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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI TO, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chioggia - Corso Del Popolo 1193 30015 Chioggia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62953 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE (anche la Ricorrente) propone ricorso notificato in data 15/1/2024 avverso l'Avviso d'accertamento n. 1326/202 notificato il 30/11/2023 dal Comune di Chioggia
(anche il Comune), con cui veniva recuperata la minore imposta IMU versata per l'anno 2018, per l'importo di euro 74.999,00 comprensivo di sanzioni e interessi.
La Società ricorrente, proprietaria di due aree edificabili e un fabbricato situati nel comune di Chioggia, eccepisce la nullità della notifica dell'atto, in quanto effettuata con raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del legale rappresentante signora Rappresentante_1, senza effettuare alcun previo tentativo di notifica presso la sede della Società.
Secondo la Ricorrente, infatti, l'atto avrebbe dovuto essere inviato nella sede della Società, e a tal fine richiama le norme di cui all'art. 60 DPR 600/1973 che fa riferimento agli artt. 137 e seguenti cpc, in particolare, nel caso di specie, l'art. 145 cpc relativo alla notifica alle persone giuridiche.
Eccepisce altresì la decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, con conseguente notifica tardiva.
Chiede al Giudice di annullare l'atto impugnato nonché di effettuare il ricalcolo delle aree edificabili.
Il Comune di Chioggia si costituisce in giudizio confermando la legittimità del proprio operato, avendo proceduto alla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 145 cpc. Evidenzia il Comune che comunque la notifica dell'atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 cpc, considerata la tempestiva impugnazione dell'avviso. Successivamente depositava memorie illustrative.
In ordine alla richiesta della Ricorrente relativa al ricalcolo del valore imponibile delle aree edificabili, chiedendo la riduzione del 50% del valore venale in comune commercio di tali aree, il Comune rileva la inammissibilità dell'istanza in quanto contenuta nelle sole conclusioni del ricorso e senza alcuna motivazione nonché la sua infondatezza nel merito.
Ritiene tuttavia di chiarire che il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, rideterminato e ridotto dal 2015, quindi applicabile all'anno considerato del 2018, è stato individuato facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 5, D.lgs. 504/1992.
Rileva che la Ricorrente nulla chiede in ordine all'imposta dovuta per il fabbricato di proprietà, per il quale l'avviso deve ritenersi definitivo.
All'odierna udienza, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio considera quanto segue.
Evidenzia anzitutto che questa Corte ha dichiarato con ordinanza n. 182 del 9/4/2025 l'interruzione del processo, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società, e che la curatrice della liquidazione, con successivo atto del 1/7/2025, ha presentato istanza di fissazione di udienza ritenendo di proseguire nel giudizio.
Sulla eccezione della società ricorrente in ordine alla notifica dell'avviso IMU 2018, ritiene il Collegio di richiamare la recente giurisprudenza tributaria (cfr Corte di cassazione Sez. V, Ordinanza n. 22709 del
6/8/2025) secondo cui la notifica di atti alla società tramite consegna diretta al legale rappresentante è da considerare legittima ovunque avvenga, sia come consegna in sede che fuori dalla sede legale, purché si identifichi chiaramente la qualità del ricevente, superando precedenti orientamenti più restrittivi (Corte richiama Cass. 222/2017, Cass 25137/2020, Cass. 524/2025).
La Corte, con la richiamata ordinanza, ribadisce pertanto un principio di diritto secondo cui la notifica alla società deve conformarsi alle disposizioni dell'art. 145 c.p.c. che, per le persone giuridiche, impone di individuare il legale rappresentante e tentare la notifica presso la sua residenza applicando le regole ordinarie per la notifica alla persona fisica.
In sostanza, la persona giuridica è rappresentata da una persona fisica e la legge impone di percorrere la via della notifica personale a quest'ultima prima di fare ricorso a forme sostitutive. Come avvenuto correttamente nel caso di specie, con la notifica del comune di Chioggia.
Infine, ritiene il Collegio di condividere la contestazione dell'Ufficio in ordine alla richiesta formulata solo nelle conclusioni del ricorso, di provvedere al ricalcolo del valore imponibile delle aree edificabili di proprietà (e non anche del fabbricato di proprietà) , chiedendo la riduzione del 50% del valore venale in comune commercio di tali aree.
Rileva il Collegio che la richiesta non appare chiara, né appaiono sufficientemente motivate le doglianze della contribuente relativamente all'attività svolta dall'Ufficio e alla metodologia usata, attesa la loro generica e sommaria formulazione.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere la legittimità dell'operato del comune di Caorle. Per quanto sopra esposto, che assorbe ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, ai sensi dell'articolo 15 del D. lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00 oltre oneri accessori.
Venezia, 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA ET RE TI RE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI TO, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chioggia - Corso Del Popolo 1193 30015 Chioggia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62953 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE (anche la Ricorrente) propone ricorso notificato in data 15/1/2024 avverso l'Avviso d'accertamento n. 1326/202 notificato il 30/11/2023 dal Comune di Chioggia
(anche il Comune), con cui veniva recuperata la minore imposta IMU versata per l'anno 2018, per l'importo di euro 74.999,00 comprensivo di sanzioni e interessi.
La Società ricorrente, proprietaria di due aree edificabili e un fabbricato situati nel comune di Chioggia, eccepisce la nullità della notifica dell'atto, in quanto effettuata con raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del legale rappresentante signora Rappresentante_1, senza effettuare alcun previo tentativo di notifica presso la sede della Società.
Secondo la Ricorrente, infatti, l'atto avrebbe dovuto essere inviato nella sede della Società, e a tal fine richiama le norme di cui all'art. 60 DPR 600/1973 che fa riferimento agli artt. 137 e seguenti cpc, in particolare, nel caso di specie, l'art. 145 cpc relativo alla notifica alle persone giuridiche.
Eccepisce altresì la decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, con conseguente notifica tardiva.
Chiede al Giudice di annullare l'atto impugnato nonché di effettuare il ricalcolo delle aree edificabili.
Il Comune di Chioggia si costituisce in giudizio confermando la legittimità del proprio operato, avendo proceduto alla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 145 cpc. Evidenzia il Comune che comunque la notifica dell'atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 cpc, considerata la tempestiva impugnazione dell'avviso. Successivamente depositava memorie illustrative.
In ordine alla richiesta della Ricorrente relativa al ricalcolo del valore imponibile delle aree edificabili, chiedendo la riduzione del 50% del valore venale in comune commercio di tali aree, il Comune rileva la inammissibilità dell'istanza in quanto contenuta nelle sole conclusioni del ricorso e senza alcuna motivazione nonché la sua infondatezza nel merito.
Ritiene tuttavia di chiarire che il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, rideterminato e ridotto dal 2015, quindi applicabile all'anno considerato del 2018, è stato individuato facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 5, D.lgs. 504/1992.
Rileva che la Ricorrente nulla chiede in ordine all'imposta dovuta per il fabbricato di proprietà, per il quale l'avviso deve ritenersi definitivo.
All'odierna udienza, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio considera quanto segue.
Evidenzia anzitutto che questa Corte ha dichiarato con ordinanza n. 182 del 9/4/2025 l'interruzione del processo, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società, e che la curatrice della liquidazione, con successivo atto del 1/7/2025, ha presentato istanza di fissazione di udienza ritenendo di proseguire nel giudizio.
Sulla eccezione della società ricorrente in ordine alla notifica dell'avviso IMU 2018, ritiene il Collegio di richiamare la recente giurisprudenza tributaria (cfr Corte di cassazione Sez. V, Ordinanza n. 22709 del
6/8/2025) secondo cui la notifica di atti alla società tramite consegna diretta al legale rappresentante è da considerare legittima ovunque avvenga, sia come consegna in sede che fuori dalla sede legale, purché si identifichi chiaramente la qualità del ricevente, superando precedenti orientamenti più restrittivi (Corte richiama Cass. 222/2017, Cass 25137/2020, Cass. 524/2025).
La Corte, con la richiamata ordinanza, ribadisce pertanto un principio di diritto secondo cui la notifica alla società deve conformarsi alle disposizioni dell'art. 145 c.p.c. che, per le persone giuridiche, impone di individuare il legale rappresentante e tentare la notifica presso la sua residenza applicando le regole ordinarie per la notifica alla persona fisica.
In sostanza, la persona giuridica è rappresentata da una persona fisica e la legge impone di percorrere la via della notifica personale a quest'ultima prima di fare ricorso a forme sostitutive. Come avvenuto correttamente nel caso di specie, con la notifica del comune di Chioggia.
Infine, ritiene il Collegio di condividere la contestazione dell'Ufficio in ordine alla richiesta formulata solo nelle conclusioni del ricorso, di provvedere al ricalcolo del valore imponibile delle aree edificabili di proprietà (e non anche del fabbricato di proprietà) , chiedendo la riduzione del 50% del valore venale in comune commercio di tali aree.
Rileva il Collegio che la richiesta non appare chiara, né appaiono sufficientemente motivate le doglianze della contribuente relativamente all'attività svolta dall'Ufficio e alla metodologia usata, attesa la loro generica e sommaria formulazione.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere la legittimità dell'operato del comune di Caorle. Per quanto sopra esposto, che assorbe ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, ai sensi dell'articolo 15 del D. lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00 oltre oneri accessori.
Venezia, 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA ET RE TI RE