Art. 2.
Chi, essendo a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi di ogni specie, non ne da' immediata comunicazione ai carabinieri o all'autorita' di pubblica sicurezza piu' vicina o, in mancanza, al sindaco, e' passibile della pena fino a sei mesi di reclusione, salve le maggiori comminate da altre leggi.
Chi, essendo a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi di ogni specie, non ne da' immediata comunicazione ai carabinieri o all'autorita' di pubblica sicurezza piu' vicina o, in mancanza, al sindaco, e' passibile della pena fino a sei mesi di reclusione, salve le maggiori comminate da altre leggi.