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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1) dr. Vincenza Randazzo Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria RA Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 328/2021 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 523/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 10.03.2021, avente ad oggetto: usucapione e rilascio di immobile;
vertente tra
(C.F. , erede testamentario della Parte_1 C.F._1
Sig.ra (deceduta 23.10.2015), Persona_1 [...]
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), entrambi genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.F._3
, anch'egli erede testamentario della Sig.ra Persona_2
tutti elettivamente domiciliati in S. Teresa di Riva, Persona_1
Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, che li rappresenta e difende, per procura in atti.
- APPELLANTI -
contro
(C.F. ), in proprio e quale erede Controparte_1 C.F._4 legittima di (deceduto 07.11.2017), residente in Persona_3
Sant'Alessio Siculo, Via Tolomeo Alessandrino n. 5, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Messina del 29.10.2010, elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva,
Corso Regina Margherita, n. 367, presso lo studio dell'Avv. Daniela Maria
RA CR, che la rappresenta e difende, per procura in atti.
- APPELLATA -
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , tutti eredi di Controparte_5 Controparte_6 Per_3
.
[...]
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del
16.01.2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2010 Persona_1 chiedeva la condanna di e Persona_3 Controparte_1 all'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà sito in S. Alessio Siculo, località Mantineo, in catasto al fg. 6, part. 716, da essi detenuto. L'attrice deduceva di aver concesso i locali a titolo gratuito ai convenuti con l'intesa che sarebbero stati restituiti a semplice richiesta.
I convenuti e si costituivano Persona_3 Controparte_1 contestando le domande attoree e spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione. Essi sostenevano di aver acquistato l'immobile dall'attrice nel giugno del 1981 mediante il pagamento della somma di £. 50.000.000 in contanti e di aver utilizzato l'immobile uti domini, ininterrottamente dal 1982.
Allegavano che la vendita formale non poté realizzarsi poiché l'immobile era ipotecato.
Escusse prove testimoniali, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 523/2021 rigettava le domande formulate da accoglieva la Persona_1 domanda riconvenzionale avanzata da e Persona_3 CP_1
pag. 2/8 nei confronti di Condannava CP_1 Persona_1 Per_1
alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'IO.
[...]
Avverso la superiore statuizione, con atto regolarmene notificato in data
21.4.2021, proponevano appello i soccombenti, affidando il gravame ai seguenti motivi di diritto: 1) Errata valutazione delle prove e motivazione errata per omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio 2) Nullità della sentenza per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l'acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione.
Si costituiva in giudizio l'appellata , anche in qualità di Controparte_1 erede di , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Persona_3 della sentenza. L'appellata eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri coeredi di . La Corte, con ordinanza del Persona_3
14.3.24, disponeva tale integrazione entro il termine perentorio del 3.5.24. Tali eredi, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.1.2025, resa a trattazione scritta, la Corte assegnava la causa in decisione, con i termini di rito per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente interconnessi, sono fondati e meritano accoglimento.
I) Sulla Errata Valutazione delle Prove e sull'Insussistenza del Possesso uti domini (Motivo 1 dell'Appello)
Il Tribunale di prime cure ha ritenuto provato il possesso uti domini in capo ai coniugi , principalmente in ragione della lunga durata Parte_4 dell'occupazione (dal 1982) e del presunto pagamento di £. 50.000.000.
pag. 3/8 Tale valutazione non coglie nel segno, in quanto le risultanze istruttorie, se correttamente interpretate, depongono per la sussistenza della mera detenzione qualificata.
La disponibilità materiale dell'immobile venne acquisita da non Persona_4 per atto di apprensione, ma per consegna da parte della proprietaria
( , presumibilmente a titolo di comodato o per tolleranza, in Per_1 ragione dello stretto legame personale e commerciale esistente tra Per_3
(marito di , socio nel commercio di animali). Persona_5 Per_1
Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: ”La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art.
