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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12758/2023 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Giuliana Parte_1 P.IVA_1
Marchesi e Francesco Pensato, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore
Email_1
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio degli avv.ti Silvio Pellegrini e Marco Sandri, elettivamente C.F._2 domiciliati in Modena, c.so Vittorio Emanuele n. 22, presso lo studio dell'avv. Pellegrini
CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di PC telematicamente depositati. Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale circa la eventuale rilevanza penale degli atti e fatti censurati con il presente atto ad ogni effetto di legge - come da avviso ex art.415bis c.p.p. depositato il 19 luglio 2024 - dichiarare gli amministratori della fallita CP_2
e responsabili della violazione delle norme e principi di condotta stabiliti anche dagli
[...] Controparte_1 artt.2426 ss, 2475ter, 2476 VI co., 2478bis 2482ter, 2484, 2485, 2486, 2487, 2489, 2490, 2491, 2497, 2497ter, 2394, e comunque 2043 e 2055 cod. civ., per le ragioni illustrate e documentate in atti;
conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i predetti ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ. e 146 R.D.267/1942, in via solidale fra loro, ciascuno per quanto di ragione ed entro i limiti legalmente dovuti, occorrendo in via equitativa, a risarcire al tutti i danni subiti dai creditori Parte_2 della fallita sino ad € 500.000, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E SALVO GRAVAME Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale circa la eventuale rilevanza penale degli atti e fatti censurati con il presente atto ad ogni effetto di legge - come da avviso ex art.415bis c.p.p. depositato il 19 luglio 2024 - dichiarare gli amministratori della fallita e responsabili della Controparte_2 Controparte_1 violazione delle norme e principi di condotta stabiliti anche dagli artt.2426 ss, 2475ter, 2476 VI co., 2478bis 2482ter, 2484, 2485, 2486, 2487, 2489, 2490, 2491, 2497, 2497ter, 2394, e comunque 2043 e 2055 cod. civ., per le ragioni illustrate e documentate in atti;
conseguentemente ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ. e 146 R.D.267/1942, dichiarare tenuto e condannare a pagare Controparte_2 la somma di € 225.000 e la somma di € 102.000, in via solidale fra loro sino a concorrenza Controparte_1 del minore importo di € 102.000, occorrendo in via equitativa, a favore del a titolo di Parte_2 risarcimento del danno subito dai creditori della fallita, entrambi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Ferma, occorrendo, l'istanza di esibizione di cui alla II e III memoria ex art.171ter cod. proc. civ. In ogni caso, con spese della CTU, spese e onorari di difesa anche tecnica del interamente e solidalmente a carico dei convenuti predetti”. Parte_2
Per e Controparte_1 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - rigettare tutte le domande spiegate dalla difesa del nei confronti di e in quanto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 destituite di qualsiasi fondamento. - Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona del Parte_1 curatore dott. conveniva ed il figlio Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 per sentirli dichiarare responsabili, quali ex amministratore della fallita, del compimento di atti di mala gestio in danno della società ed ottenere il risarcimento dei danni subiti, Parte_1 quantificati in € 2.800.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia.
In particolare, parte attrice esponeva che: i) la società operante nella gestione di negozi Parte_1 di abbigliamento soprattutto in affiliazione con il Gruppo Benetton, era stata costituita nel 1996 con capitale sociale di L. 20.000.000 suddiviso tra la (0,05%) ed il (99,95%), ii) in CP_1 CP_2 particolare, la aveva rivestito la carica di AU della società dal 1996 al 2015 e quella di CP_1
Presidente del CDA dal 2015 al 2019 mentre il era stato consigliere e vicepresidente del CP_2
CDA dal 2015 al 2019 per poi divenire AU nel giugno 2019, iii) i bilanci della società avevano sempre comprovato perdite o utili assai modesti fino a quando, nel 2017, si verificava la perdita del capitale sociale, iv) i convenuti continuavano ad operare fino al 2021 concorrendo ad impoverire il patrimonio della società, che veniva dichiarata fallita l'11 marzo 2022 con sentenza del Tribunale di Modena.
