Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3471 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 26.06.2024 e vertente tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Gaetano Piermatteo;
C.F._2
Attrici contro
(C.F. ), rappresentato e difeso RO C.F._3 dall'avv. Aldo Colosimo;
Convenuto
e
(C.F. .IVA , in persona del RO P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, Dott. rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Parte_3
Cardi e Marcello Rodinò.
Convenuta
OGGETTO: responsabilità solidale ex art. 2049 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
per le attrici: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA ISTRUTTORIA: previa modifica del provvedimento reso in data
01.06.2024 disporre: - l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della
[...] della querela presentata dalla predetta nei confronti del sig. RO CP_1
nonché, dell'atto di costituzione di parte civile depositato nell'ambito del procedimento
[...]
1
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della
[...] degli estratti conto dei conti correnti intestati agli attori e relativi RO CP_2 alle annualità 2005 e 2006 e 2007. NEL MERITO: -Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i titoli e le ragioni dedotte e conseguentemente condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dalla conchiudente che si quantificano nella somma non inferiore ad euro 410.903,54, oltre interessi e rivalutazione o veriore somma accertanda in corso di causa o liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante ex art. 1226 c.c. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese ed onorari di causa”; per parte convenuta, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto che RO esso convenuto, costituendosi in giudizio e rispondendo all'interpello, ha pienamente riconosciuto i fatti di causa dedotti da parte attrice, pronunciare conseguentemente sentenza in ordine alle domande da essa proposte”; per parte convenuta, “In via principale, rigettare le domande RO avversarie in quanto prescritte ed infondate per i motivi esposti in fatto ed in diritto e, in subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto alle Attrici escludendo i danni che le stesse e/o il Sig. avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, Parte_4 comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate
(ex art. 1227 co. 1 c.c.); - in via subordinata e riconvenzionale, condannare il Sig. CP_1
a tenere manlevata e indenne da qualsiasi pagamento –
[...] RO anche delle spese processuali – essa fosse costretta a fare alle Attrici a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento alle Attrici al saldo;
- in subordine alla precedente conclusione, condannare il Sig. a pagare a a titolo di RO RO risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., ogni somma che la dovesse essere CP_2 condannata a pagare alle Attrici a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma D.Lgs. 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre a quelle eventualmente pagate alle stesse Attrici a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento alle Attrici al saldo;
in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di regresso di nei confronti del Sig. per qualsiasi RO RO somma la società fosse costretta a pagare alle Attrici a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma D.Lgs. 58/1998 e/o risarcimento del danno e
2 di conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a ogni RO somma che essa fosse costretta a pagare alle Attrici, anche a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento alle Attrici al saldo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2°, Legge del 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
e in proprio e quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_4
all'esito del giudizio penale n. 6050/2019 R.G.N.R. – 605/2020 R.G. TRIB. che le ha viste partecipare in qualità di persone offese del delitto di cui agli artt. 646 e 61, nn. 7) e
11) c.p. promosso nei confronti di hanno convenuto in giudizio RO
quest'ultimo congiuntamente a al fine di sentirsi accogliere le RO
conclusioni in epigrafe trascritte.
In particolare, ha allegato di aver conosciuto Parte_1 RO
insieme al marito, nei primi anni Ottanta e di aver di lì a poco Parte_4
instaurato con il predetto un rapporto di amicizia, tale da indurre l'intera famiglia a consegnare nelle mani del medesimo ingenti somme di denaro, volte alla Pt_4
stipulazione di plurimi prodotti finanziari presso (quali, a RO
titolo esemplificativo, polizze vita a risparmio e investimenti a reddito garantito).
Secondo la prospettazione dei fatti svolta dalle odierne attrici, RO
agendo quale family banker del gruppo , è riuscito a carpire la fiducia sia dei CP_2
coniugi sia della figlia, tant'è che, quest'ultima, a far data Pt_4 Parte_2
dall'anno 2002, ha provveduto ad affidare i propri risparmi al promotore finanziario.
Sennonché le attrici hanno rappresentato di aver ricevuto, in data 17.02.2017, una segnalazione da parte di un incaricato dell'istituto di credito , CP_2 Parte_5
, attestante la sottrazione, anche in particolare sotto forma di omesso
[...]
versamento e investimento delle somme ricevute, da parte del family banker, di tutti i
3 risparmi investiti a reddito garantito e, in pari data, comunicazione a mezzo sms da parte del recante l'ammissione dei contestati fatti appropriativi. CP_1
Le attrici, pertanto, hanno dapprima presentato denuncia-querela nei confronti di presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, RO
quantificando la somma di cui quest'ultimo si è indebitamente appropriato in euro
410.903,54.
