Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/02/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09168/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9168 del 2024, proposto da
IL AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Csm Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CL EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi, 6;
per l'annullamento
- della deliberazione del C.S.M. assunta nella seduta plenaria del 12.6.2024, con la quale è stata deliberata la nomina del dr. CL EL, e non della ricorrente, in relazione all’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, pubblicato con bollettino n. 12349 del 21.6.2023;
- della relativa deliberazione della Quinta Commissione del C.S.M., in data 3.4.24, con la quali è stata approvata la proposta a favore del dr. EL;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso l'eventuale decreto di nomina del dr. CL EL a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino e l'atto di concerto del Ministro della Giustizia a favore del controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Csm Consiglio Superiore della Magistratura e di CL EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa Marilù AT – magistrato di VII valutazione di professionalità – ha impugnato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 giugno 2024, con la quale è stata disposta la nomina del dott. CL EL a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.
2. – La delibera impugnata, dopo aver analizzato i profili professionali dei candidati, ha ritenuto che il dott. EL fosse il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio in esame.
Quanto alla comparazione tra la dott.ssa AT e il dott. EL, il CSM ha, in sintesi, affermato che quest’ultimo prevale, nel complesso, sul piano degli indicatori specifici previsti dal Testo Unico della dirigenza giudiziaria, atteso che:
a) rispetto all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. a), del Testo Unico (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), i due concorrenti vantano profili professionali sostanzialmente equivalenti;
b) mentre con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. b), del Testo Unico (esperienze direttive e semidirettive e esperienze di collaborazione della gestione dell’ufficio), emerge una prevalenza del dott. EL.
Sempre a giudizio del CSM, l’esame degli indicatori generali non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale effettuata alla stregua degli indicatori specifici (dotati di rafforzata valenza selettiva), venendo in rilievo, in relazione ai predetti parametri generali, due profili sostanzialmente equivalenti.
3. – La ricorrente ha impugnato la delibera di nomina, articolando censure di difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti, nonché per violazione del Testo Unico, sotto vari profili:
a) innanzitutto, è stata dedotta l’illegittimità del giudizio di equivalenza rispetto al primo parametro attitudinale specifico di cui all’art. 17, lett. a), in quanto il CSM non avrebbe tenuto in debita considerazione la maggior varietà di settori e di materie in cui la ricorrente ha maturato la propria esperienza giudiziaria, rispetto a quella del nominato;
b) in secondo luogo, è stata contestata la pretermissione di esperienze giudiziarie rilevanti della ricorrente, la cui considerazione avrebbe avvalorato un giudizio di prevalenza per quanto concerne l’indicatore in esame;
c) in terzo luogo, è stato censurato il giudizio di prevalenza del nominato con riferimento al secondo parametro attitudinale specifico di cui all’art. 17, lett. b), del Testo Unico, che risulterebbe viziato sia per l’incompletezza del quadro conoscitivo, sia per illogicità che per la violazione delle norme di autodisciplina, essendo state le esperienze del nominato valutate di per sé, ma non in relazione ai risultati conseguiti;
d) in quarto luogo, è stato contestato il giudizio di equivalenza relativo agli indicatori generali;
e) è stata, ulteriormente, lamentata la non corretta valutazione della maggiore anzianità nel ruolo della ricorrente che avrebbe dovuto rilevare come “criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito dei quali attesta la costanza, la persistenza e lo specifico valore”, rafforzando ulteriormente la superiorità per quanto concerne il possesso delle specifiche attitudini direttive;
f) da ultimo, è stata dedotta l’omessa valutazione del parametro del “merito” della ricorrente, nonché l’illogicità della prevalenza riconosciuta al nominato sotto tale profilo.
4. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e il controinteressato, dott. EL, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Prima di esaminare i singoli motivi di impugnazione, è necessario premettere, in termini generali, che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e – con riferimento alla procedura di cui è causa – dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006
Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.
In particolare, con riferimento alle attitudini, il Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt. 7-13 e che sono “ costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali ” - degli indicatori specifici, a cui sono dedicati gli artt. da 14 a 23, che si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso.
Come esplicitato nella relazione introduttiva al medesimo testo unico, attraverso essi viene data “ concreta attuazione all’innovativo principio della distinzione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo ” e la loro previsione ha lo scopo di “ individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle determinate funzioni ”. In tal modo si persegue l’obiettivo di “ valorizzare la discrezionalità del Consiglio Superiore nell’adozione di scelte che siano opportunamente calibrate in ragione delle “necessità degli uffici” e, dall’altro, a individuare in modo oggettivo elementi di affinità gestionali delle realtà giudiziarie in ossequio al principio di legalità ”. Scopo della previsione, in conclusione, è quello di individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire lo specifico incarico messo a concorso.