Con unitaria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 12.12.23 si costituivano in giudizio i quali contestavano, in fatto e Controparte_1 Controparte_2 in diritto, ogni allegazione e deduzione avversaria e domandavano il rigetto della domanda.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 29.02.24 il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. Con provvedimento fuori udienza del 03.03.24 rigettava l'istanza di ordine di esibizione proposta dal attore ed ammetteva Parte_1
CTU contabile affidando l'incarico alla dott.ssa Persona_2
Acquisita la relazione peritale, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. Il comunicava Parte_1 esser venuti meno i presupposti dell'originaria ammissione al PSS ex art. 14 TUSG, depositando provvedimento del G.D.. Infine, all'udienza del 03.07.25 (tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, la domanda formulata da parte attrice sia meritevole di accoglimento.
2.1 Sulla responsabilità per mala gestio dei convenuti CP_1 CP_2
Il attore ha agito nei confronti degli ex amministratori della società Parte_1 Parte_1 CP_1
e in forza della legittimazione attribuitagli dall'art.146 L.F. a tutela delle ragioni dei CP_2 creditori sociali, in capo ai quali sussiste, infatti, così come per la società ed i soci, il diritto ad agire a tutela del patrimonio sociale ex artt. 2476/2486/2394 e comunque ex artt.2043 e 2055 c.c.
In particolare, il lamenta il compimento da parte di e ciascuno per il Parte_1 CP_1 CP_2 periodo in cui ha rivestito la carica di AU di di diversi atti di non corretta gestione Parte_1 societaria quantificando il danno complessivamente subito in € 2.800.000,00.
L'addebito principale consiste nell'aver concorso ad impoverire il patrimonio della fallita dopo la perdita del capitale sociale, sul presupposto che lo stesso si sarebbe verificato già durante l'esercizio 2017. A tal proposito, infatti, parte attrice richiama il contenuto della dichiarazione resa dallo stesso n sede di audizione da parte del Curatore in data 23 marzo 2022 ove si legge che il capitale CP_2 di era andato perduto nel 2017 quando si era creata disparità tra costi e ricavi (v. doc. 28 pag. Pt_1
1 parte attrice).
Diversamente, facendo leva sulla ritrattazione della dichiarazione resa dal con e-mail CP_2 indirizzata al Curatore del 28 marzo 2022 (v. doc. 4 parte convenuta), parte convenuta colloca temporalmente la perdita del capitale sociale all'esercizio 2021.
La CTU nominata dott.ssa è stata chiamata, tra l'altro, ad accertare la data di effettiva Persona_2 sopravvenuta perdita del capitale sociale di ovvero la fondatezza dell'addebito mosso Parte_1 dal . Parte_1
La relazione redatta dalla CTU, dalla quale non si ha ragione di discostarsi in quanto chiara, precisa, esaustiva ed immune da vizi logici, ha constatato come la perdita del capitale sociale di Parte_1 si sia verificata, addirittura, nell'esercizio sociale 2012, prevalentemente in ragione di una sottocapitalizzazione iniziale e di mancanza di remuneratività dell'impresa, che aveva quasi sempre chiuso i bilanci in pareggio o leggeri utili o perdite..
In particolare comunque viene dato dalla relazione decisivo rilievo al fatto che non vi sia evidenza contabile del debito verso soci per finanziamenti ricevuti, asseritamente eseguiti dal 2010 in poi, pari ad euro 223.238 infatti (pag. 25 CTU, cfr. tabella di cui alla nota 7), evidenza che poteva e doveva comunque risultare (o era acquisibile) dalla documentazione contabile e bancaria almeno dell'ultimo decennio.
