TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/09/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1663/2024
Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1663/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giampaolo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 pore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
- avvisi di addebito - prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90028164 08/000, notificata dall' in data 23/04/2024 Controparte_2
(doc. n. 1 allegato al ricorso), relativamente e limitatamente ai seguenti titoli esecutivi in essa riportati:
i) avviso di addebito n. 33020160000384805000 dell'importo di € 2.764,49, notificato in data 12/05/2016;
ii) avviso di addebito n. 33020160001811442000, dell'importo di € 2.738,68, notificato in data 14/11/2016;
iii) avviso di addebito n. 33020170000576848000, dell'importo di € 5.501,64, notificato in data 27/09/2017.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti riportati negli atti opposti.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995) della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
03020249002816408000, limitatamente agli avvisi di addebito sopra specificati (sub i), ii) e iii)).
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite.
2.1. In via subordinata istruttoria, l' ha chiesto che venga CP_1 ordinato ex art. 210 c.p.c. all' la Controparte_3 produzione in giudizio di tutti gli atti di diffida, messa in mora o, comunque, aventi valore di interruzione del termine prescrizionale, notificati all'opponente per i crediti di cui agli AVA opposti.
3. All'udienza del 10/04/2025 (svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter cod. proc. civ.) fissata per la discussione della causa, in accoglimento dell'istanza istruttoria, avanzata dall' , di CP_1 emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., questo
Giudicante ordinava all' la Controparte_4 produzione in giudizio di tutti gli eventuali atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi di addebito oggetto di impugnazione (oppure una dichiarazione di inesistenza nel caso in cui non fosse rinvenuta alcuna interruzione), fissando l'udienza odierna (dell'11/09/2025) per verificare l'esito di quanto disposto.
4. Con nota di deposito del 23/04/2025, l'Ente previdenziale resistente ha prodotto la dichiarazione resa dall'interpellato
[...]
a tenor della quale “in riferimento all'Ordinanza resa nel CP_5 procedimento RG 1663/2024 e dalle verifiche eseguite sulle cartelle indicate, si conferma che non è presente alcun atto interruttivo della prescrizione al di fuori dell'atto impugnato” (si veda la mail in formato .eml allegata alla nota di deposito citata).
5. Atteso quanto sin qui esposto e documentato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
6. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (Ente previdenziale titolare delle pretese CP_1 creditorie) atteso che la domanda (accertamento della
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
prescrizione) attiene al merito della pretesa creditoria (in tal caso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 7514/2022, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore).
Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ.
6.1. Ne consegue, altresì, che i rilievi sollevati dall' circa la CP_1 tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 (art. 24) o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione, devono essere disattesi.
Difatti, l'azione spiegata nei confronti dell' , essendo CP_1 finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione (all'esecuzione) ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
7. Ciò premesso, si rileva come, sulla scorta della dichiarazione resa dall' , non siano stati posti in essere atti Controparte_5 interruttivi della prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito opposti sopra elencati (sub i), ii) e iii)), successivamente alla loro notificazione (che è avvenuta effettivamente nelle date indicate nell'intimazione di pagamento: si vedano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte dall' nella cartella CP_1 compressa .zip - doc. n.
2 - allegata alla memoria di costituzione).
La notifica più recente (dell'AVA sub iii)) risale, infatti, al
27/09/2017, sicché, pur considerando i 311 giorni di sospensione disposta dalla legge per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la prescrizione è maturata in data 04/08/2023 (27/09/2022 + 311
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
giorni), ben prima della notifica dell'intimazione oggetto di causa
(notificata il 23/04/2024: si veda l'ultima pagina del doc. n. 1 allegato al ricorso, riproducente la relazione di notificazione), giunta al destinatario a prescrizione già ampiamente compiuta.
7.1. A fortiori sono prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito sub i) e ii), in quanto notificati in date antecedenti a quello sub iii).
8. Né è applicabile, al fine di escludere la maturazione della prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito in esame,
l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 (invocato da parte resistente), che ha disposto (esclusivamente) la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all “in scadenza” nel periodo dall'8 Controparte_6 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, i crediti sottesi agli avvisi di addebito in esame non erano “in scadenza” in detto periodo, ma erano già ampiamente scaduti, essendo detti avvisi stati notificati - come detto – negli anni 2016-2017 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Il contribuente avrebbe, quindi, dovuto effettuare il versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio 2021
(i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37, comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre
(quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo
2020 - 31 agosto 2021). Accedendo all'interpretazione dell' , tale disposizione non avrebbe senso alcuno e sarebbe CP_1 una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_1
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (consentendo di pagare, senza sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro,
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovute all dal ricorrente le CP_1 Parte_1 somme sottese agli avvisi di addebito n.
33020160000384805000, n. 33020160001811442000 e n.