Relativamente al conferimento di funzioni direttive requirenti di primo grado presso uffici di “piccole e medie dimensioni” (quale quello in esame), l’art. 17 del Testo Unico individua, quali “specifici” indicatori di attitudine direttiva:
a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7 del testo Unico, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 del medesimo Testo Unico.
Per quanto riguarda il momento comparativo, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Testo Unico la valutazione degli aspiranti è effettuata “ al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali”.
In relazione alla valutazione comparativa delle attitudini, l’art. 26 del testo Unico stabilisce, in via generale, che:
“1. In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006.
2. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.
3. Nell’ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.
4. Gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”.
Trova altresì applicazione l’art. 28 del medesimo Testo Unico, secondo cui, per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all’articolo 17.
Il medesimo articolo aggiunge, inoltre, che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici requirenti, l’esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l’ufficio da conferire.
8. – Sempre in termini generali si precisa che, per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi il CSM gode di un ampio margine di apprezzamento, che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725).
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della decisione dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che si sostituisca a quella dell’amministrazione.
9. – Ciò premesso, si può passare all’esame del merito della controversia.
10. – Con il primo motivo, la ricorrente contesta il giudizio di prevalenza, formulato dal CSM, in favore del nominato sotto il profilo dei parametri attitudinali specifici.
10.1. – Come supra anticipato, il CSM ha ritenuto che il dott. EL prevale, nel complesso, sul piano degli indicatori specifici, atteso che:
a) rispetto all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. a), del Testo Unico (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), i due concorrenti vantano profili professionali sostanzialmente equivalenti;
b) mentre con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. b), del Testo Unico (esperienze direttive e semidirettive e esperienze di collaborazione della gestione dell’ufficio), emerge una prevalenza del dott. EL.
Nel complesso, dunque, si registra una prevalenza di quest’ultimo.
10.2. – Un primo ordine di censure è incentrato sul giudizio di equivalenza espresso con riguardo al parametro delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario (art. 17, lett. a, del Testo Unico).
10.3. – La motivazione addotta dal CSM a sostegno del predetto giudizio di equivalenza è la seguente:
“ Quanto all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. a, T.U., vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti; entrambi i candidati, infatti, hanno esercitato funzioni giurisdizionali per periodi prolungati (25 anni e 7 mesi il dott. EL; 27 anni e 5 mesi la dott.ssa AT) e hanno approfondito plurime e variegate materie, sperimentando funzioni requirenti – sia pure in applicazione – in Uffici di secondo grado; se solo la dott.ssa AT ha anche svolto funzioni giudicanti – essenzialmente nel settore civile – solo il dott. EL può contare su un’applicazione alla D.D.A. di Bari; né è idoneo a rilevare in termini di prevalenza il più prolungato esercizio di funzioni giurisdizionali su cui può contare la concorrente, con una differenza, a suo vantaggio, di circa 2 anni (25 anni e 7 mesi il dott. EL; 27 anni e 5 mesi la dott.ssa AT), venendo, comunque, in rilievo percorsi professionali ultraventennali e, quindi, solidi ”.
10.4. – La ricorrente lamenta, innanzitutto, che il CSM non abbia correttamente applicato il criterio di cui all’art. 17, lett. a), che impone di valutare le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenendo conto della “pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione” e, quindi, di dare il giusto e necessario rilievo alla varietà delle esperienze giudiziarie maturate.
Rispetto a tale parametro la ricorrente avrebbe dovuto essere considerata prevalente, perché essa ha svolto sia funzioni giudicanti nel settore civile e in quello penale, di pari volume e importanza, (dal 1.12.1995 al 2.8.1999 presso il Tribunale di Vibo Valentia), sia funzioni requirenti di sostituto procuratore (dal 3.8.1999 sino alla vacanza, presso le Procure della Repubblica di Rimini, di RL e di RA).
Di contro, il dott. Rastelli avrebbe svolto nell’ambito della propria carriera unicamente le funzioni di sostituto procuratore prima presso il Tribunale di Lucera e poi presso il Tribunale di Macerata.
Anche con riferimento alle funzioni requirenti, inoltre, la ricorrente vanterebbe più ampie e significative esperienze rispetto al nominato, essendosi occupata di un numero maggiore di materie.
A fronte di tale maggior varietà di esperienze giudiziarie, il CSM avrebbe tuttavia, illogicamente, motivato il giudizio di equivalenza sulla circostanza che “solo il dott. EL può contare su un’applicazione alla D.D.A. di Bari”.
L’applicazione di quest’ultimo alla D.D.A. di Bari si sarebbe, però, limitata ad un solo processo e non per criminalità mafiosa, ma in materia di stupefacenti.
