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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 397/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. TOSCANO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I 551 PORTO SANT'ELPIDIO, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. MARCOLINI CLAUDIO BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA GUIDO PALLOTTA N.10 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: impresa familiare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondate e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione le domande proposte da nei confronti di attinenti al rapporto di collaboratore Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 nell'impresa familiare Gambrinus di dal 01.01.2011 al 31.01.2019, intese alla Controparte_1 condanna al pagamento di euro 42.772,74 a titolo di mantenimento residuo per tutta la durata del rapporto e di euro 202.883,86, a titolo di liquidazione della partecipazione nell'impresa familiare, oltre agli utili e agli incrementi d'azienda, anche in ordine all'avviamento.
2- Incontroversa l'esistenza dell'impresa familiare per l'attività di gestione del ristorante, trattoria, osteria, pub, pizzeria, birreria e paninoteca (con cucina e somministrazione)
“Gambrinus” di Porto Recanati, per il periodo compreso tra la sua costituzione del 16.12.2010
(scrittura privata autenticata, doc. 4 ricorso) e il recesso del ricorrente del 30.1.2019 (doc. 8 ricorso);
3- la sopra citata scrittura del 16.12.2010 indica una ripartizione della partecipazione tra e rispettivamente al 51% e al 49%; trattandosi di ripartizione pattizia, risulta CP_1 Pt_1 irrilevante quanto dedotto dal resistente che sostiene un'effettiva diversa quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno di essi;
3.1- vanno pertanto stabilite secondo tale criterio di ripartizione tanto la misura del mantenimento spettante al ricorrente nel corso del rapporto secondo la peculiare condizione patrimoniale della famiglia, quanto la consistenza degli utili dell'impresa familiare ed il valore dei beni acquistati con essi, nonché degli incrementi di azienda compreso l'avviamento.
4- Per il mantenimento, considerato che il periodo di riferimento va da gennaio 2011 (mese indicato dal ricorrente quale quello in cui ha avuto inizio l'attività di ristorazione) al gennaio 2019 compreso, devono essere prese in considerazione 97 mensilità;
4.1- per ciò che riguarda la misura di tale mantenimento, che il ricorrente sostiene debba essere individuata nella cifra di euro 1.000,00 mensili, va tuttavia considerata la circostanza incontroversa che nel periodo in questione il collaboratore nell'impresa familiare ha convissuto con i genitori e che quindi non ha dovuto far fronte a spese per vitto e alloggio;
per cui risulta congrua la misura di euro 600 mensili che va moltiplicata per 97 mensilità, quindi per complessivi euro 58.200;
4.2- a tale somma vanno però detratte le somme che il ricorrente ha percepito dal fratello per tutta la durata del rapporto per complessivi euro 54.227,26 (ammessa dal ricorrente), mentre parte resistente non ha fornito la prova di aver versato il diverso e maggiore importo di euro
103.592,37 risultante dalla scritture contabili dell'impresa che, come noto, fanno prova solo pagina 2 di 3 contro l'imprenditore che le ha formate;
la misura residua del mantenimento è pari ad euro
3.972,74 (58.200 – 54.227,26)
5- Quanto alla liquidazione della partecipazione alla impresa familiare, la espletata CTU a cura del dr. le cui conclusioni possono essere francamente condivise in quanto Persona_1 basate su attento esame della documentazione prodotta, consente di riconoscere che l'impresa familiare per il periodo 2010-2018 ha realizzato utili per euro Controparte_2
162.134 ed incrementi patrimoniali comprensivi dell'avviamento per euro 24.085;
5.1- tenendo conto del valore della partecipazione al 49%, al ricorrente spettano utili per euro 79.445,66 e incrementi patrimoniali per 11.801,65;
5.2- va tuttavia considerato che gli utili da distribuire ai partecipanti all'impresa familiare vanno calcolati al netto del mantenimento (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 17057 del 2008); quindi alla somma di euro 79.445,66 va detratta la somma di cui al precedente punto 4.1 di euro 58.200;
5.3- residua quindi a titolo di utili dovuti al partecipante la somma di euro 21.245,66.
6- In conclusione spettano al ricorrente euro 3.972,74 a titolo di mantenimento residuo per tutta la durata del rapporto ed euro 33.047,31, (21.245,66+11.801,65) a titolo di liquidazione della partecipazione nell'impresa familiare nella misura del 49%, comprensiva degli utili e degli incrementi d'azienda, anche in ordine all'avviamento; quindi il resistente va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 37.020,05, oltre rivalutazione monetaria dalla cessazione della impresa familiare al soddisfo.
7- Spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
37.020,05 quale mantenimento residuo e liquidazione della partecipazione alla impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c.; condanna a sostenere le spese del giudizio e Controparte_1 liquida quelle in favore di in complessivi euro 6.000,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 31/01/2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 397/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. TOSCANO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I 551 PORTO SANT'ELPIDIO, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. MARCOLINI CLAUDIO BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA GUIDO PALLOTTA N.10 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: impresa familiare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondate e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione le domande proposte da nei confronti di attinenti al rapporto di collaboratore Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 nell'impresa familiare Gambrinus di dal 01.01.2011 al 31.01.2019, intese alla Controparte_1 condanna al pagamento di euro 42.772,74 a titolo di mantenimento residuo per tutta la durata del rapporto e di euro 202.883,86, a titolo di liquidazione della partecipazione nell'impresa familiare, oltre agli utili e agli incrementi d'azienda, anche in ordine all'avviamento.
2- Incontroversa l'esistenza dell'impresa familiare per l'attività di gestione del ristorante, trattoria, osteria, pub, pizzeria, birreria e paninoteca (con cucina e somministrazione)
“Gambrinus” di Porto Recanati, per il periodo compreso tra la sua costituzione del 16.12.2010
(scrittura privata autenticata, doc. 4 ricorso) e il recesso del ricorrente del 30.1.2019 (doc. 8 ricorso);
3- la sopra citata scrittura del 16.12.2010 indica una ripartizione della partecipazione tra e rispettivamente al 51% e al 49%; trattandosi di ripartizione pattizia, risulta CP_1 Pt_1 irrilevante quanto dedotto dal resistente che sostiene un'effettiva diversa quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno di essi;
3.1- vanno pertanto stabilite secondo tale criterio di ripartizione tanto la misura del mantenimento spettante al ricorrente nel corso del rapporto secondo la peculiare condizione patrimoniale della famiglia, quanto la consistenza degli utili dell'impresa familiare ed il valore dei beni acquistati con essi, nonché degli incrementi di azienda compreso l'avviamento.
4- Per il mantenimento, considerato che il periodo di riferimento va da gennaio 2011 (mese indicato dal ricorrente quale quello in cui ha avuto inizio l'attività di ristorazione) al gennaio 2019 compreso, devono essere prese in considerazione 97 mensilità;
4.1- per ciò che riguarda la misura di tale mantenimento, che il ricorrente sostiene debba essere individuata nella cifra di euro 1.000,00 mensili, va tuttavia considerata la circostanza incontroversa che nel periodo in questione il collaboratore nell'impresa familiare ha convissuto con i genitori e che quindi non ha dovuto far fronte a spese per vitto e alloggio;
per cui risulta congrua la misura di euro 600 mensili che va moltiplicata per 97 mensilità, quindi per complessivi euro 58.200;
4.2- a tale somma vanno però detratte le somme che il ricorrente ha percepito dal fratello per tutta la durata del rapporto per complessivi euro 54.227,26 (ammessa dal ricorrente), mentre parte resistente non ha fornito la prova di aver versato il diverso e maggiore importo di euro
103.592,37 risultante dalla scritture contabili dell'impresa che, come noto, fanno prova solo pagina 2 di 3 contro l'imprenditore che le ha formate;
la misura residua del mantenimento è pari ad euro
3.972,74 (58.200 – 54.227,26)
5- Quanto alla liquidazione della partecipazione alla impresa familiare, la espletata CTU a cura del dr. le cui conclusioni possono essere francamente condivise in quanto Persona_1 basate su attento esame della documentazione prodotta, consente di riconoscere che l'impresa familiare per il periodo 2010-2018 ha realizzato utili per euro Controparte_2
162.134 ed incrementi patrimoniali comprensivi dell'avviamento per euro 24.085;
5.1- tenendo conto del valore della partecipazione al 49%, al ricorrente spettano utili per euro 79.445,66 e incrementi patrimoniali per 11.801,65;
5.2- va tuttavia considerato che gli utili da distribuire ai partecipanti all'impresa familiare vanno calcolati al netto del mantenimento (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 17057 del 2008); quindi alla somma di euro 79.445,66 va detratta la somma di cui al precedente punto 4.1 di euro 58.200;
5.3- residua quindi a titolo di utili dovuti al partecipante la somma di euro 21.245,66.
6- In conclusione spettano al ricorrente euro 3.972,74 a titolo di mantenimento residuo per tutta la durata del rapporto ed euro 33.047,31, (21.245,66+11.801,65) a titolo di liquidazione della partecipazione nell'impresa familiare nella misura del 49%, comprensiva degli utili e degli incrementi d'azienda, anche in ordine all'avviamento; quindi il resistente va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 37.020,05, oltre rivalutazione monetaria dalla cessazione della impresa familiare al soddisfo.
7- Spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
37.020,05 quale mantenimento residuo e liquidazione della partecipazione alla impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c.; condanna a sostenere le spese del giudizio e Controparte_1 liquida quelle in favore di in complessivi euro 6.000,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 31/01/2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3