1141c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore.
Inoltre, quando la disponibilità della cosa persiste in assenza di contraria volontà del proprietario, la posizione del detentore è qualificabile come detenzione semplice o precaria, determinandosi una situazione di tolleranza da parte del proprietario-possessore che non dà luogo alla trasformazione della detenzione in possesso. Analogamente può dirsi riguardo all'attività di colui il quale, dopo il venir meno del rapporto che giustificava l'anteriore disponibilità, continua a disporre della cosa. Occorre, quindi, per la trasformazione della detenzione in possesso, un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto alla restituzione del bene. Non sono pertanto sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Ancora, costituisce onere di chi vuol far valere gli effetti della possessio ad usucapiendum dimostrare l'interversione della detenzione in possesso, essendo all'uopo necessario che il detentore compia degli atti che manifestino inequivocamente al possessore il mutamento
pag. 4/8 del suo animus, non essendo pertanto sufficiente la mera prova dell'uso che egli faccia della cosa”. (Cass. 5551 del 2005)
Decisiva in tal senso è la testimonianza della teste terza ed Tes_1 estranea alle parti, la quale ha riferito che, interpellato per il pagamento di spese relative a lavori condominiali, il dichiarò espressamente di Per_3 non avere "un contratto" e di non essere tenuto a pagare, rimandando la questione al proprietario Tale dichiarazione costituisce Persona_5 una espressa ammissione che gli appellati non avevano alcun potere di fatto e di diritto sull'immobile quale proprietari, bensì quale detentori, ed è totalmente incompatibile con l'intento di possedere uti domini.
Inoltre, la Corte rileva che la prolungata occupazione (quasi trentennale, dal
1981 al 2010), sebbene lunga, può essere giustificata dalla mera tolleranza
(spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o parentela) del proprietario, specialmente dato il legame stretto tra le parti, e non costituisce prova di possesso ad usucapionem.
Altresì gli appellati non hanno fornito prova certa dell'esistenza di un valido contratto di vendita. L'asserito accordo verbale di vendita è nullo per difetto di forma scritta ad substantiam, necessaria per il trasferimento di proprietà immobiliare.
La prova della corresponsione di £. 50.000.000 risulta troppo ambigua per essere inequivocabilmente ricondotta al prezzo di vendita dell'immobile.
L'unica testimonianza diretta di tale consegna è stata fornita dalla sorella della convenuta, . Data l'esistenza di stretti rapporti tra le parti, Persona_6 inclusi rapporti commerciali ( e erano soci in Per_5 Per_3 un'azienda che commercializzava animali), la consegna della grossa somma in contanti non costituisce prova certa del pagamento del prezzo di vendita dell'immobile. Lo scambio di denaro, in tale contesto, poteva essere frutto della vendita di una partita di animali o di altre transazioni legate alla loro comune attività..
pag. 5/8 II. Sulla Carenza dei Presupposti Giuridici per l'Usucapione (Motivo 2 dell'Appello)
Il secondo motivo, che lamenta la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'usucapione, è conseguente e rafforza il rigetto della domanda riconvenzionale.
La Suprema Corte richiede che la condotta del possessore sia "incompatibile con l'altrui diritto di proprietà" e non possa essere giustificata da "mera tolleranza" (spirito di condiscendenza, amicizia, buon vicinato) del proprietario.
Data la stretta relazione personale e di affari tra le parti, l'occupazione trentennale è pienamente compatibile con un atto di mera tolleranza o un comodato precario (come sostenuto dai testimoni e Testimone_2
marito di ). Persona_5 Per_1
La mancata prova di un atto di interversione del possesso da parte dei
[...] ossia un atto chiaro e inequivoco (opposto alla tolleranza iniziale) che Per_4 dimostrasse l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa in nome proprio e contro la volontà del proprietario, impedisce il maturare dell'usucapione.