In ogni caso, pur essendo stata enfatizzata l’applicazione del vincitore alla DDA di Bari per un (unico) processo in materia di stupefacenti, non sarebbero state né citate, né valutate le altrettanto significative, e molto più numerose, applicazioni della dott.ssa AT presso la Procura Distrettuale di Bologna, risultanti dall’autorelazione e dal rapporto del Procuratore di RA del 7.11.2023, di cui una anche alla DDA di Bologna per un procedimento in materia di misure di prevenzione.
Infine, il CSM avrebbe omesso di considerare le esperienze di coordinamento investigativo della ricorrente e la qualità del lavoro da essa svolto.
10.5. – Le censure non sono fondate.
10.6. – In primo luogo, il Collegio ritiene che il CSM, nel confrontare le esperienze giudiziarie dei due concorrenti, abbia fatto corretta applicazione del criterio della “pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione”, prescritto dall’art. 17, lett. a) del Testo Unico.
Ciò è dimostrato dal fatto che la delibera impugnata, nella prima parte dedicata alla descrizione dei profili attitudinali dei due candidati, si è concentrata proprio a descrivere la varietà di settori e di materie in cui i medesimi hanno esercitato le funzioni.
La delibera ha, infatti, riferito che:
(i) il nominato si è occupato di “ Plurime le materie trattate nel lavoro giudiziario, connotato da significativi risultati, con esperienze in indagini di elevata complessità ” e “ Ha, dunque, acquisito una significativa esperienza in un variegato novero di materie ”;
(ii) la ricorrente nel corso della sua carriera “ ha svolto sia funzioni giudicanti – essenzialmente nel settore civile, ma anche nel settore penale – che funzioni requirenti ” e “ La specifica conoscenza della attività requirente si è articolata, come sottolineato, in un novero di materie estremamente ampio, toccando tutte le tipologie di reato e maturando pertanto competenza nella conduzione delle indagini in relazione a tipologie di reato che richiedono un differente approccio investigativo (ex plurimis reati in tema di stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona, reati contro la Pubblica Amministrazione e l’amministrazione della Giustizia, reati in materia economica, tributaria e finanziaria, di tutela del lavoro, della salute individuale e di immigrazione clandestina).
Nella successiva parte della delibera dedicata alla comparazione dei profili professionali, il CSM ha, poi, affermato che i due concorrenti debbano essere ritenuti tra loro equivalenti proprio perché entrambi “ hanno approfondito plurime e variegate materie, sperimentando funzioni requirenti – sia pure in applicazione – in Uffici di secondo grado ”.
Conseguentemente, il criterio di valutazione relativo alla pluralità di settori e materie – richiamato dalla ricorrente nella censura in esame – è stato applicato dal CSM nell’effettuare la valutazione in analisi.
10.7. – Tale criterio è stato, inoltre, applicato correttamente alla luce delle esperienze maturate dai due concorrenti.
Non è condivisibile, innanzitutto, l’assunto per cui l’attività svolta dalla ricorrente nelle funzioni requirenti sarebbe stata caratterizzata da più ampie e significative esperienze, perché si è occupata di un numero maggiore di materie rispetto al nominato.
Anche il percorso del nominato risulta, invero, caratterizzato da “ plurime materie trattate nel lavoro giudiziario ”, tra le quali “ procedimenti in materia di stupefacenti ”, “ procedimenti in materia edilizia ed ambientale ”, “ reati contro la P.A. ”, associazione a delinquere e omicidio.
E non può certamente essere una materia in più, o in meno, ad assumere rilievo decisivo nella comparazione tra due carriere entrambe ultraventennali nel settore penale e caratterizzate, parimenti entrambe, dall’aver trattato più materie e dall’applicazione anche in uffici di secondo grado.
10.8. – Non corrisponde, poi, al vero che il CSM abbia omesso di valutare le funzioni giudicanti svolte dalla ricorrente nel settore penale.
La delibera ha menzionato infatti, nel dettaglio, tutte queste funzioni penali alle pagg. 346 – 347 e poi ha aggiunto che “ la dott.ssa AT … ha svolto sia funzioni giudicanti – essenzialmente nel settore civile, ma anche nel settore penale – che funzioni requirenti ”.
Alla luce di ciò, il successivo passaggio della delibera (contenuto nella parte dedicata alla comparazione dei profili), in cui si afferma che la ricorrente ha svolto funzioni giudicanti “ essenzialmente nel settore civile ”, senza però menzionare anche quelle penali, non può essere inteso nel senso di voler affermare che la stessa aveva svolto funzioni giudicanti “solamente” nel settore civile, e non in quello penale.
Il CSM ha, piuttosto, voluto mettere in evidenza che le funzioni giudicanti sono state svolte “prevalentemente” nel settore civile, come peraltro emerge dalla stessa autorelazione della ricorrente.
10.9. – In ogni caso, il CSM ha espressamente riconosciuto che l’esercizio di funzioni giudicanti, da parte della ricorrente, costituisce un quid pluris del suo percorso professionale rispetto a quello del nominato (“ solo la dott.ssa AT ha anche svolto funzioni giudicanti – essenzialmente nel settore civile ”).