“Tali versamenti infatti non sono stati documentati6 e nella relazione del C.T. di parte convenuta
(All. 6) non risultano indicati versamenti effettuati dai soci in favore della società in epoca successiva al 2005. Si può quindi concludere che i versamenti soci degli anni 2010, 2013, 2014 e 2016 non siano stati effettuati e che pertanto il capitale sociale, già andato integralmente perduto nel 2012 come emerge dai bilanci approvati, non sia più stato ricostituito, e si sia poi mantenuto negativo fino al fallimento”.
In sostanza il PN si è formalmente mantenuto positivo dal 2012 in avanti solo perché risultavano dai bilanci poste per finanziamenti soci di cui non vi è invece alcuna evidenza documentale. Elidendo detta voce il PN “accertato” rimane stabilmente negativo.
Ed invero, a pag. 34 della relazione, si legge che “la redazione dei bilanci della successivi Parte_1 al 31 dicembre 2012 richiederebbe rettifiche di funzionamento e di liquidazione, risultando già perduto a detta data il capitale sociale, e non risultando esso successivamente ricostituito”. Tale accertamento costituisce il presupposto per la violazione dell'art. 2486 c.c., che, al primo comma, prescrive che, al verificarsi di una causa di scioglimento, ovvero, nel caso di specie, quella di cui all'art. 2484 n. 4) c.c., gli amministratori conservino sì poteri gestori, ma ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
dunque, è a decorrere dalla chiusura dell'esercizio 2012 che la società, e per essa gli amministratori e avrebbe dovuto CP_1 CP_2 mettere a punto un piano di risoluzione della crisi e proseguire l'attività di impresa in ottica meramente conservativa
Diversamente, dalle risultanze di causa si evince come la società abbia proseguito nella sua attività ordinaria fino all'esercizio 2022, senza rilevare in modo tempestivo l'intervenuta perdita del capitale sociale. Anzi, la a fatto più volte ricorso al credito bancario (v. docc. 9- 11 parte attrice) Parte_1
e a finanziamenti e sussidi statali (v. docc.13.a, 13.b, 13.c, 13.d, 14 parte attrice), aperto numerosi punti vendita e assunto dipendenti, nonché deliberato a favore di crescenti e l'uso Parte_3 di un'auto di grossa cilindrata che non vi è evidenza sia stata configurata come benefit.
Così fino al 2022. Infatti, solo con verbale assembleare del 28.02.22 lo stesso AU di aveva Pt_1 dato atto che non erano disponibili le risorse necessarie per pagare i creditori e aveva autorizzato sé stesso a depositare istanza di fallimento in proprio, accolta dal Tribunale di Modena con sent. n.
22/2022
Ne consegue che gli ex amministratori di a far data dal 2012 fino Parte_1 CP_1 CP_2 alla presentazione dell'istanza di fallimento, hanno operato in contrasto con la previsione di cui all'art. 2486 c.c. e concorso ad aggravare l'esposizione debitoria della società depauperandone il patrimonio fino alla dichiarazione di fallimento.
2.2 Sul risarcimento del danno
Per quanto concerne la pretesa risarcitoria avanzata dal Fallimento attore deve osservarsi che la CTU ha correttamente ritenuto non praticabile una specifica individuazione ed accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta di mala gestio imputabile ai convenuti in ragione della incompletezza della documentazione contabile a disposizione e, in particolare, della mancata acquisizione delle schede contabili anteriori all'anno 2019.