Contestualmente, e hanno allegato di aver Parte_1 Parte_2
intimato a la restituzione delle somme indebitamente sottratte RO
dal family banker, sennonché, con comunicazione del 19.07.2019, l'istituto di credito ha negato qualsivoglia forma di coinvolgimento e, conseguentemente, di rimborso.
A seguito della denuncia-querela, è stato iscritto il procedimento penale n. 6050/2019
RGNR, definitosi, mediante giudizio abbreviato, con la condanna di CP_1
alla pena di anni due di reclusione e di euro 1.000,00 di multa, nonché, ai
[...]
sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore delle attrici, quantificati in euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituito nel presente giudizio senza nulla opporre alle RO
domande spiegate dalle attrici e sostanzialmente confermando integralmente le avverse allegazioni.
Si è costituita, altresì, la quale, insistendo per il rigetto di ogni RO
domanda attorea, ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da e Parte_1 Parte_2
In particolare, facendo applicazione nel caso di specie delle previsioni di cui all'art. 2947, comma 1 e comma 3 c.c., l'istituto di credito ha rilevato come il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dalle attrici sia oggi prescritto, in quanto iniziato a decorrere dal verificarsi di ogni singolo fatto appropriativo o, comunque, dalla data di invio ai coniugi da parte della banca dell'estratto di Pt_4
conto corrente trimestrale ed di tutte le comunicazioni utili alla verifica dell'andamento degli investimenti gestiti dal family banker.
Nel merito, l'istituto di credito ha contestato la sussistenza di qualsivoglia forma di responsabilità indiretta per fatto altrui ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed ex art. 31, D. Lgs.
4 58/1998, ravvisando, di contro, un concorso di colpa delle odierne attrici nella causazione dei fatti oggetto del presente giudizio, atteso che le medesime, con la loro condotta, hanno consentito e ratificato l'operato non conforme del promotore finanziario.
In via sostanzialmente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dall'attrice, la ha formulato domanda riconvenzionale nei RO
confronti di chiedendone la condanna “a tenere manlevata e indenne RO
da qualsiasi pagamento – anche delle spese processuali – essa fosse RO
costretta a fare alle Attrici a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento alle Attrici al saldo”.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e svolgimento delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, formulata da RO
Al riguardo giova richiamare il contenuto dell'art. 2947 c.c., a tenore del quale “il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”
(comma 1), con l'ulteriore precisazione che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile […]” (comma
3).
Nella fattispecie, i fatti da cui trae origine la domanda risarcitoria formulata da
[...]
e sono stati giudicati, con sentenza di condanna Parte_1 Parte_2
pronunciata in sede penale, reato ai sensi dell'art. 646 c.p.
Sebbene, sotto il profilo sanzionatorio, l'appropriazione indebita venga punita con
“la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”, il legislatore ha, tuttavia, previsto che il reato de quo, in quanto delitto, debba soggiacere al termine di prescrizione di sei anni, atteso che il termine minimo di prescrizione per i delitti, indipendentemente dalla previsione edittale, non può essere inferiore ai sei anni.
5 Ne consegue che, facendo applicazione del disposto soprarichiamato di cui all'art. 2947, comma 3 c.c., il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla e dalla Pt_1
soggiace ad un termine prescrizionale pari a sei anni. Pt_4
Quanto, invece, alla individuazione del dies a quo dal quale far decorrere tale termine, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal momento in cui si verifica il danno, bensì da quando il danneggiato ha reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno medesimo, nonché della sua addebitabilità a un determinato soggetto, ovvero nel momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione, servendosi dell'ordinaria diligenza (ex multis, Cass. 576/2008; Cass. 28464/2013; Cass. 4899/2016;
Cass. 5650/2023).
Facendo applicazione dei principi soprarichiamati, deve ritenersi che le odierne attrici potrebbero aver avuto consapevolezza dell'entità dei danni loro cagionati dalla condotta di esclusivamente in due giornate: in data 17.02.2017, in RO
occasione della segnalazione telefonica ricevuta dall'incaricato di RO
, della sottrazione di tutti i loro risparmi investiti da parte del
[...] Parte_5
promotore finanziario;
ovvero il 10.03.2017, giorno in cui ha avuto luogo l'incontro tra gli incaricati della Banca medesima, e presso l'Hotel Parte_5 Tes_1
Atlantic di Borgaro Torinese (TO), volto a far chiarezza in ordine alla condotta appropriativa del family banker.
