici divenuti definitivi. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, producendo copia di successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento notificate nel 2017 e nel 2019) ed evidenziando la sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale COVID-19. Ha eccepito, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi di motivazione della pretesa e alla decadenza dell'attività accertativa, in quanto rientranti nella competenza esclusiva dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agente della CO in relazione alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti. La ricorrente lamenta di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento antecedenti l'intimazione. Tale doglianza è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente. L'AdER ha, infatti, regolarmente depositato gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle impugnate (nn. 07120130058303021000,
07120130119069827000, 07120140027755029000 e 07120220040041490000). In ordine alla contestazione sulla legittimità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta dall'Agente della
CO, si osserva che l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 accorda la possibilità di eseguire la notificazione anche tramite il servizio postale, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento. Come confermato dal consolidato orientamento della Suprema Corte (es. Cass. n. 8333/2015, n. 6395/2014), in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di relata dell'ufficiale giudiziario.
Essendo state le cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, esse sono divenute definitive. Ne consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze sollevate dalla ricorrente volte a contestare il merito della pretesa tributaria, il difetto di motivazione delle cartelle e l'eventuale decadenza dell'Ente impositore, in ossequio al principio della non impugnabilità degli atti successivi (nella fattispecie l'atto impugnato) per vizi attinenti agli atti impositivi prodromici divenuti definitivi (art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/92).
Passando all'unica eccezione ammissibile in questa sede, ovvero quella relativa alla maturata prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla notifica delle cartelle, la stessa si rivela parimenti infondata nel merito. Se è pacifico che i crediti per tributi locali (TARSU/TARES) soggiacciano alla prescrizione quinquennale, l'Agenzia delle Entrate-CO ha, comunque, dimostrato di aver tempestivamente interrotto i termini prescrizionali mediante la notifica di validi atti intermedi. Agli atti di causa risultano prodotte le relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento che hanno interrotto il decorso del termine: in particolare, l'intimazione n. 07120179031130258000 notificata nell'anno 2017 (per la cartella del 2013), e le intimazioni nn. 07120199032815342000 e 07120199000151924000 notificate nell'anno 2019 (per le restanti cartelle). Tali atti costituiscono idonea richiesta di pagamento avente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c..
Al fine del computo del termine prescrizionale, deve, anche, tenersi conto della sospensione straordinaria disposta dalla legislazione emergenziale (D.L. 18/2020 e art. 12 D. Lgs. 159/2015), la quale ha sospeso il decorso dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Considerando gli atti interruttivi ritualmente notificati negli anni 2017 e 2019 e la successiva sospensione pandemica dei termini occorsa tra il 2020 e il 2021, alla data di notifica dell'Intimazione di pagamento oggi opposta (avvenuta nel mese di novembre 2024), il termine di prescrizione quinquennale non si era compiuto.
La totale infondatezza delle eccezioni della ricorrente comporta l'integrale rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate
- CO, che si liquidano in complessivi € 250,00 (trecentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre spese forfettarie e oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249033789527000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130058303021000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130119069827000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140027755029000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220040041490000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto e notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – CO e del Comune di S. Antimo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249033789527000, notificata a mezzo posta in data 19.11.2024, recante l'importo complessivo di
€ 3.231,66. Tale somma deriva dal mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali (nn.
07120130058303021000, 07120130119069827000, 07120140027755029000, 07120220040041490000, ed altre) relative a tributi locali (TARSU e TARES) per le annualità dal 2009 al 2013.
La ricorrente ha eccepito: 1) l'inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti, lamentando la lesione del diritto di difesa;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per tributi locali maturata successivamente alla notifica delle cartelle e la decadenza dell'Ente impositore;
3) il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-CO (AdER), controdeducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, avendo regolarmente notificato gli atti prodromici divenuti definitivi. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, producendo copia di successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento notificate nel 2017 e nel 2019) ed evidenziando la sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale COVID-19. Ha eccepito, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi di motivazione della pretesa e alla decadenza dell'attività accertativa, in quanto rientranti nella competenza esclusiva dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agente della CO in relazione alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti. La ricorrente lamenta di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento antecedenti l'intimazione. Tale doglianza è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente. L'AdER ha, infatti, regolarmente depositato gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle impugnate (nn. 07120130058303021000,
07120130119069827000, 07120140027755029000 e 07120220040041490000). In ordine alla contestazione sulla legittimità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta dall'Agente della
CO, si osserva che l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 accorda la possibilità di eseguire la notificazione anche tramite il servizio postale, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento. Come confermato dal consolidato orientamento della Suprema Corte (es. Cass. n. 8333/2015, n. 6395/2014), in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di relata dell'ufficiale giudiziario.
Essendo state le cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, esse sono divenute definitive. Ne consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze sollevate dalla ricorrente volte a contestare il merito della pretesa tributaria, il difetto di motivazione delle cartelle e l'eventuale decadenza dell'Ente impositore, in ossequio al principio della non impugnabilità degli atti successivi (nella fattispecie l'atto impugnato) per vizi attinenti agli atti impositivi prodromici divenuti definitivi (art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/92).
Passando all'unica eccezione ammissibile in questa sede, ovvero quella relativa alla maturata prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla notifica delle cartelle, la stessa si rivela parimenti infondata nel merito. Se è pacifico che i crediti per tributi locali (TARSU/TARES) soggiacciano alla prescrizione quinquennale, l'Agenzia delle Entrate-CO ha, comunque, dimostrato di aver tempestivamente interrotto i termini prescrizionali mediante la notifica di validi atti intermedi. Agli atti di causa risultano prodotte le relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento che hanno interrotto il decorso del termine: in particolare, l'intimazione n. 07120179031130258000 notificata nell'anno 2017 (per la cartella del 2013), e le intimazioni nn. 07120199032815342000 e 07120199000151924000 notificate nell'anno 2019 (per le restanti cartelle). Tali atti costituiscono idonea richiesta di pagamento avente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c..
Al fine del computo del termine prescrizionale, deve, anche, tenersi conto della sospensione straordinaria disposta dalla legislazione emergenziale (D.L. 18/2020 e art. 12 D. Lgs. 159/2015), la quale ha sospeso il decorso dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Considerando gli atti interruttivi ritualmente notificati negli anni 2017 e 2019 e la successiva sospensione pandemica dei termini occorsa tra il 2020 e il 2021, alla data di notifica dell'Intimazione di pagamento oggi opposta (avvenuta nel mese di novembre 2024), il termine di prescrizione quinquennale non si era compiuto.
La totale infondatezza delle eccezioni della ricorrente comporta l'integrale rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate
- CO, che si liquidano in complessivi € 250,00 (trecentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre spese forfettarie e oneri accessori di legge se dovuti.