Il CSM ha, quindi, pienamente valorizzato l’importanza di tali funzioni, assenti invece nel bagaglio esperienziale del nominato.
L’Organo di autogoverno ha, tuttavia, ritenuto che tale quid pluris fosse compensato, ai fini comparativi, dal fatto che solamente il nominato avesse sperimentato “ un’applicazione alla D.D.A. di Bari ”.
Quest’ultimo giudizio di equivalenza non appare manifestamente illogico o irragionevole, se si considera:
- che l’applicazione alla DDA rientra, senz’altro, tra le esperienze in astratto significative nel lavoro giudiziario del magistrato e, dunque, ben può essere posta in comparazione con altre esperienze ritenute altrettanto significative, come appunto quelle maturate dalla ricorrente nel settore giudicante;
- che l’applicazione alla DDA di Bari del nominato risulta aver avuto un’effettiva consistenza significativa, atteso che, come emerge dall’autorelazione e dal parere attitudinale specifico, è avvenuta “per lo svolgimento di indagini in merito a un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/90, oltre alla commissione di diversi reati connessi tra cui detenzione illecita di armi, estorsioni e tentato omicidio, applicazione iniziata in data 13.4.1999 e proseguita poi negli anni successivi con la designazione anche nella fase dibattimentale, processo conclusosi con sentenza di condanna confermata nei successivi gradi di giudizio”;
- che, per contro, l’applicazione che vanta la ricorrente alla DDA di Bologna non risulta essere stata di analoga consistenza, essendo avvenuta per singole udienze; dunque, la stessa non può essere ritenuta equivalente a quella sperimentata dal nominato.
Da ciò consegue che non sia manifestamente illogico il giudizio del CSM, secondo cui l’esperienza del nominato presso la DDA può “pareggiare”, ai fini comparativi per l’assegnazione di un posto direttivo requirente, l’esperienza maturata dalla ricorrente nell’esercizio delle funzioni giudicanti civili all’inizio della sua carriera.
10.10. – Deve aggiungersi infine che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non risultano essere state pretermesse nella valutazione (i) né le esperienze di coordinamento investigativo della ricorrente presso la Procura della Repubblica di RA, espressamente menzionate a pag. 348 della delibera, (ii) né le “conferme giudiziarie”, gli “indici di smaltimento” e, più in generale, la “qualità del lavoro giudiziario” della ricorrente, che risultano sinteticamente richiamati a pag. 347 laddove il CSM evidenzia i “ lusinghieri risultati di cui danno conto tutti i pareri resi ”.
10.11. – Concludendo sul punto, il Collegio ritiene che non risulti affatto viziato da manifesta irragionevolezza o illogicità il giudizio di equivalenza espresso dal CSM con riguardo al parametro attitudinale specifico delle esperienze giudiziarie.
Da un lato, infatti, risultano effettivamente esistenti dei tratti comuni nelle carriere dei due candidati, ossia (i) aver approfondito plurime e variegate materie, (ii) aver sperimentato funzioni requirenti per un periodo ultraventennale e (iii) aver svolto, sia pure in applicazione, funzioni requirenti in Uffici di secondo grado.
Dall’altro lato, le due residue esperienze che caratterizzano solo il percorso professionale dell’uno e dell’altro candidato (rispettivamente, applicazione alla DDA ed esercizio di funzioni giudicanti) non risultano avere un “peso” così differente tra loro, da non poter essere considerate, a loro volta, sostanzialmente equivalenti.
11. – Con un secondo ordine di censure, la ricorrente contesta il giudizio di prevalenza, formulato dal CSM in favore del nominato, con riferimento al parametro di cui all’art. 17, lett. b), del Testo Unico (esperienze direttive o semidirettive ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici).
11.1. – Il giudizio di prevalenza è così motivato nella delibera:
“ Sul piano dell’art. 17, lett. b, T.U. deve essere, invece, affermata la prevalenza del dott. EL; l’esperienza direttiva di fatto su cui può contare il candidato proposto – peraltro arricchita dall’esperienza di collaborazione gestionale dal medesimo acquisita nello svolgimento dell’incarico di magrif – in quanto protrattasi per 1 anno e 7 mesi e, quindi, prolungata, e tradottasi, tra l’altro, nella redazione del progetto organizzativo della Procura di Macerata, ossia in un atto che costituisce espressione tipica e privilegiata dell’attività di un Procuratore della Repubblica, è ampiamente idonea a superare sia le esperienze direttive di fatto su cui può contare la concorrente, in quanto limitate a brevi periodi di assenza del Procuratore titolare, sia le ulteriori esperienze di collaborazione gestionale di cui si è dato conto nell’illustrazione del profilo, in quanto settoriali e comunque legate a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell’Ufficio ”.