Circostanze, quest'ultime, peraltro, non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'istituto di credito convenuto e da intendersi, pertanto, pacifiche.
Anzi, l'istituto di credito convenuto, sin dal proprio atto costitutivo, ha confermato la verificazione dei predetti eventi, sottolineando come “[…] la si è sin da subito CP_2
attivata per ricostruire i fatti per come essi si sono realmente svolti. Ed invero i Sig.ri Parte_4
e sono stati incontrati, in data 10 marzo 2017, dagli Parte_1 Parte_2
incaricati della Banca Sigg. e presso l'Hotel Atlantic di Borgaro Parte_5 Tes_1
Torinese” e che “[…] sempre nel corso di detto incontro, gli incaricati della Banca hanno precisato
Sig.ri e - che alla data del 10 marzo 2017, Parte_4 Parte_1 Parte_2
non risultavano investimenti in essere a nome dei Sigg. e presso Parte_4 Parte_1
le società del , in quanto gli ultimi investimenti a questi intestati erano stati Controparte_3
6 totalmente disinvestiti nel 2008, mentre per quanto riguarda i rapporti di conto corrente a loro riferibili risultava estinto il conto corrente n. 625121 nel dicembre 2010, mentre il n. 122115 nel maggio
2012. Per quanto riguardava, invece, la posizione della Sig.ra gli incaricati della Parte_2
Banca confermavano che gli ultimi disinvestimenti effettuati dalla Attrice erano riferibili ai riscatti delle polizze n. 3001028588 e n. 3001175541 (cfr. paragrafo precedente), entrambi CP_4
avvenuti nell'aprile del 2013, mentre risultava ancora attivo il conto corrente n. 557827, alla stessa esclusivamente intestato;
- che, a mezzo comunicazioni a/r inviate in data 7 ottobre 2010 ai Sigg.ri
e con l'obiettivo di verificare a campione gli investimenti di alcuni Parte_4 Parte_1
clienti assegnati al Sig. (docc.ti 18 e 19), veniva specificato il controvalore reale del CP_1
portafoglio investimenti a tale data riferito ai Sigg. e CP_2 Parte_4 Parte_1
In particolare, nei predetti documenti (cfr. doccti 18 e 19) si precisava che gli unici prodotti
[...]
attivi erano all'epoca il conto corrente n. 122115 con un saldo pari ad € 386,07 ed il conto corrente n.
625121 con un saldo pari di ad € 66,17: tali dati erano in oggettivo contrasto con le informazioni all'epoca in possesso dei clienti e mai prima contestate;
- che analogamente, considerando i “Resoconto
Chiaro & Semplice” inviati alla Sig.ra nel 2010, 2011 e nel 2012 (docc.ti 20, Parte_2
21 e 22), risultavano evidenti le “incongruenze” tra le informazioni all'epoca in possesso della Sig.ra
e la reale situazione investimenti alla stessa intestata in essere presso le società del Parte_2
; - con particolare riferimento alla modalità di compilazione degli assegni bancari Controparte_3
asseritamente consegnati al Sig. per la sottoscrizione dei presunti “investimenti”, ribadivano CP_1
ai clienti che i versamenti a favore dei prodotti del potevano avvenire con addebito Controparte_3
diretto sul conto corrente del contraente e, nel caso di investimenti con assegni, questi, come da normativa vigente dovevano essere emessi unicamente intestando il titolo alla Società di riferimento e previa sottoscrizione, da parte del cliente, del corrispondente modulo contrattuale debitamente compilato” (cfr. pagg. 17-20, Comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, dal momento che, in base al combinato disposto dell'art. 2947, commi 1-3
c.c., la prescrizione deve essere fatta decorrere dal momento in cui le danneggiate hanno avuto piena contezza dell'entità dei danni derivanti della condotta appropriativa del collocabile temporalmente al giorno 17.02.2017, in occasione della CP_1
segnalazione telefonica da parte di ovvero al 10.03.2017, al RO
momento dell'incontro con i dipendenti dell'istituto di credito, conteggiando sei anni da tali elementi temporali, il termine prescrizionale per promuovere l'azione civile di
7 risarcimento sarebbe dovuto spirare il 17.02.2023, nella prima ipotesi, ovvero il
10.03.2023, nella seconda.