Significativa è anche l'inattendibilità dei dati contabili inerenti le rimanenze nel corso degli esercizi:
Sotto questo profilo il ha evidenziato le discrepanze anche formali tra i dati esposti Parte_1 nei bilanci (pag. 7- 8 citazione) 1 e tali carenze sono state confermate dalla CTU(pag. 27 e ss.) laddove si nota che “Dall'analisi dei bilanci emerge che fin dal 2009 si assiste ad un incremento del valore delle rimanenze, non solo in valore assoluto ma anche in percentuale sull'attivo di bilancio (che passa dal
45% circa del 2009 al 70% circa del 2020).Nel bilancio chiuso al 31.12.2012, di poco più di un milione di euro di attivo, quasi 600.00 euro sono rimanenze. A fronte di dette rimanenze, si trovano un patrimonio netto negativo e un indebitamento di poco meno di un milione di euro, quasi due terzi dei quali sono debiti a breve. Il peso delle rimanenze sull'attivo aumenta progressivamente: nel bilancio 2014 esse superano il milione di euro a fronte di un totale attivo di 1,58 milioni. A far tempo dal 2016, esse rappresentano una percentuale dell'attivo di bilancio sempre superiore al 70%....Tutti
i metodi di valutazione delle rimanenze di magazzino prevedono una precisa quantificazione dei beni rimasti a magazzino al termine dell'esercizio e tutti, ad eccezione del costo medio ponderato, che non appare appropriato per il settore dell'abbigliamento in cui i beni sono “soggetti ad una rapidissima obsolescenza”, l'identificazione della data di acquisto dei beni. Nel caso in questione, invece, non risulta al termine dell'esercizio fossero effettuati inventari delle rimanenze finali di magazzino, né attraverso controlli fisici dell'esistenza dei beni, né attraverso un sistema di controllo interno. Pur potendosi ritenere che la valorizzazione delle rimanenze non fosse effettuata secondo le previsioni dei corretti principi contabili, non è tecnicamente possibile pervenire alla quantificazione del conseguente aggravamento del dissesto”
Non scalfiscono dette conclusioni le spiegazioni citate dal della ex dipendente Parte_1
(sempre pag. 7 citazione) o quelle della difesa dei convenuti inerenti il dedotto particolare Parte_4 meccanismo di rotazione del magazzino (da ultimo pag. 5 e ss. comparsa conclusionale) : stante il peso conferito nei bilanci alla detta appostazione, tanto più sarebbe stato necessaria la dovuta specificazione negli inventari del numero e del valore dei colli e del criterio utilizzato per la valorizzazione;
la non verificabilità del dato numerico aggregato lo fa ritenere non attendibile, e non ricostruibile la contabilità in una sua parte fondamentale.
Pertanto, al fine della determinazione del quantum risarcibile, la CTU si è avvalsa della presunzione posta dall'art. 2486 c.c. nuovo testo, ma non quella inerente i cd. netti patrimoniali, applicabile anche ai giudizi in corso, che si collega ad un precedente filone giurisprudenziale (v. Cass. n. 9983/2017), bensì quella della differenza fra attivo e passivo poiché “All'esito della mancata acquisizione delle schede contabili riferite agli esercizi anteriori al 2019, non è tecnicamente possibile provvedere alla
colli a magazzino, anche a fronte del rapido deprezzamento per ragioni di moda. Nel libro inventari consegnato al Curatore in relazione agli anni 2016-2020 – neppure rilegato - risultano riportati soli i bilanci di esercizio e nessun dettaglio che giustifichi le quantità imponenti di capi che sarebbero rimasti invenduti alla fine di ogni esercizio … Assumendo l'esercizio 2017, le rimanenze iniziali assommano al saldo 2016 di € 2.470.487 e, dopo acquisti di merci in corso d'anno per € 3.388.430 e vendite in corso d'anno per € 6.041.860, chiudono con un saldo finale di € 2.645.338 inspiegabilmente superiore al saldo iniziale di € 2.470.487, senza alcun tipo di informazione e dettaglio illustrativo e giustificativo. Identiche considerazioni si possono ripetere per gli altri esercizi.”