11.2. – La prevalenza è stata, quindi, giustificata dal CSM per effetto:
1) dell’esperienza direttiva di fatto, maturata dal nominato, quale Procuratore facente funzioni della Repubblica di Macerata per 1 anno e 7 mesi, nel corso della quale ha curato la redazione del progetto organizzativo dell’Ufficio per l’anno 2020- 2022;
2) nonché dell’esperienza di collaborazione gestionale, maturata dal 2014 fino al 14.2.2020, quale GR della Procura di Macerata.
Queste due esperienze sono state ritenute più pregnanti, al fine del giudizio attitudinale specifico per il posto da assegnare, rispetto a quelle della ricorrente consistite in:
1) esperienze direttive di fatto, maturate quale Procuratore f.f. presso la Procura della Repubblica di RL e presso la Procura della Repubblica di RA, limitate a brevi periodi di assenza del Procuratore titolare;
2) altre esperienze di collaborazione gestionale, maturate presso entrambe le Procure citate, ritenute più settoriali e comunque legate a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell’Ufficio.
11.3. – La ricorrente lamenta che tale giudizio di prevalenza sia viziato per l’incompletezza del quadro conoscitivo preso in esame (essendo state ignorate esperienze rilevanti della ricorrente) e per violazione delle norme del Testo Unico (essendo state le esperienze del vincitore valutate di per sé ma non – doverosamente – in relazione ai risultati conseguiti).
Risulterebbe, in particolare, illogico e ingiustificato il giudizio di prevalenza per quanto concerne l’indicatore in esame, giacché, per espressa previsione di legge e delle norme di autodisciplina, le “pregresse esperienze direttive e semidirettive”, peraltro nella specie svolte in via di fatto dal dott. EL, non avrebbero, di per sé, maggior rilievo di quelle di “collaborazione nella gestione degli uffici” che vanta la ricorrente, le quali per numero, significatività e durata vanno considerate superiori o almeno equivalenti a quelle del vincitore.
Il CSM, inoltre, avrebbe illogicamente enfatizzato l’esperienza direttiva di fatto del nominato, senza peraltro alcuna reale considerazione dei risultati raggiunti e senza tener conto del fatto che il suddetto progetto organizzativo avrebbe ricevuto rilievi e critiche da parte dello stesso CSM.
La ricorrente lamenta, poi, il fatto che a fronte di una (unica) esperienza direttiva di fatto del dott. EL di un anno e sette mesi, in circa 24 anni di carriera, e senza alcuna altra rilevante esperienza di collaborazione se non l’attività di MAGRIF, la dott.ssa AT vanterebbe lo svolgimento di funzioni direttive di fatto e di “collaborazione nella gestione degli uffici”, consistenti nella qualifica di MAGRIF e poi di R.I.D. e, soprattutto, nell’attività svolta in esecuzione di importanti e numerose deleghe organizzative, in due diversi Uffici giudiziari e nell’arco, alla data della domanda, di 12 anni di carriera.
Sarebbe, quindi, illogico aver ritenuto il profilo della ricorrente subvalente rispetto a quello del nominato.
11.4. – Le censure non sono fondate.
11.5. – Dall’analisi della delibera impugnata emerge, con evidenza, come il CSM non abbia affatto individuato nell’esperienza direttiva di fatto del nominato un elemento di automatica e astratta prevalenza rispetto alle collaborazioni gestionali vantate dalla ricorrente.
Il CSM, invero, ha analizzato in concreto l’esperienza maturata dal nominato e ha ritenuto che la stessa fosse sintomatica della sua attitudine direttiva, in quanto:
a) si è protratta per un periodo di tempo significativo (1 anno e 7 mesi) e, dunque, ha consentito al nominato di confrontarsi in modo effettivo e continuativo con le corrispondenti attività;
b) si è concretizzata, tra l’altro, nella redazione del progetto organizzativo della Procura di Macerata, ossia in un atto che costituisce espressione tipica e privilegiata dell’attività di un Procuratore della Repubblica;
c) ha ricevuto apprezzamenti positivi nell’esercizio di tale attività, come emerge dal rapporto informativo del Procuratore Generale f.f., il quale riferisce dell’“assoluto impegno” profuso dal nominato.
Questi tre elementi, analizzati complessivamente, rendono la valutazione compiuta dal CSM congruamente e ragionevolmente motivata, ad avviso di questo Collegio.
Non corrisponde al vero, infatti, che tale esperienza sia stata enfatizzata “ senza peraltro alcuna reale considerazione dei risultati raggiunti ”, come afferma la ricorrente.
I risultati raggiunti sono stati, al contrario, ben evidenziati dalla delibera, richiamando non solo i giudizi positivi espressi nel rapporto informativo del Procuratore generale, ma descrivendo anche una delle principali attività che sono state compiute in tale veste, ossia la redazione del progetto organizzativo.