Inoltre, come già osservato, l'asserito titolo di acquisto (contratto di vendita orale) non può generare animus possidendi necessario per l'usucapione, poiché un accordo verbale per il trasferimento di immobili è nullo per difetto di forma scritta (ad substantiam), e un contratto ad effetti obbligatori (come un preteso comodato o un accordo preliminare nullo) conferisce solo la detenzione.
Dichiarata l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da e , l'appello proposto Persona_3 Controparte_1 dagli eredi di ( , Persona_1 Pt_5 Parte_6 Parte_7
deve essere integralmente accolto.
[...]
Ne consegue che la domanda principale di rilascio, basata sul titolo di proprietà dell'immobile (acquistato da in data 21.10.1980), è fondata, e gli Per_1
pag. 6/8 appellati devono essere condannati all'immediata restituzione del bene sito in
S. Alessio Siculo, in catasto al fg. 6, part. 716.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 328/2021 R.G., proposto da Pt_1
, e (questi ultimi quali
[...] Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà sul figlio minore ) contro Persona_2 [...]
in proprio e n.q. di erede di , e nei CP_1 Persona_3 confronti degli appellati contumaci , Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
• dichiara la contumacia di , Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
• in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
ACCOGLIE la domanda formulata da nei Persona_1 confronti di e e, per l'effetto, Persona_3 Controparte_1
DA gli appellati all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile sito in S. Alessio Siculo, Via Tolomeo Alessandrino, n. 5
(ex località Mantineo), in catasto al fg. 6, part. 716, in favore degli appellanti, aventi causa di;
Persona_1
• RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da
[...]
e nei confronti di Persona_3 Controparte_1 Per_1
[...]
pag. 7/8 • DA al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio in favore di e , che liquida in Parte_1 Persona_2 complessivi € 4.996,00 per il primo grado ed euro 3.809,00 per il grado di appello , oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci
[...]
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, ; Controparte_5 Controparte_6
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il
10.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Maria RA Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1) dr. Vincenza Randazzo Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria RA Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 328/2021 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 523/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 10.03.2021, avente ad oggetto: usucapione e rilascio di immobile;
vertente tra
(C.F. , erede testamentario della Parte_1 C.F._1
Sig.ra (deceduta 23.10.2015), Persona_1 [...]
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), entrambi genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.F._3
, anch'egli erede testamentario della Sig.ra Persona_2
tutti elettivamente domiciliati in S. Teresa di Riva, Persona_1
Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, che li rappresenta e difende, per procura in atti.
- APPELLANTI -
contro
(C.F. ), in proprio e quale erede Controparte_1 C.F._4 legittima di (deceduto 07.11.2017), residente in Persona_3
Sant'Alessio Siculo, Via Tolomeo Alessandrino n. 5, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Messina del 29.10.2010, elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva,
Corso Regina Margherita, n. 367, presso lo studio dell'Avv. Daniela Maria
RA CR, che la rappresenta e difende, per procura in atti.
- APPELLATA -
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , tutti eredi di Controparte_5 Controparte_6 Per_3
.
[...]
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del
16.01.2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2010 Persona_1 chiedeva la condanna di e Persona_3 Controparte_1 all'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà sito in S. Alessio Siculo, località Mantineo, in catasto al fg. 6, part. 716, da essi detenuto. L'attrice deduceva di aver concesso i locali a titolo gratuito ai convenuti con l'intesa che sarebbero stati restituiti a semplice richiesta.
I convenuti e si costituivano Persona_3 Controparte_1 contestando le domande attoree e spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione. Essi sostenevano di aver acquistato l'immobile dall'attrice nel giugno del 1981 mediante il pagamento della somma di £. 50.000.000 in contanti e di aver utilizzato l'immobile uti domini, ininterrottamente dal 1982.
Allegavano che la vendita formale non poté realizzarsi poiché l'immobile era ipotecato.
Escusse prove testimoniali, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 523/2021 rigettava le domande formulate da accoglieva la Persona_1 domanda riconvenzionale avanzata da e Persona_3 CP_1
pag. 2/8 nei confronti di Condannava CP_1 Persona_1 Per_1
alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'IO.
[...]
Avverso la superiore statuizione, con atto regolarmene notificato in data
21.4.2021, proponevano appello i soccombenti, affidando il gravame ai seguenti motivi di diritto: 1) Errata valutazione delle prove e motivazione errata per omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio 2) Nullità della sentenza per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l'acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione.
Si costituiva in giudizio l'appellata , anche in qualità di Controparte_1 erede di , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Persona_3 della sentenza. L'appellata eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri coeredi di . La Corte, con ordinanza del Persona_3
14.3.24, disponeva tale integrazione entro il termine perentorio del 3.5.24. Tali eredi, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.1.2025, resa a trattazione scritta, la Corte assegnava la causa in decisione, con i termini di rito per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente interconnessi, sono fondati e meritano accoglimento.
I) Sulla Errata Valutazione delle Prove e sull'Insussistenza del Possesso uti domini (Motivo 1 dell'Appello)
Il Tribunale di prime cure ha ritenuto provato il possesso uti domini in capo ai coniugi , principalmente in ragione della lunga durata Parte_4 dell'occupazione (dal 1982) e del presunto pagamento di £. 50.000.000.
pag. 3/8 Tale valutazione non coglie nel segno, in quanto le risultanze istruttorie, se correttamente interpretate, depongono per la sussistenza della mera detenzione qualificata.
La disponibilità materiale dell'immobile venne acquisita da non Persona_4 per atto di apprensione, ma per consegna da parte della proprietaria
( , presumibilmente a titolo di comodato o per tolleranza, in Per_1 ragione dello stretto legame personale e commerciale esistente tra Per_3
(marito di , socio nel commercio di animali). Persona_5 Per_1
Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: ”La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art.
1141c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore.
Inoltre, quando la disponibilità della cosa persiste in assenza di contraria volontà del proprietario, la posizione del detentore è qualificabile come detenzione semplice o precaria, determinandosi una situazione di tolleranza da parte del proprietario-possessore che non dà luogo alla trasformazione della detenzione in possesso. Analogamente può dirsi riguardo all'attività di colui il quale, dopo il venir meno del rapporto che giustificava l'anteriore disponibilità, continua a disporre della cosa. Occorre, quindi, per la trasformazione della detenzione in possesso, un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto alla restituzione del bene. Non sono pertanto sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Ancora, costituisce onere di chi vuol far valere gli effetti della possessio ad usucapiendum dimostrare l'interversione della detenzione in possesso, essendo all'uopo necessario che il detentore compia degli atti che manifestino inequivocamente al possessore il mutamento
pag. 4/8 del suo animus, non essendo pertanto sufficiente la mera prova dell'uso che egli faccia della cosa”. (Cass. 5551 del 2005)
Decisiva in tal senso è la testimonianza della teste terza ed Tes_1 estranea alle parti, la quale ha riferito che, interpellato per il pagamento di spese relative a lavori condominiali, il dichiarò espressamente di Per_3 non avere "un contratto" e di non essere tenuto a pagare, rimandando la questione al proprietario Tale dichiarazione costituisce Persona_5 una espressa ammissione che gli appellati non avevano alcun potere di fatto e di diritto sull'immobile quale proprietari, bensì quale detentori, ed è totalmente incompatibile con l'intento di possedere uti domini.
Inoltre, la Corte rileva che la prolungata occupazione (quasi trentennale, dal
1981 al 2010), sebbene lunga, può essere giustificata dalla mera tolleranza
(spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o parentela) del proprietario, specialmente dato il legame stretto tra le parti, e non costituisce prova di possesso ad usucapionem.
Altresì gli appellati non hanno fornito prova certa dell'esistenza di un valido contratto di vendita. L'asserito accordo verbale di vendita è nullo per difetto di forma scritta ad substantiam, necessaria per il trasferimento di proprietà immobiliare.
La prova della corresponsione di £. 50.000.000 risulta troppo ambigua per essere inequivocabilmente ricondotta al prezzo di vendita dell'immobile.
L'unica testimonianza diretta di tale consegna è stata fornita dalla sorella della convenuta, . Data l'esistenza di stretti rapporti tra le parti, Persona_6 inclusi rapporti commerciali ( e erano soci in Per_5 Per_3 un'azienda che commercializzava animali), la consegna della grossa somma in contanti non costituisce prova certa del pagamento del prezzo di vendita dell'immobile. Lo scambio di denaro, in tale contesto, poteva essere frutto della vendita di una partita di animali o di altre transazioni legate alla loro comune attività..
pag. 5/8 II. Sulla Carenza dei Presupposti Giuridici per l'Usucapione (Motivo 2 dell'Appello)
Il secondo motivo, che lamenta la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'usucapione, è conseguente e rafforza il rigetto della domanda riconvenzionale.
La Suprema Corte richiede che la condotta del possessore sia "incompatibile con l'altrui diritto di proprietà" e non possa essere giustificata da "mera tolleranza" (spirito di condiscendenza, amicizia, buon vicinato) del proprietario.
Data la stretta relazione personale e di affari tra le parti, l'occupazione trentennale è pienamente compatibile con un atto di mera tolleranza o un comodato precario (come sostenuto dai testimoni e Testimone_2
marito di ). Persona_5 Per_1
La mancata prova di un atto di interversione del possesso da parte dei
[...] ossia un atto chiaro e inequivoco (opposto alla tolleranza iniziale) che Per_4 dimostrasse l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa in nome proprio e contro la volontà del proprietario, impedisce il maturare dell'usucapione.
Inoltre, come già osservato, l'asserito titolo di acquisto (contratto di vendita orale) non può generare animus possidendi necessario per l'usucapione, poiché un accordo verbale per il trasferimento di immobili è nullo per difetto di forma scritta (ad substantiam), e un contratto ad effetti obbligatori (come un preteso comodato o un accordo preliminare nullo) conferisce solo la detenzione.
Dichiarata l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da e , l'appello proposto Persona_3 Controparte_1 dagli eredi di ( , Persona_1 Pt_5 Parte_6 Parte_7
deve essere integralmente accolto.
[...]
Ne consegue che la domanda principale di rilascio, basata sul titolo di proprietà dell'immobile (acquistato da in data 21.10.1980), è fondata, e gli Per_1
pag. 6/8 appellati devono essere condannati all'immediata restituzione del bene sito in
S. Alessio Siculo, in catasto al fg. 6, part. 716.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 328/2021 R.G., proposto da Pt_1
, e (questi ultimi quali
[...] Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà sul figlio minore ) contro Persona_2 [...]
in proprio e n.q. di erede di , e nei CP_1 Persona_3 confronti degli appellati contumaci , Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
• dichiara la contumacia di , Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
• in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
ACCOGLIE la domanda formulata da nei Persona_1 confronti di e e, per l'effetto, Persona_3 Controparte_1
DA gli appellati all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile sito in S. Alessio Siculo, Via Tolomeo Alessandrino, n. 5
(ex località Mantineo), in catasto al fg. 6, part. 716, in favore degli appellanti, aventi causa di;
Persona_1
• RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da
[...]
e nei confronti di Persona_3 Controparte_1 Per_1
[...]
pag. 7/8 • DA al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio in favore di e , che liquida in Parte_1 Persona_2 complessivi € 4.996,00 per il primo grado ed euro 3.809,00 per il grado di appello , oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci
[...]
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, ; Controparte_5 Controparte_6
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il
10.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Maria RA Lau dr. Vincenza Randazzo
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