33020170000576848000, essendo i relativi crediti prescritti;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che CP_1 si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Francesco Giampaolo.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8
Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1663/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giampaolo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 pore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
- avvisi di addebito - prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90028164 08/000, notificata dall' in data 23/04/2024 Controparte_2
(doc. n. 1 allegato al ricorso), relativamente e limitatamente ai seguenti titoli esecutivi in essa riportati:
i) avviso di addebito n. 33020160000384805000 dell'importo di € 2.764,49, notificato in data 12/05/2016;
ii) avviso di addebito n. 33020160001811442000, dell'importo di € 2.738,68, notificato in data 14/11/2016;
iii) avviso di addebito n. 33020170000576848000, dell'importo di € 5.501,64, notificato in data 27/09/2017.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti riportati negli atti opposti.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995) della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
03020249002816408000, limitatamente agli avvisi di addebito sopra specificati (sub i), ii) e iii)).
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite.
2.1. In via subordinata istruttoria, l' ha chiesto che venga CP_1 ordinato ex art. 210 c.p.c. all' la Controparte_3 produzione in giudizio di tutti gli atti di diffida, messa in mora o, comunque, aventi valore di interruzione del termine prescrizionale, notificati all'opponente per i crediti di cui agli AVA opposti.
3. All'udienza del 10/04/2025 (svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter cod. proc. civ.) fissata per la discussione della causa, in accoglimento dell'istanza istruttoria, avanzata dall' , di CP_1 emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., questo
Giudicante ordinava all' la Controparte_4 produzione in giudizio di tutti gli eventuali atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi di addebito oggetto di impugnazione (oppure una dichiarazione di inesistenza nel caso in cui non fosse rinvenuta alcuna interruzione), fissando l'udienza odierna (dell'11/09/2025) per verificare l'esito di quanto disposto.
4. Con nota di deposito del 23/04/2025, l'Ente previdenziale resistente ha prodotto la dichiarazione resa dall'interpellato
[...]
a tenor della quale “in riferimento all'Ordinanza resa nel CP_5 procedimento RG 1663/2024 e dalle verifiche eseguite sulle cartelle indicate, si conferma che non è presente alcun atto interruttivo della prescrizione al di fuori dell'atto impugnato” (si veda la mail in formato .eml allegata alla nota di deposito citata).
5. Atteso quanto sin qui esposto e documentato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
6. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (Ente previdenziale titolare delle pretese CP_1 creditorie) atteso che la domanda (accertamento della
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
prescrizione) attiene al merito della pretesa creditoria (in tal caso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 7514/2022, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore).
Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ.
6.1. Ne consegue, altresì, che i rilievi sollevati dall' circa la CP_1 tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 (art. 24) o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione, devono essere disattesi.
Difatti, l'azione spiegata nei confronti dell' , essendo CP_1 finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione (all'esecuzione) ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
7. Ciò premesso, si rileva come, sulla scorta della dichiarazione resa dall' , non siano stati posti in essere atti Controparte_5 interruttivi della prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito opposti sopra elencati (sub i), ii) e iii)), successivamente alla loro notificazione (che è avvenuta effettivamente nelle date indicate nell'intimazione di pagamento: si vedano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte dall' nella cartella CP_1 compressa .zip - doc. n.
2 - allegata alla memoria di costituzione).
La notifica più recente (dell'AVA sub iii)) risale, infatti, al
27/09/2017, sicché, pur considerando i 311 giorni di sospensione disposta dalla legge per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la prescrizione è maturata in data 04/08/2023 (27/09/2022 + 311
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
giorni), ben prima della notifica dell'intimazione oggetto di causa
(notificata il 23/04/2024: si veda l'ultima pagina del doc. n. 1 allegato al ricorso, riproducente la relazione di notificazione), giunta al destinatario a prescrizione già ampiamente compiuta.
7.1. A fortiori sono prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito sub i) e ii), in quanto notificati in date antecedenti a quello sub iii).
8. Né è applicabile, al fine di escludere la maturazione della prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito in esame,
l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 (invocato da parte resistente), che ha disposto (esclusivamente) la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all “in scadenza” nel periodo dall'8 Controparte_6 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, i crediti sottesi agli avvisi di addebito in esame non erano “in scadenza” in detto periodo, ma erano già ampiamente scaduti, essendo detti avvisi stati notificati - come detto – negli anni 2016-2017 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Il contribuente avrebbe, quindi, dovuto effettuare il versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio 2021
(i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37, comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre
(quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo
2020 - 31 agosto 2021). Accedendo all'interpretazione dell' , tale disposizione non avrebbe senso alcuno e sarebbe CP_1 una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_1
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (consentendo di pagare, senza sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro,
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 1663/2024
ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovute all dal ricorrente le CP_1 Parte_1 somme sottese agli avvisi di addebito n.
33020160000384805000, n. 33020160001811442000 e n.
33020170000576848000, essendo i relativi crediti prescritti;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che CP_1 si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Francesco Giampaolo.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8