Tuttavia, nel caso di specie, il giudizio è stato incardinato il 15.11.2022, ben prima dello spirare dei sei anni, di talché l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni spettante alle attrici deve essere respinta.
A ciò si aggiunga come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che la costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 21049 del 27/07/2024; nella specie, relativa alla responsabilità solidale della per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione CP_5
finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati;
cfr. in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16755 del 17/06/2024
“in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona”).
Venendo al merito, l'azione spiegata da e è Parte_1 Parte_2
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
8 È pacifico che agendo in qualità di family banker del gruppo Controparte_6
bancario , abbia carpito dapprima la fiducia dei coniugi, CP_2 Parte_1
e , e, successivamente, della di loro figlia,
[...] Parte_4 Parte_2
inducendoli a farsi consegnare, nel corso degli anni, ingenti somme di denaro da investire in prodotti finanziari erogati da RO
È, altresì, incontestato che la famiglia abbia sempre trasferito il denaro da Pt_4
investire al promotore, avvalendosi di assegni bancari e che, tuttavia, il consulente, anziché utilizzare per l'acquisto dei prodotti di investimento prescelti, si sia indebitamente appropriato dei risparmi dei propri clienti.
Le circostanze di cui sopra, oltre a essere state oggetto di positivo riscontro nel corso del giudizio penale n. 6050/2019 RGNR - conclusosi, peraltro, con l'accertamento della responsabilità del promotore finanziario per il reato di cui all'art. 646 c.p. - non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di la quale si RO
è limitata, da un lato, a rilevare genericamente come il materiale probatorio prodotto dalle odierne attrici appaia carente e, pertanto, non idoneo a giustificare la pretesa risarcitoria avanzata e, dall'altro, a ritenere sussistente, nel caso di specie, un concorso di colpa in capo alle attrici, avendo queste ultime - secondo la prospettazione della banca convenuta - tenuto un comportamento anomalo, incauto e del tutto contrario alle ordinarie regole di diligenza nella gestione e controllo dei propri rapporti finanziari, tale da escludere qualsivoglia diritto al risarcimento del danno in esito alla condotta appropriativa del interrompendo il relativo nesso causale. CP_1
Tuttavia, giova osservare sin da subito che e Parte_1 Parte_2
hanno agito nei confronti di invocando la tutela prevista RO
dall'articolo 31 comma 3 D. Lgs. n. 58/1998, che, presupponendo che il fatto illecito del promotore sia legato esclusivamente da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui attribuite dall'intermediario finanziario, dispone testualmente che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
È evidente come la ratio della norma soprarichiamata sia quella di responsabilizzare l'istituto di credito che, nell'ambito del perseguimento della propria attività
9 imprenditoriale, ha accreditato di fronte al pubblico dei possibili investitori determinati soggetti, come, nel caso di specie, la figura del c.d. family banker (i.e. un consulente finanziario che, formato su tematiche quali protezione del risparmio e investimenti, svolge l'attività professionale in autonomia, ma pur sempre entro il confine segnato dalla linee guida definite dalla Banca, proponendo ai clienti le soluzioni più adeguate alle loro esigenze). Ciò posto, ricade sull'intermediario finanziario l'obbligazione di esercitare un efficace e soprattutto costante controllo sul loro operato, onde prevenire ovvero reprimere il compimento di condotte illecite da parte di questi ultimi.
Facendo applicazione dei suddetti principi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che “in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento
e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass., Ord. n. 30161 del
22.11.2018).
E, ancora, “con riguardo alle attività illecite poste in essere dal promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca, sussiste la responsabilità indiretta di quest'ultima qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare negli investitori l'incolpevole affidamento su uno stabile inserimento del promotore nell'attività della banca. (Nella fattispecie, il promotore finanziario operava nei locali delle agenzie della banca dove erano accesi i conti degli investitori e negoziava i titoli collocati presso l'istituto di credito, quale incaricato dei servizi ricezione e negoziazione degli ordini dei correntisti)” (Cass., Sent. n. 18928 del 31.07.2017).
Più in generale, poi, la Suprema Corte ha altresì precisato come “il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista
10 la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza” (Cass., Sent. n. 23448 del 04.11.2014).
L'orientamento giurisprudenziale richiamato è sostanzialmente teso a bilanciare le esigenze di tutela del terzo con quelle dell'imprenditore, richiedendo di verificare in concreto se ricorra il c.d. nesso di occasionalità necessaria: cioè, se le incombenze affidate dall'imprenditore ai soggetti dei quali lo stesso si avvale, pur se esterni alla sua organizzazione, possano avere da una parte ingenerato l'affidamento dell'utente in merito al fatto di “essere entrato in contatto con il preponente” (l'istituto di credito) e, dall'altra, possano avere agevolato la commissione del fatto illecito da parte del
“preposto” (il promotore finanziario).
Pertanto, ne consegue che la responsabilità di cui all'art. 31, comma 3 T.U.F. rappresenta un'ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che viene imputato alla società intermediaria, nell'interesse della quale l'attività viene svolta dal consulente, il costo del rischio dell'attività medesima e, quindi, l'illecito del promotore.
Invero, si ritiene che il rischio non possa ricadere sul risparmiatore, ma debba essere attribuito sul soggetto che, per lo svolgimento della propria attività, sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo forma e ne monitora l'operato, sicché può tradurre il rischio stesso in costo.
Va, infine, rilevato che la responsabilità solidale dell'istituto di credito con il proprio promotore finanziario, per espressa previsione normativa (cfr. art 31. D. Lgs. 58/1998 sopra richiamato), sussiste anche in caso di commissioni di fatti integranti ipotesi di reato e indipendentemente dalla circostanza che i contratti stipulati dal promotore non siano stati mai portati a conoscenza dell'istituto e non siano mai stati da quest'ultimo accettati.
Facendo applicazione dei principi soprarichiamati, desumibili dalla lettura della normativa di riferimento e avallati dalla giurisprudenza di legittimità, occorre osservare come, nel caso di specie, non sia in alcun modo revocabile in dubbio la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria.
La presente circostanza emerge per tabulas dai documenti versati in atti e, nel loro complesso, valutati.
11 In particolare, le odierne attrici hanno allegato copia della consulenza tecnica di parte, già prodotta in sede penale, nella quale sono raccolti plurimi esemplari di moduli prestampati e intestati al gruppo bancario , recanti: a) “proposta di polizza CP_2
assicurativa”; b) documentazione di “sintesi” in ordine alla situazione degli investimenti;
c) “modalità di pagamento premio” e “versamento assegni” (cfr. Consulenza tecnica di parte, prodotta sub. 3) da parte attrice).
Non solo, nell'elaborato peritale, sono stati altresì inserite le matrici degli assegni bancari utilizzati per il pagamento dei servizi di investimento prescelti, che, peraltro, recano nella quasi totalità quale beneficiario atteso che si RO
contano esclusivamente n. 3 assegni bancari intestati al family banker, RO
(nel dettaglio, gli assegni nn. 3535238980-00, 3562657962-06, 3562657966-10, rispettivamente degli importi di euro 14.870,00, 15.171,00 e 6.567,00).
Quest'ultima circostanza, ovverosia l'intestazione dei tre assegni al promotore finanziario, valutata unitamente al compendio probatorio soprarichiamato, non consente di provare la sussistenza di un comportamento posto in essere dagli investitori di anomalia tale da poter giustificare l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria, tenuto conto che appare ragionevole presumere che la famiglia sia Pt_4
stata indotta ad intestare i suddetti titoli in favore del in conseguenza del CP_1
rapporto pluriennale di fiducia che legava le parti.
A ciò si aggiunga come la profonda fiducia riposta dalle attrici nel promotore finanziario, che trae origine dalle modalità adottate da RO
nell'impostare il proprio rapporto con la clientela, un rapporto - come, più volte, illustrato dalle odierne attrici - prettamente personale e fiduciario, svolto da tempo nell'ambito di operatività della banca convenuta, costituisca elemento decisivo, congiuntamente a quelli sopra esaminati, a deporre univocamente nel senso della configurabilità in capo alla banca della responsabilità ai sensi dell'articolo 31, T.U.F.
