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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 454/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte MU FF - S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29300 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 512/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 454 / 2025 la sig.ra Ricorrente_2 da LI (BN), assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1 , presso il cui studio domiciliava in Afragola (NA) in via Indirizzo_2 come da delega in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n° 29.300 di € 523,00 dovute sul presunto mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative al periodo d'imposta 2016 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
L'odierna reclamante eccepiva:
- Ammissibilità, proponibilità e tempestività dell'istanza di che trattasi resasi definitiva;
- Mancato e /o inesistente o tardiva notifica dell'ingiunzione di pagamento recapitata in data
31.01.2019 e 23.03.2022;
- Maturata prescrizione del diritto alla riscossione;
- Intervenuta decadenza dell'Ente impositore.
Concludeva, previa discussione in pubblica udienza, per l'accoglimento del ricorso.
Controdeduceva al riguardo l'Avv. Difensore_2 per conto ed interesse del R.T.I. ICA s.p.a. / Creset s.p.a., rilevando – tra l'altro – in via preliminare ed assorbente che, in riferimento al veicolo ed all'annualità d'imposta di cui oggi si discute si è già formato giudicato in quanto l'ingiunzione di pagamento ID 19794335 presupposta all'atto odiernamente impugnato era stata opposta dinanzi Codesta
Ill.ma Corte 2 di Giustizia Tributaria che con sentenza n. 201/2023 depositata in data 02/05/2023
(ALLEGATO 4), non appellata e passata in giudicato, rigettava il ricorso confermando la legittimità della pretesa.
La Corte, nelle funzioni di giudice monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
- Constatato che l'odierna ricorrente, precedentemente al ricorso iscritto all'attuale R.G.R. n° 454 /
2025, ha prodotto alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso una precedente istanza per la medesima annualità 2016, finalizzata a contestare il recupero della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta dello stesso 2016 per la quale la Corte allora adita ( Pres. Paolitto, rel. Valerio ) ha emesso la sentenza n° 201 / 2023 in data 14.04.2023, non appellata e passata in giudicato, rigettando il ricorso;
- Ritenuto la controversia materia già decisa;
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Campobasso, lì 09.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 454/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte MU FF - S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29300 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 512/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 454 / 2025 la sig.ra Ricorrente_2 da LI (BN), assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1 , presso il cui studio domiciliava in Afragola (NA) in via Indirizzo_2 come da delega in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n° 29.300 di € 523,00 dovute sul presunto mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative al periodo d'imposta 2016 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
L'odierna reclamante eccepiva:
- Ammissibilità, proponibilità e tempestività dell'istanza di che trattasi resasi definitiva;
- Mancato e /o inesistente o tardiva notifica dell'ingiunzione di pagamento recapitata in data
31.01.2019 e 23.03.2022;
- Maturata prescrizione del diritto alla riscossione;
- Intervenuta decadenza dell'Ente impositore.
Concludeva, previa discussione in pubblica udienza, per l'accoglimento del ricorso.
Controdeduceva al riguardo l'Avv. Difensore_2 per conto ed interesse del R.T.I. ICA s.p.a. / Creset s.p.a., rilevando – tra l'altro – in via preliminare ed assorbente che, in riferimento al veicolo ed all'annualità d'imposta di cui oggi si discute si è già formato giudicato in quanto l'ingiunzione di pagamento ID 19794335 presupposta all'atto odiernamente impugnato era stata opposta dinanzi Codesta
Ill.ma Corte 2 di Giustizia Tributaria che con sentenza n. 201/2023 depositata in data 02/05/2023
(ALLEGATO 4), non appellata e passata in giudicato, rigettava il ricorso confermando la legittimità della pretesa.
La Corte, nelle funzioni di giudice monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
- Constatato che l'odierna ricorrente, precedentemente al ricorso iscritto all'attuale R.G.R. n° 454 /
2025, ha prodotto alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso una precedente istanza per la medesima annualità 2016, finalizzata a contestare il recupero della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta dello stesso 2016 per la quale la Corte allora adita ( Pres. Paolitto, rel. Valerio ) ha emesso la sentenza n° 201 / 2023 in data 14.04.2023, non appellata e passata in giudicato, rigettando il ricorso;
- Ritenuto la controversia materia già decisa;
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Campobasso, lì 09.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO