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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa , nella persona del dott. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2704/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco ANDRONICO ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro MINEO CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2024 l'avv. Andronico ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 59820210000220290000 formato il 09.10.2021 e notificato il 23.05.2024 con cui l' CP_1 chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 2.734,18 a titolo di contributi, sanzioni etc . per il reddito da lavoro autonomo per il 2012 con l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata liberi professionisti.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione tra cui anche l'intervenuta prescrizione del credito.
Atteso l'esito negativo del ricorso amministrativo si instaurava il presente procedimento ed il 04.02.2025 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la correttezza del proprio CP_1 operato e della richiesta di pagamento basata sui presupposti di legge.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna previa discussione la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Invero condividendo quanto statuito dalla sentenza nr. 27950 della Corte di Cassazione del 31.10.2018
, si ritiene assorbente su tutti gli altri motivi di ricorso l'intervenuta prescrizione del credito.
Termine che originariamente decennale è divenuto quinquennale in virtù del disposto della legge nr. 335 del 1995. pagina 1 di 2 Inoltre circa la decorrenza del termine di prescrizione si ritiene che questo inizi a decorrere
“esclusivamente con la scadenza del termine per il loro pagamento”.
E nel caso di specie rispetto ai redditi del 2012 l'ultimo giorno utile , del termine quinquennale, era il 08.07.2013 ed invece il primo atto interruttivo è stata eseguita il 10.08.2018 con la notifica di un avviso bonario.
Peraltro essendo assorbente l'intervenuta prescrizione nel caso di specie non si approfondisce la problematica relativa alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata Liberi Professionisti della ricorrente che ha esercitato la propria attività in modo saltuario e quindi non in modo continuativo.
Così come si richiamano i precedenti che hanno riguardato la ricorrente , sia pur per una annualità diversa.
I richiamati termini di prescrizione interrotti causa ID , come prospettato dall' , riguardano CP_1 periodi successivi alla maturazione della prescrizione già intervenuta
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da e Parte_1 per l'effetto annulla l'avviso di addebito sopra indicato , notificato il 23.05.2024.
Condanna l' al pagamento delle le spese legali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CP_1 CPA e 15% per spese generali
Siracusa, 25.11.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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