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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1232 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno 24.9.2024
Promossa da
( C.F. P.IVA ) Loc. Cuccullio Nuoro, in persona della Parte_1 P.IVA_1
Madre Superiora legale rappresentante ( al secolo ) nata a [...] il Parte_2 Persona_1
29.7.1937 , elettivamente domiciliato in Nuoro, via Dante 22 presso e CodiceFiscale_1
nello studio dell'avv. Angelo Marongiu (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2
in virtù della procura in calce all'atto introduttivo
Attore
Contro con sede in Nuoro Via Straullu, 35 P.IVA – in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avv. Debora PEDRONI (CF
) in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato in Nuoro, Corso Garibaldi, 181
Convenuta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del giorno 24.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 12 ottobre 2018 regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le declaratorie e
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gli accertamenti del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti. In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione, in tutto o in parte dei crediti, di cui alle fatture poste a fondamento della fattura contestata, ai sensi dell'art.2948 c.c. n°4 quanto meno per le somme di cui agli anni 2005-2006-2007-2008-2009 e sino al 29.06.2010; nel merito accertare e dichiarare per i motivi in premessa la violazione ad opera di del CP_1
contratto di fornitura utenza per cui è causa intestato all'odierna attrice;
accertare e dichiarare
l'illegittimità della minaccia di procedere al recupero coattivo delle somme pretese non sussistendo alcun titolo valido che possa giustificarle, accertarsi e dichiararsi comunque non dovuta per le ragioni di cui all'espositiva che precede la residua somma pretesa di euro 22.775,50 di cui alla fattura n° 201402614734 datata 22.10.2014 compensando eventuali somme residue a debito del convento con il credito vantato dal Monastero in virtù della fattura n°30140264121 del 26.08.2014 per il periodo che va dal 31.12.2004 al 28.2.2011 nella misura ivi indicata di euro 8.187,27; condannare al rispetto del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno, CP_1
patrimoniale e non, nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero in subordine, tenuto conto delle circostanze del caso concreto secondo equità; in ogni caso con vittoria di spese di giudizio e condanna di al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata CP_1
nei confronti dell'utente”.
Il Monastero sosteneva di aver ricevuto in data 29.6.2015 un sollecito di pagamento interruttivo della prescrizione con richiesta di pagamento per euro 34.993,50. Avverso tale richiesta proponeva reclamo eccependo la prescrizione quinquiennale e rilevando che aveva inviato altra CP_1
fattura n°30140264121 del 26.8.2014 nella quale si riconosceva debitrice nei confronti del
Monastero della somma di euro 8.187,22. Che in accoglimento del reclamo comunicava lo CP_1
storno di euro 13.177,46 sulla fattura contestata. Che il monastero chiedeva spiegazioni ad CP_1
della immotivata riduzione del credito vantato da nella fattura del 26.8.2014 ridotto da CP_1
8.187,22 a 2.766,24 e che non ricevendo risposta il Monastero tramite l'Adiconsum proponeva ulteriore reclamo. respingeva il reclamo e notificava atto di ingiunzione n°1662/2018 CP_1
ingiungendo il pagamento della somma di euro 22.775,50
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale CP_1 concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, “contrariis reiectis”, previa espunzione dall'atto di citazione di controparte delle frasi offensive e sconvenienti utilizzate nei confronti del CP_2
[...
[...] [
[...]
[...]
[...]
di cui alla pagina 10, rigo 4/5 e rigo 16/19 e conseguente condanna al risarcimento del danno
[...]
ex art. 89 2° comma C.p.c.
1. accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n.
1662/2018 con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi da quando dovuti fino al saldo;
2. rigettare l'opposizione formulata da - in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. - con tutte le conseguenze Parte_3
di legge;
in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da CP_1 nei confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare il ut supra - in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. - al pagamento della veriore Parte_3
somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi convenzionali da quando dovuti fino al saldo;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze processuali”
Sosteneva che l'ingiunzione è stata formulata e notificata nel pieno rispetto della normativa CP_1
in materia munita di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 R.D. 639/2010 succitato e sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile. In ordine alla fattura contestata si sono succeduti vari reclami, è anche vero che la società ha sempre risposto agli stessi, anche positivamente, riducendo le somme richieste in seguito al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione di parte del credito. A tal fine è stata emessa una la nota di credito per somma pari ad € 13.177,46. Nella stessa comunicazione-esito reclamo del 20/07/2016 venivano fornite anche delucidazioni relative ad altro reclamo (n.