La circostanza, poi, che la redazione di quest’ultimo fosse un’“ attività (necessitata) che il Procuratore della Repubblica fa ad ogni triennio e che quindi il dr. EL ha affrontato evidentemente perché la sua reggenza coincideva con la scadenza del precedente triennio ”, come osservato dalla ricorrente, non elimina il fatto che il nominato l’abbia però concretamente svolta e che abbia così dimostrato attitudine direttiva. Ciò che rileva, infatti, non è che l’attività compiuta fosse doverosa o meno, ma che sia stata compiuta, consentendo al suo autore di acquisire esperienza sul punto.
Quanto all’ulteriore circostanza per cui il progetto organizzativo della Procura sarebbe stato oggetto di rilievi da parte dell’Organo di autogoverno, deve osservarsi che tali rilievi siano stati fatti dal medesimo CSM che poi ha nominato il controinteressato. Si deve presumere, dunque, che il CSM ne fosse pienamente a conoscenza nel momento in cui ha ritenuto che tale attività fosse comunque indicativa dell’attitudine direttiva del nominato.
Ad ogni modo, tale valutazione non appare manifestamente illogica o irragionevole perché i rilievi avanzati dal CSM non hanno comunque impedito la presa d’atto dello stesso, come osservato dalla difesa del nominato.
11.6. – Con riferimento alle esperienze di collaborazione gestionale maturate dalla ricorrente non si ravvisa alcuna pretermissione od omissione valutativa da parte del CSM.
La delibera, a pag. 348, menziona puntualmente le attività di GR, di RID e le plurime deleghe organizzative ricevute dalla ricorrente presso le Procure di RL e RA, che il CSM ha ritenuto più pregnanti ai fini comparativi (“ Può, inoltre, contare su diverse esperienze di collaborazione gestionale maturate sia presso la Procura di RL (dapprima quale Magistrato Referente Locale per l’informatica e successivamente quale GR nonché quale “Coordinatore del servizio gestione degli affari suscettibili di emissione di decreto penale di condanna”, quale delegata all’Ufficio decreti Penali, codelegata all’Ufficio Affari Seriali e di Pronta Soluzione, nonché codelegata all’Ufficio Affari Semplici, al bilancio sociale, alle statistiche giudiziarie) sia presso la Procura di RA (è stata, invero, titolare di diverse deleghe organizzative aventi a oggetto: il “coordinamento del gruppo per i reati in materia fallimentare”, il “coordinamento dei reati tributari, finanziari e di contrabbando”, il “controllo dei flussi e delle iscrizioni a SICP”, l’“Ufficio Affari Semplici”, “i rapporti con l’Ufficio dibattimento”; codelegata a seguire gli affari civili e a occuparsi dei Rapporti con il Tribunale; delegata ad occuparsi in via esclusiva dell’intera materia afferente gli affari civili in vista dell’attuazione della consolle civile per l’espletamento degli affari civili, mantenendo a tal fine i contatti con il Tribunale; è stata, infine, nominata punto di contatto con Procura Europea e delegata agli incombenti relativi ”).
Deve inoltre evidenziarsi che, secondo giurisprudenza consolidata, il CSM ben può formulare un giudizio comparativo sintetico ed integrato che non si dilunghi in notarili elencazioni di titoli, ma che esponga gli elementi che più significativamente denotano l’esistenza di un’idoneità del candidato, in concreto, rispetto al posto messo a concorso ( cfr . TAR Lazio - Roma, Sez. I, 20 settembre 2022, n. 11990).
Nel caso di specie, pertanto, non si rinviene alcun vizio motivazionale della delibera impugnata per il solo fatto che essa abbia dato maggior risalto, nella parte relativa alla comparazione, ad alcune esperienze attitudinali piuttosto che ad altre.
11.7. – Il fatto, poi, che le esperienze di collaborazione della ricorrente – nonostante il loro numero e l’arco temporale prolungato nel quale sono state esercitate – non siano state ritenute dal CSM così significative da superare il valore dell’esperienza direttiva di fatto e di quella di GR maturate dal nominato, è una questione che rientra nell’alveo della piena discrezionalità del CSM, senza sconfinare in un giudizio manifestamente illogico o irragionevole.
Non appare irragionevole, infatti, che l’esperienza direttiva di fatto del nominato sia stata ritenuta più sintomatica di attitudine direttiva rispetto all’esercizio di varie, ma pur sempre singole, deleghe organizzative da parte della ricorrente.
L’esperienza direttiva di fatto comprende, infatti, attività e responsabilità più ampie e articolate rispetto a quelle connesse alle deleghe organizzative.