A tal riguardo deve ritenersi infondata la prospettazione difensiva a più riprese spiegata dall'istituto di credito, con la quale ha posto in risalto la violazione di norme regolamentari, nonché di comune diligenza e prudenza da parte degli investitori, atteso che, alla luce della documentazione prodotta in atti e, soprattutto, della modulistica adoperata per le operazioni di investimento, controfirmata, mediante apposizione di
12 [... firma perfettamente leggibile, dall'amministratore delegato dell'istituto di credito, nonché dal rappresentante legale, A. si ritiene di poter affermare che Tes_2 Tes_3
le attrici fossero pienamente legittimate a confidare che in qualità di RO
family banker del , agisse, nel proporre e concludere le operazioni Controparte_3
di acquisto di prodotti finanziari, esclusivamente negli interessi della banca.
Deve, pertanto, escludersi che le investitrici abbiano, nel corso del tempo, tenuto comportamenti talmente anomali e incauti ovvero violativi dell'ordinaria diligenza nel compimento delle attività investimento, tali da avallare modalità di azione del promotore devianti rispetto alle abituali regole e contravvenire ai criteri di affidamento del capitale da investire.
Ne consegue che non solo deve escludersi la sussistenza dei presupposti per giungere ad affermare l'integrale interruzione del nesso causale, bensì non può darsi luogo nemmeno ad una proporzionale riduzione della responsabilità dell'intermediario autorizzato, correlata alla configurabilità di un concorso di colpa delle odierne attrici ex art. 1227 c.c.
Invero, giova ribadire che l'esame complessivo degli atti e la valutazione dei fatti storici nel loro svolgimento inducono più ragionevolmente a ritenere che l'intera famiglia fosse estranea, oltreché ignara, delle reali intenzioni delittuose di Pt_4 CP_1
[...]
Le dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria non hanno fornito elementi idonei a supportare la prospettazione difensiva dell'istituto di credito convenuto, tenuto conto che l'incontro del 10.03.2017 è comunque ampiamente successivo alla consumazione dei singoli fatti illeciti.
Del pari, l'invio dei singoli estratti conti periodici, peraltro oggetto di contestazione quanto alla ricezione da parte delle attrici, non può integrare ex se la prova del corretto adempimento agli obblighi di vigilanza che incombono sull'istituto di credito, tenuto conto, tra l'altro, da un lato del rapporto fiduciario che ha legato il consulente finanziario e la famiglia e, dall'altro, del protrarsi nel tempo dei comportamenti Pt_4
illeciti del CP_1
13 Venendo alla quantificazione del danno patrimoniale subito da e Parte_1
deve osservarsi quanto segue. Parte_2
Sebbene non abbia specificamente contestato, né in sede penale né RO
nel presente giudizio, di aver sottratto alle odierne attrici la complessiva somma di euro
410.903,54, deve tuttavia osservarsi come la documentazione prodotta in atti non consenta di pervenire alla suddetta quantificazione.
Tenuto conto che il principio di non contestazione non può in ogni caso operare nei confronti della parte convenuta coobbligata in solido, affinché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale potesse esser ritenuta fondata secondo l'originaria prospettazione attorea, le danneggiate avrebbero dovuto fornire piena prova da un lato dell'effettivo ammontare degli esborsi e, dall'altro, per quel che maggiormente rileva, che i medesimi fossero tutti confluiti nelle mani di RO
A tal fine, si sarebbe rivelata necessaria la produzione in giudizio, da un lato, di tutte le matrici degli assegni bancari, emessi per l'acquisto dei presunti prodotti finanziari, e, dall'altro, di tutti gli estratti conto attestanti la prova dell'addebito della relativa somma sui conti correnti intestati alle attrici.
Sennonché, dall'esame del materiale probatorio in atti, deve assumersi che il quantum del danno che risulta effettivamente provato ammonta a complessivi euro 233.428,45, non essendovi prova del maggior danno lamentato da e Parte_1 Parte_2
atteso che, per taluni importi, le odierne attrici non hanno prodotto le matrici
[...]
degli assegni emessi e, per altri, risulta carente la prova dell'addebito della relativa somma sui conti correnti loro intestati.
In particolare, l'estratto conto, prodotto congiuntamente al deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., non consente di provare che i seguenti addebiti siano effettivamente stati incassati dal family banker, risultando assente la relativa matrice del titolo: a) addebito assegno n. 3599820002 del 19.04.2012 dell'importo di euro 5.116,00;
b) addebito assegno n. 3599820007 del 18.12.2012 dell'importo di euro 3.000,00; c) addebito assegno n. 8239656764 dell'importo di euro 22.310,00.
