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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 marzo 2025 la società Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE ricorre avverso il provvedimento di silenzio rifiuto, relativamente all'istanza di rimborso IVA ex art. 30 dpr 633/72 notificato il 17.9.2024 all'Agenzia delle Entrate di Parma.
La ricorrente descrive la complessa vicenda da cui è scaturita la richiesta di rimborso IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30-ter del dpr 633/1972, presentata e notificata all'Agenzia delle Entrate di Parma;
si tratta, molto sommariamente di IVA applicata con una fattura del 4 agosto 2015 e versata all'Erario dalla Società per complessivi € 406.232,70 che è risultata non dovuta, costituendo perciò un indebito oggettivo rimborsabile ai sensi del citato art. 30-ter. L'articolo dispone “Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa”.
A seguito della mancata risposta dell'Ufficio ed essendo decorsi i 90 giorni previsti dall'art. 21 del d.lgs.546/92 necessari per considerare la mancata risposta quale “rifiuto tacito”, la ricorrente ha impugnato tale rifiuto essendo un atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. 546/92.
La società ricorrente ritiene il silenzio-rifiuto illegittimo per violazione dell'art. 30 ter perché si tratta di restituzione dell'imposta non dovuta e chiede, pertanto, di annullare integralmente il rifiuto-silenzio impugnato con conseguente condanna al pagamento di quanto richiesto con l'istanza di rimborso.
L'Agenzia delle Entrate di Parma si costituisce, ripercorrendo la complessa vicenda che ha portato alla richiesta del rimborso dell'IVA non dovuta, e dichiara che dall'esame dei numerosi atti che si sono succeduti
è emersa la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento dell'istanza di rimborso presentata dalla società.
Facendo seguito a quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio, l'Ufficio deposita nel fascicolo la disposizione di pagamento della somma di 406.232,70 in favore della società ricorrente a titolo di rimborso
IVA per l'anno 2015 relativo all'istanza di rimborso presentata il 17.9.2024.
Chiede pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese, come accettato dalla parte ricorrente.
All'udienza del 5.12.2025 si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione giudiziale che viene confermato in udienza dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Parma, il quale insiste per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Parma prende atto della richiesta avanzata dalla società resistente di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs.546/92 con compensazione delle spese e accettazione della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs.
546/1992. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 marzo 2025 la società Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE ricorre avverso il provvedimento di silenzio rifiuto, relativamente all'istanza di rimborso IVA ex art. 30 dpr 633/72 notificato il 17.9.2024 all'Agenzia delle Entrate di Parma.
La ricorrente descrive la complessa vicenda da cui è scaturita la richiesta di rimborso IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30-ter del dpr 633/1972, presentata e notificata all'Agenzia delle Entrate di Parma;
si tratta, molto sommariamente di IVA applicata con una fattura del 4 agosto 2015 e versata all'Erario dalla Società per complessivi € 406.232,70 che è risultata non dovuta, costituendo perciò un indebito oggettivo rimborsabile ai sensi del citato art. 30-ter. L'articolo dispone “Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa”.
A seguito della mancata risposta dell'Ufficio ed essendo decorsi i 90 giorni previsti dall'art. 21 del d.lgs.546/92 necessari per considerare la mancata risposta quale “rifiuto tacito”, la ricorrente ha impugnato tale rifiuto essendo un atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. 546/92.
La società ricorrente ritiene il silenzio-rifiuto illegittimo per violazione dell'art. 30 ter perché si tratta di restituzione dell'imposta non dovuta e chiede, pertanto, di annullare integralmente il rifiuto-silenzio impugnato con conseguente condanna al pagamento di quanto richiesto con l'istanza di rimborso.
L'Agenzia delle Entrate di Parma si costituisce, ripercorrendo la complessa vicenda che ha portato alla richiesta del rimborso dell'IVA non dovuta, e dichiara che dall'esame dei numerosi atti che si sono succeduti
è emersa la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento dell'istanza di rimborso presentata dalla società.
Facendo seguito a quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio, l'Ufficio deposita nel fascicolo la disposizione di pagamento della somma di 406.232,70 in favore della società ricorrente a titolo di rimborso
IVA per l'anno 2015 relativo all'istanza di rimborso presentata il 17.9.2024.
Chiede pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese, come accettato dalla parte ricorrente.
All'udienza del 5.12.2025 si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione giudiziale che viene confermato in udienza dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Parma, il quale insiste per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Parma prende atto della richiesta avanzata dalla società resistente di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs.546/92 con compensazione delle spese e accettazione della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs.
546/1992. Spese compensate.