Ed è, dunque, in senso relativo e non assoluto che deve leggersi l’inciso della delibera laddove afferma che queste ultime sono “ settoriali e comunque legate a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell’Ufficio ”.
Non può essere, inoltre, omesso il fatto che anche l’esperienza di collaborazione maturata dal nominato quale GR è stata, a sua volta, ampiamente significativa, atteso che è durata “ Dal 2014 e fino al 14.2.2020 ” e che in tale veste egli si “ è occupato della crescente innovazione tecnologica, che ha interessato gli Uffici della Procura nel lungo percorso verso l’attuazione del processo penale telematico (dal Portale delle Notizie di Reato sino alla fase preliminare di attivazione del sistema TIAP) ”, come riferito dal CSM.
Anche il nominato può vantare, dunque, al pari della ricorrente, delle esperienze significative legate a deleghe organizzative.
11.8. – Non appare, infine, viziata da travisamento o da illogicità nemmeno la valutazione compiuta dal CSM con riferimento alle esperienze direttive di fatto della ricorrente presso la Procura di RL e di RA.
In primis , si osserva che la delibera le richiama entrambe (“ Quanto all’indicatore di cui all’art. 17, lett. b, T.U., la dott.ssa AT vanta esperienze direttive di fatto, maturate quale Procuratore f.f. sia presso la Procura della Repubblica di RL che presso la Procura della Repubblica di RA ”).
In secondo luogo, non appare scorretta l’affermazione del CSM, secondo cui tali esperienze si sono “ limitate a brevi periodi di assenza del Procuratore titolare ”, in quanto le stesse, per quanto ripetute e risalenti come evidenziato dalla ricorrente, hanno comunque riguardato solo periodi in cui il Procuratore era temporaneamente assente.
Presso la Procura di RA, inoltre, la sostituzione è avvenuta per 23 giorni, dall’8 marzo al 31 marzo del 2021.
Tali circostanze dimostrano la ragionevolezza del giudizio espresso dal CSM che ha ritenuto tali esperienze – ripetute ma limitate – fossero meno significative, al fine di individuare il magistrato più idoneo a ricoprire la funzione di Procuratore generale, rispetto all’esperienza direttiva di fatto conseguita dal nominato per un tempo prolungato (1 anno e 7 mesi) e arricchita dall’esecuzione di uno degli atti tipici del Procuratore, ossia la redazione del progetto organizzativo della Procura.
11.9. – In conclusione, accedere alla tesi di parte ricorrente – che appunto ritiene le sue esperienze prevalenti, o al più equivalenti a quelle del nominato – comporterebbe un’inammissibile sostituzione di un opinamento di merito di questo Collegio a quello compiuto dal CSM nell’ambito della spendita del suo potere discrezionale.
12. – Risultano infondate anche le censure inerenti agli indicatori generali.
12.1. – Al riguardo, il CSM ha affermato che i due percorsi dei candidati siano sostanzialmente equivalenti, sulla scorta della seguente motivazione:
“ L’esame degli indicatori generali, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell’art. 26 T.U.), venendo in rilievo, in relazione ai predetti parametri, profili sostanzialmente equivalenti.
Entrambi i candidati vantano, invero, esperienze idonee a integrare l’indicatore di cui all’art. 11 T.U.; tuttavia la pluralità delle esperienze su cui può contare la concorrente (oltre a essere stata componente del Consiglio giudiziario, è stata RID) è ampiamente bilanciata dall’attualità dell’esperienza su cui può contare il candidato proposto quale componente del Consiglio giudiziario ”.
12.2. – Non può essere condivisa l’osservazione della ricorrente per cui la delibera sarebbe illogica, in quanto “ non spiega perché una sola esperienza del vincitore, cioè quella di componente del Consiglio Giudiziario possa “ampiamente bilanciare” plurime esperienze della dott.ssa AT che, secondo il chiaro disposto dell’art. 11 cit., hanno “speciale rilievo”, e precisamente: l’attività di referente distrettuale per l’informatica …; l’attività di membro della commissione flussi …; l’attività di presidente del comitato per le pari opportunità …; l’attività di componente del Consiglio giudiziario ”.
Il giudizio formulato dal CSM, invero, non può essere ridotto ad una mera sommatoria di esperienze dell’uno e dell’altro magistrato, ma è evidentemente frutto di una valutazione integrata e non meramente cumulativa dei vari indicatori.
Ad ogni modo, è evidente che in tale passaggio della delibera il CSM abbia richiamato solamente una delle plurime esperienze del nominato, ritenuta più pregnante delle altre ai fini comparativi.
Un’esperienza che ha, peraltro, una sua oggettiva valenza significativa, perché (i) è particolarmente duratura (dal 15 ottobre 2020 sino alla vacanza del 17 maggio 2023) ed (ii) è attuale.
La significatività di tale esperienza completa pertanto un profilo professionale del nominato, che risulta già, di per sé, prevalente rispetto quello della ricorrente con riferimento ai parametri attitudinali specifici.
Non è quindi irragionevole ritenere che le plurime esperienze su cui può contare la concorrente sotto il profilo degli indicatori generali, se confrontate con quelle del nominato e, in particolare con quella sopra descritta presso il Consiglio giudiziario, non siano così pregnanti da sovvertire il giudizio attitudinale specifico, che, alla stregua del Testo Unico, assume speciale rilievo.
13. – Non sono, inoltre, fondate le censure relative all’applicazione del criterio della maggiore anzianità.
Innanzitutto, nel caso in esame non viene in rilievo il criterio residuale dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico, in quanto la valutazione comparativa fra i due aspiranti non si è conclusa con un giudizio di equivalenza.
In secondo luogo, il CSM ha pienamente tenuto conto della durata di esercizio delle funzioni quale criterio di validazione delle stesse. È sufficiente, sul punto, rinviare alla parte della delibera ove si afferma: “ né è idoneo a rilevare in termini di prevalenza il più prolungato esercizio di funzioni giurisdizionali su cui può contare la concorrente, con una differenza, a suo vantaggio, di circa 2 anni (25 anni e 7 mesi il dott. EL; 27 anni e 5 mesi la dott.ssa AT), venendo, comunque, in rilievo percorsi professionali ultraventennali e, quindi, solidi ”.
14. – Parimenti infondato è anche l’ultimo profilo di censura inerente il parametro del “merito”.
Non corrisponde al vero che il nominato “sia stato ritenuto prevalente rispetto alla dott.ssa AT anche sotto il profilo del merito”, come affermato in atti da quest’ultima.
La delibera ha, al contrario, affermato che: “ tutti gli aspiranti vantano un profilo di merito di ottimo livello, hanno elaborato una adeguata proposta organizzativa ai sensi dell’art. 10 T.U. e hanno partecipato o chiesto di partecipare al corso per aspiranti dirigenti; in relazione a tali parametri, pertanto, non può che assumersi sin da ora un giudizio di equivalenza dei candidati ” (pag. 345).
Non corrisponde al vero nemmeno che “sia stata del tutto omessa la valutazione del “merito” della ricorrente; il detto parametro, infatti, risulta esaminato e diffusamente argomentato solo con riferimento al dr. EL”.
La delibera impugnata dedica più di una pagina (p- 345 e 346) a descrivere nel dettaglio il percorso professionale della ricorrente, esaminandone così il parametro del “merito”, per poi passare a valutare i parametri attitudinali specifici (pag. 346 e ss.)
Dalla delibera emerge, inoltre, che sono stati presi in esame i pareri attitudinali e i pareri per le valutazioni di professionalità del Consiglio Giudiziario, resi a favore della ricorrente, visto che gli stessi vengono anche citati, seppur in via sommaria (“ i lusinghieri risultati di cui danno conto tutti i pareri resi ”).
Non è, poi, fondata la doglianza per cui nel descrivere il profilo della ricorrente non siano stati riportati per intero gli stralci dei pareri attitudinali, a differenza di quanto invece fatto con riguardo al nominato.
È consolidato, infatti, l’orientamento interpretativo secondo cui non ricorre un vizio di legittimità della delibera di nomina ogni qual volta possa affermarsi che la diversa rappresentazione della carriera dei magistrati sia dovuta solamente alla tecnica espositiva scelta dal relatore, improntata a sinteticità e chiarezza, che trovi conforto nell’effettiva acquisizione e valutazione del quadro conoscitivo che emerge dalla relazione predisposta per ciascuno dei candidati ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448).
La scelta del relatore di ciascuna proposta di indicare con maggiore enfasi e profusione di espressioni il profilo attitudinale e di merito di un candidato piuttosto che di un altro, e, in specie, quello del candidato oggetto di proposta e poi prescelto, “ lungi dal costituire un vizio della motivazione, rientra in una pur legittima scelta della più consona modalità esplicativa, rispetto alla quale, nell'ambito di una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonché potenzialmente idonei allo svolgimento dell'incarico da conferire), ben possono essere posti in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta. Ne consegue che anche la scelta di riservare un maggiore spazio per rappresentare le caratteristiche e le qualità del magistrato proposto, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell'azione amministrativa, costituendo piuttosto una mera tecnica di redazione della motivazione, fatta salva la possibilità di verificare in modo oggettivo i fatti indicati nella relazione al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione ” (TAR Lazio - Roma, Sez. I, 22 giugno 2015, n. 8562).
15. – Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
16. – Le spese di lite, quantificate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del CSM e del controinteressato, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del Consiglio Superiore della Magistratura e del dott. CL EL, che si liquidano complessivamente in 1.500,00 euro ciascuno, oltre oneri e accessori come per legge.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e il Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO