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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 44345/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 5 giugno
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44345/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. S. M. Mancusi Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente ricorso per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal 22 febbraio dell'anno 2024 versa nelle condizioni di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Per quanto attiene agli altri requisiti, neanche specificamente contestati, soccorre poi la documentazione versata in atti.
Il ricorso può dunque essere accolto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell' parte soccombente, così come quelle di CTU, liquidate con separato CP_2 provvedimento.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento e versa nelle condizioni di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, legge 104/1992 dal 22 febbraio 2024; condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 5 giugno
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44345/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. S. M. Mancusi Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente ricorso per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal 22 febbraio dell'anno 2024 versa nelle condizioni di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Per quanto attiene agli altri requisiti, neanche specificamente contestati, soccorre poi la documentazione versata in atti.
Il ricorso può dunque essere accolto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell' parte soccombente, così come quelle di CTU, liquidate con separato CP_2 provvedimento.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento e versa nelle condizioni di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, legge 104/1992 dal 22 febbraio 2024; condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE