Art. 10. Pagamento delle vincite 1. Il pagamento delle scommesse vincenti e' effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non puo' procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non puo' procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali e' indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, e' riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.
2. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove e' stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.
2. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove e' stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.