Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
della nota avente prot. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura dell’Aquila Area 1 – Ordine e sicurezza pubblica e tutela legalità territoriale, notificata in data 26.05.2023 riguardante il diniego dell’istanza di revoca del divieto di detenzione armi del Prefetto della Provincia dell’Aquila nr.-OMISSIS- Area 1 emesso il 29.03.2007 a carico del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (doc. nr. 3), che contestualmente si impugna così come qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale, connesso, non ancora conosciuto comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la Pres. GE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Abruzzo il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, chiede l’annullamento della nota -OMISSIS- del 26.05.2023 emessa dalla Prefettura U.T.G. dell’Aquila e notificata al ricorrente il 26.05.2023, riguardante il diniego di revoca del divieto di detenzione armi del Prefetto della Provincia dell’Aquila emesso il 29.03.2007, pure contestualmente impugnato, così come di
qualsiasi altro atto presupposto e connesso.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego opposto per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Premette in fatto di aver ricevuto un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi emesso il 29.03.2007 dal Prefetto di L’Aquila a seguito di una segnalazione, avente ad oggetto l’incompatibilità della posizione personale del ricorrente con la detenzione delle
armi, pervenuta dal Comando Stazione Carabinieri di Luco dei Marsi (AQ), in relazione alle attività di polizia giudiziaria svolte in data -OMISSIS-.
In particolare, in quell’occasione, in esecuzione di una misura cautelare personale, l’odierno ricorrente era stato tratto in arresto presso la sua abitazione, per la violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, dal personale dei Carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Roma, in riferimento ad un procedimento penale; in esecuzione di un decreto di perquisizione locale e personale, sono state rinvenute alcune armi detenute abusivamente, con conseguente denuncia per detenzione abusiva di armi, ai sensi dell’art. 697 c.p..
Successivamente l’istante rappresenta di aveva presentato alla Prefettura resistente, tramite il proprio legale, apposita istanza intesa ad ottenere la revoca del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, deducendo a fondamento della propria istanza il tempo trascorso e la intervenuta definizione positiva delle sue vicende giudiziarie.
Si è costituita l’Amministrazione resistente producendo documentazione pertinente e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è palesemente infondato e deve essere respinto.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che l’amministrazione ha legittimamente respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi emesso dalla Prefettura resistente.
A seguito della richiesta infatti l’Ufficio aveva così avviato una compiuta istruttoria, interpellando al riguardo il Comando provinciale Carabinieri dell’Aquila, per l’integrazione del referto informativo reso ed aveva riscontrato che erano state definite le varie pendenze giudiziarie dell’esponente nei termini di cui appresso:
a) in merito al procedimento penale relativo alla violazione della disciplina sugli stupefacenti, il Tribunale di Roma, in data -OMISSIS-, aveva pronunciato sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato, con la quale si era disposto, ai sensi dell’art. 531 c.p.p., di non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- “[…] limitatamente ai capi 259, 272 e 326 in quanto i delitti sono estinti per prescrizione” mentre, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., si concludeva per l’assoluzione dell’imputato per i delitti di cui ai capi 147, 267 e 357 ”;
b) in merito al procedimento penale scaturito dalla contestazione della illecita detenzione di una carabina ad aria compressa, la Corte di Appello dell’Aquila, in data-OMISSIS-, aveva provveduto a riformare la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Avezzano, disponendo, ex art. 599 c.p.p., l’assoluzione dell’imputato dal delitto contestato;
c) da ultimo, in relazione alla vicenda che aveva visto il ricorrente indagato per delle
operazioni, qualificate come espressione di attività truffaldina, oggetto di altro procedimento penale il G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Roma aveva disposto l’archiviazione della procedura.
Da ultimo, ulteriori riscontri erano pervenuti dalla Questura di Arezzo che aveva comunicato che, dalla visione degli atti in possesso dell’Ufficio e dalle risultanze pervenute dal Casellario Giudiziario, nulla era emerso a carico dell’istante.
Tale istruttoria era stata completata mediante la richiesta di ulteriori elementi conoscitivi sulla condotta di vita dell’interessato all’epoca dei fatti che avevano dato vita al divieto di detenzione.
