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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5504/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014769984000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 23.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239014769984, notificata il 4.4.2024, relativa alla cartella di pagamento n.
29320170027636856 per omesso pagamento bollo auto dell'anno 2013 per l'importo di € 220.47
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Mancata notifica della fattura, della cartella di pagamento, e/o avvisi di accertamento
2. Decadenza e prescrizione, anche successiva alla presunta notifica della cartella di pagamento
3. Avvenuto pagamento del bollo
Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate non ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, limitandosi ad affermare che l'avrebbe provata l'agente della riscossione che, però non si è costituito in giudizio.
In assenza della prova della notifica della cartella di pagamento, il ricorso va accolto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lg.
31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.”(Cassazione civile, sez. un., 04/03/2008, n. 5791; più di recente v. n. 19145 28 settembre 2016 sez. VI;
07 maggio 2015 n. 9246 sez. III;
16 gennaio 2015 n. 643 sez. un. ; 12 novembre 2014 n. 24058 sez. trib.; 15 gennaio 2014 n. 701 sez. VI e sez. V ord. 1144 18/01/2018)
Alla luce del detto principio, il ricorso va accolto dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per mancata notifica della cartella, atto prodromico.
L'accoglimento della detta censura ha natura assorbente rispetto alle altre doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ne ha proposto rituale istanza, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, nella contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239014769984 e condanna Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 300,00, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA, se dovuti, che si distraggono in favore dell'avv. Difensore_1, nulla rispetto alla contumace. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott. ssa Maria Acagnino
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5504/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014769984000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 23.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239014769984, notificata il 4.4.2024, relativa alla cartella di pagamento n.
29320170027636856 per omesso pagamento bollo auto dell'anno 2013 per l'importo di € 220.47
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Mancata notifica della fattura, della cartella di pagamento, e/o avvisi di accertamento
2. Decadenza e prescrizione, anche successiva alla presunta notifica della cartella di pagamento
3. Avvenuto pagamento del bollo
Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate non ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, limitandosi ad affermare che l'avrebbe provata l'agente della riscossione che, però non si è costituito in giudizio.
In assenza della prova della notifica della cartella di pagamento, il ricorso va accolto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lg.
31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.”(Cassazione civile, sez. un., 04/03/2008, n. 5791; più di recente v. n. 19145 28 settembre 2016 sez. VI;
07 maggio 2015 n. 9246 sez. III;
16 gennaio 2015 n. 643 sez. un. ; 12 novembre 2014 n. 24058 sez. trib.; 15 gennaio 2014 n. 701 sez. VI e sez. V ord. 1144 18/01/2018)
Alla luce del detto principio, il ricorso va accolto dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per mancata notifica della cartella, atto prodromico.
L'accoglimento della detta censura ha natura assorbente rispetto alle altre doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ne ha proposto rituale istanza, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, nella contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239014769984 e condanna Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 300,00, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA, se dovuti, che si distraggono in favore dell'avv. Difensore_1, nulla rispetto alla contumace. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott. ssa Maria Acagnino