231809/2016) specificando a che titolo erano state richieste le ulteriori somme di cui alla fattura
500448097/2016 relativa a conguagli regolatori (non oggetto dell'opposizione da cui nasce il presente giudizio). Non solo: in data 05/02/2018 veniva inviata una nuova comunicazione-esito reclamo indirizzata all'ADICONSUM con la quale si specificava di aver già provveduto a stornare dalla fattura in contestazione gli importi prescritti con emissione della nota di credito su citata. La fattura de qua è relativa al periodo che va dal 01/01/2005 al 31/12/2005; nella stessa sono stati computati 2624 mc di consumo. Dalla somma dovuta per tale consumo sono stati detratte le somme corrisposte fino al 2011 dall'utente, per somma pari ad €8.187,27, residuando, a credito dello stesso, somma pari ad € 2.766,64 che sono stati detratti dalla fattura successiva. La dicitura “restituzione addebiti precedenti” € 8.187,27 corrisponde a quanto dalla società già fatturato all'utente nel periodo che viene computato per i consumi forniti e non può essere considerato a credito dell'utente, a meno
3 che l'utente non voglia affermare di non aver consumato alcuna quantità di acqua, il che non è ovviamente possibile Nessun addebito può essere sollevato ad relativamente alla CP_1
trasparenza e correttezza delle pratiche sostenute per costringere gli utenti morosi al pagamento dei consumi dell'acqua. Sulla richiesta di condanna al risarcimento del danno: Si contesta che la società abbia violato le regole contrattuali e che abbia falsamente attestato alcunchè specificando che quando nell'atto di ingiunzione si parla di “inesistenza di reclami” si intende nel caso specifico
(come ormai noto) che agli stessi è stato dato riscontro (e ,si ricordi, in parte positivo) con la decurtazione di somma pari ad € 13.177,46 relativamente a consumi che, seppur erogati, sono stati riconosciuti come prescritti.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 12 maggio 2023 il Giudice formulava proposta transattiva al fine di conciliare la lite, proposta accettata dall'attore e rifiutata dalla società convenuta
All'udienza del 24.9.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, così come trascritte in epigrafe, e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
In primis si osserva come oggetto della presente causa sia un accertamento negativo del credito richiesto da con la fattura 201402614734 di importo pari a 34.993,50. Tanto deve essere CP_1
chiarito in quanto nella comparsa di costituzione e risposta invece richiede di accertare e CP_1
confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 1662/2018. Come eccepito da parte attrice la , costituitasi in prossimità della prima udienza oltre i termini di legge, è CP_1
decaduta dal formulare riconvenzionali (tali sono infatti, a rigor di logica e di codice, tutte le domande nuove avanzate dalla società convenuta), ragion per cui l'unica domanda validamente proposta appare essere quella di accertamento negativo dell'attrice, che, anche ove una minor somma risultasse indicata come da pagare perché parzialmente accolta, non potrà subire condanna alcuna, potendo il Tribunale solamente stabilire, in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed in virtù delle decadenze maturate, quel che sia l'importo effettivamente dovuto all'esito del vaglio degli elementi probatori emersi nel processo, sulla scorta della sola
4 domanda introduttiva, con conseguente rigetto di ogni avversa pretesa e sola quantificazione del dovuto.
Sulla prescrizione del credito:
La società ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione di parte del credito. A tal fine ha già CP_1 applicato una riduzione dell'importo della fattura 201402614734 di importo pari a 34.993,50 € per prescrizione dei consumi e ha emesso una la nota di credito per somma pari ad € 13.177,46 con un importo residuo pari a euro 21.816,04.
Nel merito:
L'ingiunzione è stata formulata e notificata nel pieno rispetto della normativa in materia munita di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 R.D. 639/2010 succitato e sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile. Pertanto nessuna violazione è stata commessa da nel procedere al recupero CP_1
delle somme.
Sul Quantum:
Dalla ctu depositata in atti è risultato che il contatore avente matr. D11UF054515 era funzionante e pertanto le somme ricalcolate dal CTU sono corrette a partire dal 28.2.2011 data in cui è stato sostituito il contatore fino al 4.6.2014 ossia il periodo di tempo conteggiato con la fattura
201402614734 oggetto di causa : “..[..]Poiché è stato accertato il corretto funzionamento del contatore matr. D11UF054515, si ritiene che i consumi rilevati dal 16/05/2011 siano quelli effettivi….. • il contatore in uso all'utenza del Monastero avente matricola Parte_1
11UF054515Y funziona correttamente ed è in grado di effettuare delle letture attendibili dei consumi a tutte le portate. • Si considerano prescritti i consumi antecedenti il 29/06/2010 • Il intestatario dell'utenza idrica operata da con n° cliente Parte_1 CP_1
30217087, e servente l'immobile sito in Nuoro, località Cuccullio SN, con tipologia di contratto ad uso Pubblica Utilità deve corrispondere la somma originalmente pretesa da pari a € CP_1
22.775,50 (ventiduemilasettecentosettantacinque,50) alla società per il pagamento delle CP_1
fatture contestate alla quale si deve sottrarre quella calcolata precedentemente e pari a 1.199,29 € per tenere conto dei diversi consumi medi giornalieri dovuti alla mancata verifica del contatore matr. 311217087. • Il totale ricalcolato è delle somme dovute è dunque pari a 21.576,21 euro”.
Erra il ctu innanzitutto nel considerare come somma originalmente pretesa da l'importo di CP_1
euro 22.775,50 in quanto quello è l'importo riportato nell'ingiunzione n° 1662/2018 che non è oggetto di causa. Erra ancora quando nell'effettuare il ricalcolo dovuto dal include i Parte_1
5 consumi dal 29.6.2010 al 16.5.2011 nelle tabelle 1 e 2 di pagine 10 e 11 della relazione peritale perché ricalcola i consumi in riferimento al primo contatore 311217087 che a detta dello stesso ctu:
“..[..] è risultato non disponibile presso i magazzini di in quanto è stato rottamato;
non è CP_1
dunque possibile determinarne il corretto funzionamento e valutare conseguentemente la correttezza dei consumi fatturati dalla società….[..]Il periodo di ricalcolo è quello compreso tra la data di fine del periodo di consumi caduti in prescrizione e la data di sostituzione del contatore: dal
29.06.2010 al 16/05/2011. L'entità dei consumi è da calcolarsi utilizzando il pro die del contatore installato successivamente (avente matr. D11UF054515) e che risultato correttamente funzionante, ha rilevato consumi pari a 5,16 mc/g. Le prime 2 tabelle ricalcolano la bollettazione si riferiscono al periodo dal 29.06.2010 al 16/05/2011 utilizzando i consumi medi adottati da e pari a CP_1
7,17 mc/giorno. Le tabelle 3 e 4 riportano invece la bollettazione utilizzando come media dei consumi 5,17 mc/giorno, misurati dal contatore D11UF054515: Tabel La differenza tra gli importi dovuti considerando i consumi medi pari a 7.165 mc/giorno e 5.16 mc/giorno è dunque pari a:
4379.75 euro – 3180.47 = 1.199,29 € Si risponderà dunque alla seconda parte del quesito, rideterminando il saldo effettivamente dovuto dall'utente nel periodo in contestazione tenendo conto di eventuali prescrizioni e/o di compensazioni e delle somme che risultino versate. La società ha già applicato una riduzione dell'importo della fattura 201402614734 di importo pari a CP_1
34.993,50 € per prescrizione dei consumi. L'importo ricalcolato è pari a 21.816,04 €. Dall'estratto conto presente agli atti non risultano effettuati pagamenti per la fattura precedente se non lo storno degli importi prescritti. In definitiva e in risposta ai quesiti posti dal G.I. si può affermare che • il contatore in uso all'utenza del avente matricola 311217087 è risultato Parte_1
non disponibile presso i magazzini di in quanto è stato rottamato;
non è dunque possibile CP_1
determinarne il corretto funzionamento e valutare conseguentemente la correttezza dei consumi fatturati dalla società”.
Tali consumi pertanto non possono essere tenuti in considerazione in quanto il contatore con matricola n°311217087 è stato rottamato e siccome non ha dato prova che lo stesso fosse CP_1
funzionante, di conseguenza non può essere applicato l'art. B 35.1 del Regolamento idrico integrato, nella parte in cui stabilisce: “Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso sarà sostituito gratuitamente del Gestore. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore, in contraddittorio con i tecnici del
Gestore, anche presso l'officina territorialmente più vicina dello stesso Gestore;
analogamente può
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richiedere la verifica del livello di pressione della rete nel punto di consegna. Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il
Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”.
Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi previste da tale articolo in quanto il contatore, essendo stato rottamato e non visionato, non può essere dichiarato né deteriorato né illeggibile, né è stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore, di conseguenza non può essere fatta la ricostruzione dei consumi secondo i parametri previsti dall'art. B35.1 del
Regolamento idrico integrato.
Va inoltre specificato che l'importo di euro 959,46 per i consumi che vanno dal 6.10.2014 al
19.5.2015 non devono essere tenuti in considerazione in quanto non inclusi nella fattura contestata ma inclusi nella ingiunzione n° 1662/2018 pari ad euro 22.772,50 che non è oggetto di causa.
Pertanto sulla base degli accertamenti effettuati dal ctu in relazione alla fattura contestata n°201402614734 di importo pari a 34.993,50 si può affermare che da tale somma va detratta la somma considerata prescritta da con nota di credito pari a 13.177,46 per cui rimane un CP_1
credito residuo di euro 21.816,04.
Da tale somma residua di euro 21.816,04 vanno ulteriormente detratti i consumi relativi al periodo che va dal 29.6.2010 al 6.5.2011, periodo in cui il aveva in uso il contatore con matricola Parte_1
311217087 per il quale non è stato possibile determinare il corretto funzionamento e pertanto la somma ricalcolata dal ctu in questo periodo, pari ad euro 2.725,86+1653,89 per un totale di euro
4.379,75, non deve essere tenuta in considerazione. Ne consegue che l'importo dovuto dal
è pertanto pari ad euro 17.436,29 ricavato dal seguente calcolo: 21.816,04- Parte_1
4.379,75=17.436,29.
7 Da tale somma di euro 17.436,29 va ulteriormente detratta la somma di euro 959,46 per i consumi dal 6.10.014 al 19.5.2015 non oggetto della fattura impugnata per cui il debito accertato risulta essere di euro 16.476,83
Sulla base di quanto appena esposto, la domanda attorea va accolta in relazione al quantum dovuto dall'utente quantificato in euro 16.476,83 a fronte della somma Parte_1
richiesta da CP_1
Sulla domanda di risarcimento del danno.
La domanda non può essere accolta in quanto non provata
Sulle spese processuali:
Tenuto conto del fatto che lo stesso attore ha sempre usufruito del servizio idrico, ma considerato che è comunque giustificato l'aver agito in giudizio da parte dell'attore in quanto è dovuto ricorrere al giudice per ottenere la corretta quantificazione dei consumi, trattandosi pertanto di soccombenza reciproca, le spese processuali sono compensate tra le parti.
Pone in solido tra le parti anche le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 23.01.2025,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: accerta che il in persona del legale rappresentante è debitore nei Parte_1
confronti di in persona dell'amministratore unico, della somma di euro 16.476,83. CP_1
Compensa tra le parti le spese processuali e le spese di C.T.U. già liquidate con decreto del
23.1.2025
Così deciso in Nuoro il giorno 11.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
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