All’esito l’amministrazione aveva comunicato al legale dell’istante la conferma del divieto in questione, non ricorrendo i presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
In data 17.02.2023 l’esponente aveva presentato alla Prefettura, tramite il proprio legale, ulteriore istanza intesa ad ottenere la revoca del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, anch’essa respinta.
All’esito della ulteriore istruttoria avviata, a fronte delle note pervenute dal Comando provinciale dell’Aquila con le quali erano stati ribaditi i risultati della precedente istruttoria, l’Ufficio, con prefettizia Prot. n.-OMISSIS-, oggetto del presente ricorso, aveva comunicato al legale dell’interessato la conferma del divieto in questione, non essendo emersi “nuovi elementi che possano legittimare un orientamento diverso da quello che ha determinato l’adozione del provvedimento stesso e le successive conferme”.
In merito al primo motivo di impugnazione, il Collegio osserva che la circostanza, posta a fondamento della richiesta di revoca del divieto di detenzione delle armi, relativa alla definizione dei precedenti penali a suo carico ed il decorso del tempo, non è motivazione sufficiente a ritenere illegittimo il diniego, né a sostenere la doverosità di una revoca da parte dell’amministrazione.
Tali elementi fattuali sono stati esaminati in sede amministrativa ma non hanno consentito di pervenire ad un giudizio prognostico positivo sulla affidabilità del soggetto.
L’Autorità amministrativa, infatti, esercita un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza circa l’adozione e la eventuale conferma del provvedimento di divieto della detenzione di armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Non è in detta materia configurabile alcun diritto da parte del richiedente e, ai fini della valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, non necessariamente vi deve essere la mancanza di precedenti penali in capo al richiedente ( ex multis, Consiglio di Stato, sez.III, v. 4265/2016 ; T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, n. 50/2022).
Di talché ne discende che non esiste alcun automatismo tra accertamento della inesistenza di precedenti penali e/o definizione positiva di passate vicende giudiziarie e giudizio favorevole sulla certa e sicura affidabilità del richiedente.
La valutazione dell’Amministrazione si compone di ogni elemento ritenuto utile per inquadrare la posizione del richiedente proprio in un’ottica preventiva, per quanto possibile, sia di delitti, ma anche di sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Il rilascio della licenza di porto d’armi assume contenuto concessorio di natura eccezionale che può essere autorizzato in deroga al generale divieto di portarle e detenerle e, in tal caso, l’istante, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso delle armi (v. in termini, T.A.R. Umbria – Perugia, sez. I, n. 44/2022).
Nel caso di specie, rispetto ai trascorsi giudiziari dell’esponente, non può non sottolinearsi come, rispetto alla vicenda in oggetto, per alcuni capi di imputazione, l’assoluzione dell’interessato è conseguita all’accertamento della intervenuta estinzione per prescrizione, il che è indicativo della
circostanza che i relativi fatti di reato contestati al sig. -OMISSIS- si sono verificati nella loro materialità storica e sono stati a lui imputati.
L’eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude all’autorità amministrativa di valutare comunque la gravità degli episodi che coinvolgono il titolare del porto d’armi, né elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di
inaffidabilità nella detenzione delle armi (in tal senso, T.A.R. Marche – Ancona, 31/12/2021, n. 902; T.A.R. Lombardia – Milano 14/02/2019, n. 319).
L’attività posta in essere dall’Amministrazione rende palese l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente.
Risulta in modo inequivocabile dagli atti di causa che non vi è stato un difetto di istruttoria da parte del Ministero che, viceversa, ha compiuto un’istruttoria particolarmente approfondita e completa sotto ogni profilo oggetto di valutazione; l’atto di conferma è stato emesso dopo che l’Ufficio ha svolto apposita istruttoria, sulla base della documentazione acquisita, concludendo nel senso che non sono comunque stati forniti elementi che, avrebbero dovuto presentare il carattere della “idoneità”, così da consentire di ritenere il deducente un soggetto senz’altro affidabile.
Ne discende, pertanto, la completezza della istruttoria, oltre alla coerenza e alla logicità intrinseca della motivazione, posta a base della determinazione impugnata.
Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso siccome infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2000,00 oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GE Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GE IR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.