Con riferimento alle prime due somme vi è prova esclusivamente dell'addebito sul conto corrente n. 000003537173, acceso presso Unicredit s.p.a. e intestato a Pt_1
14 e , mentre in relazione alla terza dell'addebito sul conto Parte_6 Parte_4
corrente n. 1000/13253, aperto presso Banca Intesa San Paolo s.p.a. e cointestato tra e , senza che, tuttavia, le parti abbiano Parte_2 Controparte_7
prodotto la matrice dei relativi assegni.
La suddetta carenza probatoria, pertanto, non consente di provare con ragionevole certezza che i suddetti esborsi siano effettivamente confluiti nella disponibilità del ben potendo il denaro esser stato utilizzato per qualsivoglia ulteriore ragione CP_1
dalla famiglia In altri termini, il mero addebito in conto corrente di una somma Pt_4
di denaro, in difetto di ulteriori e concreti riscontri, si appalesa come un dato processuale sostanzialmente neutro e comunque non idoneo a supportare nemmeno in termini indiziari la domanda attorea.
Del pari, con riferimento alle matrici degli assegni di seguito indicate non vi è alcuna prova certa dell'addebito delle relative somme sui conti correnti intestati alle attrici, atteso che non risultano addebitate nell'unico estratto conto prodotto dalle attrici: a) n.
081226911-12 del 2.12.2005 dell'importo di euro 60.500,00; b) n. 081226912-00 del
21.09.2006dell'importo di euro 30.800,00; c) n. 3599820002-12 del 17.04.2012 dell'importo di euro 5.000,00; d) n. 3599820007-04 del 3.01.2013 dell'importo di euro
3.000,00.
Devono essere, parimenti, esclusi gli assegni nn. 081226911-12 (recante la data del
2.12.2015 e la somma di euro 60.500,00), 081226912-00 (recante la data del 21.09.2006
e la somma di euro 30.800,00), 081226913-01 (recante la data del 26.05.2008 e la somma di euro 29.900,00) e 101017254-00 (recante la data del 27.05.2009 e la somma di euro 5.511,09), tutti intestati a tale “ ”, soggetto non riconducile né Persona_1
alla figura del consulente finanziario né all'istituto di credito RO
In proposito risulta assolutamente carente, oltre alla prova dell'effettivo addebito sul conto corrente di parte delle somme, anche solo in forma di allegazione la circostanza secondo cui il rilascio dei titoli intestati al possa essere stato conseguenza Per_1
dell'indicazione del CP_1
In definitiva, dunque, alla luce del materiale probatorio prodotto e dell'istruttoria svolta,
i danni patrimoniali invocati da e devono essere Parte_1 Parte_2
15 quantificati nella minor somma di € 233.428,45, con conseguente condanna di e della al pagamento in via solidale tra RO RO
loro della suddetta somma.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali.
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995
n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici ISTAT. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dei singoli addebiti sul conto, e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici
ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Deve essere, infine, accolta la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale c.d. trasversale da nei confronti di la cui RO Controparte_6
condotta ha cagionato i danni nel presente giudizio riconosciuti sussistenti e non avendo il convenuto svolto al riguardo alcuna contestazione.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico solidale tra i convenuti e e sono RO RO
liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dello svolgimento delle prove orali, del valore del giudizio relativo al decisum (scaglione 52.001,00 - €
260.000,00).
Le spese seguono la soccombenza anche nell'ambito del rapporto processuale tra e la con conseguente condanna del RO RO
convenuto al pagamento in favore dell'istituto di credito.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
3471/2022 R.G., così provvede:
a) in parziale accoglimento delle domande spiegate da e Parte_1
accerta e dichiara la responsabilità di e di Parte_2 RO [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le attività RO
commesse dal proprio promotore finanziario in danno delle attrici e, per l'effetto, condanna i convenuti in via solidale tra loro al pagamento della somma di euro
233.428,45 in favore delle attrici, oltre interessi come in motivazione;
b) condanna e la al pagamento in RO RO
solido delle spese di lite in favore di e , che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed euro 1.241,00 per spese vive;
c) in accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla RO
condanna a tenere indenne la suddetta compagine societaria
[...] RO
dal pagamento di tutte le somme oggetto di condanna di cui ai precedenti punti;
d) condanna al pagamento in favore della RO RO
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge ed €
1.214,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 27 gennaio 2024
Il GIUDICE
dott. Augusto Salustri
17