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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6645 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: composta da: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4128 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, cui è stato riunito il procedimento con il n. 4152 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1404/24 pronunciata in data 23 luglio 2024 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Tata ( Email_1
appellante
E in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Sig. con sede legale in Telese Terme (BN) alla Piazza Minieri, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Filiberto Franco Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2019 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la al fine si CP_1 Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. quantificato in €
- 1 - 19.049,01, nonché a un'ulteriore somma pari a € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata o nella misura maggiore o minore ritenuta equa, con vittoria delle spese di lite.
L'attrice esponeva che in data 26 maggio 2018, alle ore 17:00 circa, mentre si trovava presso il Grand Hotel Telese, gestito dalla “uscendo dalla Controparte_1 piscina, indossando l'abbigliamento e le scarpe fornite dalla struttura scivolava sulle scale, prive delle strisce antiscivolo, cadendo rovinosamente a terra” e così riportando lesioni personali;
indi, era stata trasportata con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso Sant'Alfonso
MA de Liguori a Sant'Agata de' Goti ove le era stata riscontrata una frattura della testa omerale e, di seguito, sottoposta a intervento chirurgico. L'istante riteneva configurarsi in capo alla convenuta una responsabilità da cosa in custodia, assumendo essere “evidente la responsabilità della struttura alberghiera per il danno occorso alla sig.ra
poiché la struttura è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo Parte_1 necessari, anche al fine di evitare che il cliente procuri danno a se stesso, sia all'interno della struttura che nelle pertinenze, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione”.
Si costituiva in giudizio, in data 26.9.2023, la che contestava Controparte_1 la fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, la genericità nell'enucleazione del fatto, la mancata indicazione del luogo specifico ove si sarebbe verificato l'incidente e delle modalità in cui lo stesso sarebbe avvenuto;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda e il favore delle spese di lite.
Acquisita documentazione varia, venivano ammesse la prova testimoniale articolata dall'attrice e la consulenza tecnica d'ufficio. Successivamente, parte attrice rinunciava all'escussione dell'unico testimone con accettazione del convenuto.
Quindi, il Tribunale, in data 19 giugno 2024, pronunciava la sentenza n. 1404/2024 con cui rigettava la domanda in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio sia ove inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. sia ove sussunta nella più generale ipotesi di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043
c.c. in quanto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle note ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice aveva descritto le circostanze di fatto in maniera generica, senza peraltro indicare il punto preciso della caduta, ovvero se sui gradini all'interno della piscina ovvero su quelli esterni utilizzati per entrare e uscire dalla piscina stessa o ancora su quelli relativi al percorso di accesso alle aree termali (“il fatto storico viene descritto con laconicità estrema, ovvero indicando come causa della caduta occorsa alla Pt_1
- 2 - la mancanza di strisce antiscivolo (poste sui gradini sommersi dall'acqua che si utilizzano per
l'entrata ed uscita dalla vasca? Oppure sui gradini presenti lungo il percorso di accesso alle aree termali? L'attrice non ha fornito alcun chiarimento sul punto). Da tale generica descrizione non
è dato comprendere quale sia stata l'esatta meccanica dell'incidente o il punto preciso ove esso si sia verificato, ovvero in che modo detti gradini presentassero elementi di oggettiva pericolosità del tutto intrinseci che possano aver reso inevitabile l'evento, nonostante il regolare utilizzo delle scarpe antiscivolo fornite dalla struttura alberghiera”).
Il Tribunale, quindi, non riteneva soddisfatto l'onere probatorio in ordine al nesso di causalità tra la res oggettivamente pericolosa e l'evento di danno al fine del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. (“Nella fattispecie in esame, l'attrice non ha nemmeno introdotto, quale argomentazione, l'esistenza di una oggettiva situazione di pericolo presentata ex se dallo stato dei luoghi in questione, ovvero la persistenza di condizioni tali che chiunque si fosse avventurato ad utilizzare quel determinato gradino (nemmeno identificato con precisione) difficilmente avrebbe potuto evitare una caduta come quella lamentata dalla restando assolutamente incerta l'esatta dinamica causale Pt_1 dell'incidente oggetto di giudizio. In definitiva l'attrice non ha nemmeno rappresentato ed offerto al Tribunale una prospettazione per la quale lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva condizione di generale pericolosità, costituendo un ostacolo invisibile e imprevedibile, tale da rendere inevitabile, o anche solo probabile, il prodursi del danno”).
Per le ragioni indicate veniva rigettata la richiesta risarcitoria di nei Parte_1 confronti della e condannata la prima al pagamento delle Controparte_1 spese legali, con revoca del decreto di ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Con atto di appello iscritto a ruolo il 24.9.2024 impugnava detta Parte_1 sentenza per “Erronea, contraddittoria motivazione/Falsa applicazione della Legge” e chiedeva: 1) In accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza n.
1404/24, dichiararsi, per i motivi di cui infra la responsabilità esclusiva della Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.; 2) Accogliere la domanda e per l'effetto
[...] condannare la convenuta al pagamento del risarcimento dei danni patiti, in favore della sig.ra della somma così come determinata dall'elaborato peritale del CTU dott. Parte_1
3) Condannare altresì la convenuta alla somma di € 2.000,00 quale Persona_1 risarcimento del danno da vacanza rovinata o nella misura maggiore o minore che l'On.le Corte riterrà equa. 4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione, ex art.93 C.p.c., al sottoscritto procuratore, antistatario”.
- 3 - Detto atto di appello non veniva notificato, mentre, veniva notificato in data 25.9.2024 un altro, di identico contenuto;
in detto successivo giudizio si costituiva la
[...] eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda ex art. CP_1
342 c.p.c. “non quantificando in alcun modo la domanda relativamente al risarcimento dei danni (cfr. conclusioni atto di appello)” e ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva essendosi l'appellante “limitata ad esibire e depositare una semplice prenotazione fatta sulla piattaforma booking a nome del sig. priva di alcuna valenza probatoria, CP_3 dove non risulta affatto il nominativo dell'attrice, sig.ra ” e passiva non Parte_1 essendo stata dimostrata la responsabilità della e nemmeno le Controparte_1 modalità di accadimento dell'evento narrato. Ribadiva, quindi, la correttezza della decisione impugnata e l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Disposta la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art.335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza, parte appellata eccepiva che nel giudizio contrassegnato dal n.r.g. 4128/2024 l'atto di appello non era mai stato notificato onde l'improcedibilità, inammissibilità e improponibilità dello stesso.
Acquisita documentazione varia, il C.I. designato, rinviava per la discussione ex art.350 bis c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025 decidendo la causa all'esito della discussione delle Parti.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello iscritto a ruolo in data
24.9.2024 in quanto non preceduto dalla notifica dello stesso;
invero, “quando viene tentata la notificazione di un'impugnazione ovvero di un'opposizione per la cui proposizione
l'ordinamento richiede che si realizzi, appunto con la notificazione dell'atto di impugnazione o opposizione, prima il "contatto" con la controparte e dopo quello con il giudice adito (mediante il deposito e l'iscrizione a ruolo) e il procedimento notificatorio non si perfeziona perché il destinatario risulta trasferito in altro luogo ovvero non rinvenuto in quanto irreperibile, poiché la notificazione non si è perfezionata e, dunque, non ha determinato i suoi effetti secondo il modello legale correlato al procedimento notificatorio prescelto, l'esercizio del diritto di impugnazione non può dirsi avvenuto e, dunque, il relativo diritto, ferma la possibilità di un nuovo esercizio nel termine cui è soggetto, ove questo scada, deve intendersi consumato, fatta salva, se ne ricorrano le condizioni, la possibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c." (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15473 del 3/6/2024).
Tuttavia, la proposizione di identico appello, con atto di citazione notificato in data
25.9.2024, non esime la Corte dalla relativa disamina posto che è stata ritenuta
- 4 - conforme ai principi costituzionali del giusto processo, volti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l'esegesi che, valorizzando gli spunti offerti dal disposto dell'art. 358 c.p.c., riconosce alla parte la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima (cfr. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15721;
Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9265). Invero, per consolidato diritto vivente, la notifica di un'impugnazione equivale a conoscenza legale della decisione impugnata, con conseguente decorrenza, da quel momento, del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. 23 maggio 2011, n. 11308; Cass. civ. 12 novembre 2010, n.
22957).
Ne deriva che la Corte adita, malgrado l'inammissibilità del primo appello iscritto a ruolo il 24.9.2024, ma non notificato, deve esaminare quello con atto di citazione notificato il 25.9.2024 in quanto tempestivamente proposto sia rispetto al termine breve di cui all'art.325 c.p.c., decorrente dalla iscrizione a ruolo del precedente atto di appello, sia rispetto al termine di cui all'art.327 c.p.c. decorrente dalla pronuncia della sentenza avvenuta in data 23.7.2024 (cfr. in atti).
Sempre in via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello in quanto rispondente ai dettami di cui all'art.342 c.p.c. essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
Tanto premesso l'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante contesta la errata prassi applicativa dell'art. 2051 c.c. secondo cui si giungerebbe addirittura all'esito distorto di configurare una presunzione di colpa in capo al danneggiato, dato il suo contatto con la res. Secondo l'appellante il
- 5 - danneggiato non sarebbe tenuto a dare la prova dell'insidia ma soltanto del nesso causale tra la res pericolosa e l'evento di danno. L'appellante, inoltre, insiste col ritenere provata la sussistenza del nesso eziologico sulla base di quanto attestato nel verbale redatto dal personale medico del 118 e sulla base delle conclusioni del c.t.u.; quindi, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 9140/2013), ritiene che, in caso di assenza di testimoni diretti, la causalità vada sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto e, nella fattispecie in esame, facendo riferimento al fatto che un soccorritore del 118, intervenendo sul luogo del sinistro, ha visto la danneggiata pochi minuti dopo il fatto. Per contro, era dunque parte convenuta a dover fornire la prova contraria delle condizioni del bene utilizzato, del luogo della caduta, della presenza di adeguata segnalazione del pericolo ovvero del caso fortuito, magari, sub specie di colpa della danneggiata.
Il motivo non appare fondato secondo quanto correttamente ritenuto dal Tribunale.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha, per pacifica giurisprudenza, natura oggettiva, in quanto la stessa si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non già su una presunzione di colpa del custode. La stessa può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato ovvero di un terzo. Tuttavia, nonostante la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ciò non esonera la parte danneggiata dalla prova degli elementi costitutivi di predetta responsabilità, in ossequio al più generale principio evincibile dal disposto di cui all'art 2697 c.c., in forza del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Segnatamente, in materia di responsabilità da cose in custodia, incombe sul danneggiato provare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la res in custodia e, ove quest'ultima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 13/03/2013). A ciò si aggiunga, altresì, la prova del danneggiato di aver tenuto un comportamento di adeguata cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con ordinaria diligenza.
Una volta provate siffatte circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad
- 6 - interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
È pur vero che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, ma, è pur sempre necessario che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita e l'evento dannoso (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
8450 del 31/03/2025) ovvero la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
Pertanto, la pericolosità della cosa fonte di danno non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno.
Rammentati i predetti consolidati principi giurisprudenziali e alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che l'attrice non abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria formulata nei confronti della società appellata, non potendosi ritenere provato che la stessa sia caduta a causa della presenza della dedotta anomalia determinata dalla assenza delle strisce antiscivolo, peraltro, in un luogo imprecisato all'uscita dalla piscina.
Quindi, pur non contestandosi la circostanza che la caduta si sia verificata all'interno della struttura di proprietà della società appellata, come desumibile dalla scheda di intervento del 118, l'odierna appellante non ha dato prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra il danno e la res ossia che il danno e, in particolare, che le lesioni riportate siano la conseguenza diretta ed immediata della cosa. Ciò poiché non ha fornito indicazioni specifiche sul punto esatto della caduta, né sulle modalità in cui la stessa si sia verificata. Dall'esame degli atti emerge, infatti, che l'odierna appellante riferisce in maniera generica e sommaria al personale medico occorso sul luogo di una
“caduta accidentale in piscina per bagni terapeutici. la paziente nel cadere cercava di ripararsi con la mano dx” (cfr. scheda del 118 ), senza indicare il luogo e il punto esatto dell'incidente occorsole. Né tale dichiarazione appare confortata da alcuna prova testimoniale in considerazione della circostanza della rinuncia, accettata dalla controparte, dell'unico testimone ammesso dal giudice di primo grado. Tali dichiarazioni, inoltre, non appaiono suffragate da ulteriore materiale probatorio, neanche in termini di rilievi fotografici dello stato dei luoghi al momento della caduta o comunque in prossimità temporale della stessa.
- 7 - L'appellante, quindi, non può limitarsi a sostenere che sia sufficiente ai fini probatori la mera correlazione tra la caduta e il luogo nel quale è avvenuta, sostenendo tra l'altro per implicito che non sarebbe necessario provare la dinamica e le modalità dell'accaduto. In senso contrario opina pacificamente la Corte di Cassazione secondo cui: « la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso» (cfr. Cass. Sez.
3, Ord. n. 35991 del 27.12.2023).
L'appellante non ha nemmeno introdotto l'esistenza di una oggettiva situazione di pericolo presentata ex se dallo stato dei luoghi in questione, ovvero la persistenza di condizioni tali che chiunque si fosse avventurato ad utilizzare quel determinato gradino, non ben identificato, difficilmente avrebbe potuto evitare una caduta come quella dalla stessa lamentata, restando assolutamente incerta l'esatta dinamica causale dell'incidente oggetto di giudizio. E non ha nemmeno rappresentato in maniera precisa lo stato dei luoghi ovvero se lo stesso presentasse una obiettiva condizione di generale pericolosità, tanto da rendere quel gradino un ostacolo invisibile, determinando così in maniera imprevedibile, inevitabile o anche solo probabile il prodursi del danno.
Pertanto, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente va correttamente considerata come decisiva al fine di escludere che possa ritenersi fornita dalla persona danneggiata la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Né può portare a un esito differente la relazione del consulente tecnico d'ufficio, come pure sostenuto dall'appellante, che non può essere presa in considerazione al fine di supplire alle carenze probatorie delle parti e, comunque, fornisce un giudizio di astratta compatibilità che non vale a supplire il deficit probatorio che caratterizza la domanda giudiziale. Ciò, in considerazione del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova e non può essere invocata al fine di esonerare la parte dall'onere della prova che incombe su colui che agisce in giudizio ex art. 2967 c.c. dal momento che la sua funzione è quella di “coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere
- 8 - una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati“ (cfr. Cass. civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218).
Peraltro, va sottolineato come parte appellante vorrebbe dimostrare il nesso causale dalla consulenza tecnica d'ufficio che, peraltro, conclude nel senso che: “Esiste un nesso valido tra la ferita del polso e i riscontri documentali e clinici disponibili”, circostanza quella relativa alla ferita al polso in relazione alla quale non è stato giammai lamentato alcun danno permanente e ritrovandosene un accenno solo nella scheda del 118 dove si fa riferimento al tentativo di attenuare le conseguenze della caduta per mezzo della mano destra;
in conclusione, non apparendo necessario alcun approfondimento in merito all'eventuale errore in cui sarebbe incorso il c.t.u. non si può trarre dalla consulenza alcun argomento ai fini della dimostrazione del nesso di causalità, oltre a tutte le più preganti considerazioni sopra svolte in merito all'efficacia probatoria della consulenza tecnica d'ufficio.
L'ulteriore contestazione dell'appellante fa riferimento alla mancata prova da parte dell'appellato del caso fortuito, se non attraverso deposito di documenti e rilievi fotografici.
Il motivo è infondato ed assorbito dalle argomentazioni precedenti dal momento che in tema di responsabilità da cosa in custodia, come ribadito in premessa, incombe sul danneggiato la prova del danno e del suo rapporto di causalità con la res custodita. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, dovendo l'attore in primo luogo dimostrare detto rapporto, cadendo invece sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, purché connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, a nulla rilevando la diligenza o meno del custode (Cass. S.U. n. 20943 del 30.9.2022).
Sempre con lo stesso motivo l'appellante contesta che la convenuta, con la costituzione avvenuta dopo cinque anni, nulla ha dimostrato per escludere la sua responsabilità o il caso fortuito, se non depositando documenti e rilievi fotografici (rappresentanti i luoghi di causa così come successivamente modificati) e sostenendo per mezzo degli stessi che le strisce antiscivolo erano regolarmente apposte.
Dette ulteriori considerazioni e quelle inerenti il risarcimento del danno da vacanza rovinata devono ritenersi assorbite dal rigetto della domanda ex art.2051 c.c..
Peraltro, va fatta un'ultima considerazione in merito ai rilievi fotografici depositati dall'appellata nel primo grado del giudizio e fondanti la considerazione del giudice di
- 9 - prime cure secondo cui “si rileva un ordinario ambiente termale in buono stato di manutenzione, senza che si evidenzi nessun elemento intrinseco di pericolosità oggettiva, con la conseguenza che l'evento non possa che ritenersi certamente evitabile con un livello di attenzione davvero minimo. Emerge, perciò, che l'utilizzo di un gradino non poteva comportare alcuna situazione di pericolo, essendo stata sufficiente una quantità di attenzione davvero minima al fine di evitare il prodursi del sinistro per cui è causa”.
Preliminarmente in merito all'utilizzo degli stessi, depositati nel primo grado del giudizio dalla parte convenuta oltre le preclusioni istruttorie, va osservato che la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente - non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21529 del 27/07/2021).
Ebbene, l'omessa censura dell'utilizzo di detti rilievi fotografici ai fini della decisione da parte dell'appellante (se non sotto il profilo della riproduzione di un ambiente diverso da quello in cui era accaduto l'incidente) preclude alla Corte adita di rilevare qualsivoglia ipotesi di inammissibilità e, quindi, di non condividerne le considerazioni espresse dal Tribunale in quanto non smentite da elementi di segno contrario.
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche nei valori minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1404/2024 Parte_1
- 10 - pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 23 luglio 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello iscritto a ruolo il 24.9.2024;
b) rigetta l'appello notificato in data 25.9.2024 e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
c) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in € 2.906,00 compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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