riclassificazione dei bilanci riferiti a detti esercizi e conseguentemente a quelli successivi, e alla quantificazione del danno liquidabile quale “differenza dei netti patrimoniali rettificati”, e pertanto esso sarà individuato in via equitativa con il criterio residuale del “deficit patrimoniale” (la differenza tra attivo e passivo della procedura). “(pag. 26 CTU)
In applicazione del detto criterio (differenza fra attivo e passivo) , ritenuto correttamente applicabile al caso di specie, la CTU ha dunque concluso che “il danno liquidabile quale differenza tra attivo e passivo accertato nella sede fallimentare, entro il limite del petitum attoreo di € 2.800.000, è pari al petitum stesso, di € 2.800.000, riferibile a entrambi i convenuti” (v. risposta ai quesiti nn. 2 e 3 di cui a pag. 11 ss. relazione di CTU ), ossia nei limiti dell'originaria domanda del , Parte_1 essendo la differenza fra attivo e passivo almeno di - 4.981.996,89 .
A tal proposito, tuttavia, giova rammentare che la pretesa originariamente formulata dal Parte_1 per la somma di € 2.800.000,00 è stata dallo stesso ridotta in sede di PC ad € 500.000,00, somma oltre la quale ,il Collegio non può pronunciarsi.
Per quanto concerne, poi, la ripartizione interna delle quote di responsabilità tra CP_1 CP_2 deve ritenersi che la stessa non sia praticabile difformemente dalla presunzione di cui all'art. 2055 (e
1298) c.c. Ed invero, a pag. 32 della relazione di CTU si legge “avendo la sottoscritta fissato la risalenza della perdita del capitale sociale della società e di conseguente scioglimento della s.r.l. ad epoca non successiva all'esercizio 2012, essendo ascrivibile alla convenuta la prosecuzione CP_1 dell'attività della società dallo scioglimento “di fatto” avvenuto nel 2012 fino alla metà del 2019, non essendo possibile per le ragioni più sopra indicate verificare l'entità dell'aggravamento del dissesto in ciascuna delle annualità in cui si è prodotto ed entro i termini in cui sono rimasti in carica
i convenuti, ed essendo quindi il danno quantificabile solo in via equitativa, si ritiene che il danno liquidabile, qui ridotto nei limiti della pretesa fatta valere in giudizio dal Curatore ad € 2.800.000, sia riferibile ad entrambi i convenuti”.
Ne consegue, dunque, la condanna di risarcire, in via solidare, al la CP_1 CP_2 Parte_1 somma di € 500.000,00 con quote da presumersi, nella ripartizione interna, eguali.
Non può essere invece seguita l'ipotesi “subordinata” della CTU, fondata sulla sola operazione “ che riguarda la verifica della responsabilità relative alla singola operazione di rinuncia al credito dei soci per finanziamenti infruttiferi di € 223.227,79 deliberata in data 29.12.2018”, poiché non prende in considerazione il complesso di circostanze sopra evidenziato e, in sintesi, la complessiva inattendibilità delle scritture contabili. Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, all'importo sopra indicato di €
500.000,00 devono essere applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto causativo del danno - da individuarsi nel 31.12.12 (data di chiusura dell'esercizio in cui si è verificata la perdita del capitale sociale) - sino alla pubblicazione del presente provvedimento e gli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.
3. Spese di lite
Il Fallimento attore ha comunicato, con nota di deposito del 25.06.25, la sopravvenuta revoca del beneficio di cui all'art. 144 TUSG originariamente previsto.
Pertanto, per quel che concerne le spese di lite, le stesse vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico dei convenuti e in favore del , come da dispositivo, ai Parte_1 sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum.
Infine, anche le spese di CTU vanno poste definitamente e integralmente a carico di e CP_1 in solido con il , e liquidate come da separato decreto. CP_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di e per Controparte_1 Controparte_2 mala gestio ex art. 2486 c.c. della società Parte_1
CONDANNA, per l'effetto, e a risarcire, in solido, a Controparte_1 Controparte_2
a somma di € 500.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal Parte_1 dì del dovuto al saldo;
CONDANNA e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 Controparte_2 di che liquida in € 22.000 per compensi di avvocato, oltre spese Parte_1 generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge;
PONE definitivamente e integralmente a carico di e le Controparte_1 Controparte_2 spese di CTU., liquidate come da separato decreto. in solido con nei Parte_1 confronti della CTU. Bologna, 16 luglio 2025
Il Pres. rel. est. Michele Guernelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ Le rimanenze, costituite dai capi di abbigliamento invenduti, risultano iscritte nei bilanci per importi sempre superiori ad € 2,5 milioni, in base al costo di acquisto, senza il supporto di alcun inventario riportante il numero e il valore dei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12758/2023 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Giuliana Parte_1 P.IVA_1
Marchesi e Francesco Pensato, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore
Email_1
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio degli avv.ti Silvio Pellegrini e Marco Sandri, elettivamente C.F._2 domiciliati in Modena, c.so Vittorio Emanuele n. 22, presso lo studio dell'avv. Pellegrini
CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di PC telematicamente depositati. Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale circa la eventuale rilevanza penale degli atti e fatti censurati con il presente atto ad ogni effetto di legge - come da avviso ex art.415bis c.p.p. depositato il 19 luglio 2024 - dichiarare gli amministratori della fallita CP_2
e responsabili della violazione delle norme e principi di condotta stabiliti anche dagli
[...] Controparte_1 artt.2426 ss, 2475ter, 2476 VI co., 2478bis 2482ter, 2484, 2485, 2486, 2487, 2489, 2490, 2491, 2497, 2497ter, 2394, e comunque 2043 e 2055 cod. civ., per le ragioni illustrate e documentate in atti;
conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i predetti ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ. e 146 R.D.267/1942, in via solidale fra loro, ciascuno per quanto di ragione ed entro i limiti legalmente dovuti, occorrendo in via equitativa, a risarcire al tutti i danni subiti dai creditori Parte_2 della fallita sino ad € 500.000, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E SALVO GRAVAME Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale circa la eventuale rilevanza penale degli atti e fatti censurati con il presente atto ad ogni effetto di legge - come da avviso ex art.415bis c.p.p. depositato il 19 luglio 2024 - dichiarare gli amministratori della fallita e responsabili della Controparte_2 Controparte_1 violazione delle norme e principi di condotta stabiliti anche dagli artt.2426 ss, 2475ter, 2476 VI co., 2478bis 2482ter, 2484, 2485, 2486, 2487, 2489, 2490, 2491, 2497, 2497ter, 2394, e comunque 2043 e 2055 cod. civ., per le ragioni illustrate e documentate in atti;
conseguentemente ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ. e 146 R.D.267/1942, dichiarare tenuto e condannare a pagare Controparte_2 la somma di € 225.000 e la somma di € 102.000, in via solidale fra loro sino a concorrenza Controparte_1 del minore importo di € 102.000, occorrendo in via equitativa, a favore del a titolo di Parte_2 risarcimento del danno subito dai creditori della fallita, entrambi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Ferma, occorrendo, l'istanza di esibizione di cui alla II e III memoria ex art.171ter cod. proc. civ. In ogni caso, con spese della CTU, spese e onorari di difesa anche tecnica del interamente e solidalmente a carico dei convenuti predetti”. Parte_2
Per e Controparte_1 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - rigettare tutte le domande spiegate dalla difesa del nei confronti di e in quanto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 destituite di qualsiasi fondamento. - Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona del Parte_1 curatore dott. conveniva ed il figlio Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 per sentirli dichiarare responsabili, quali ex amministratore della fallita, del compimento di atti di mala gestio in danno della società ed ottenere il risarcimento dei danni subiti, Parte_1 quantificati in € 2.800.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia.
In particolare, parte attrice esponeva che: i) la società operante nella gestione di negozi Parte_1 di abbigliamento soprattutto in affiliazione con il Gruppo Benetton, era stata costituita nel 1996 con capitale sociale di L. 20.000.000 suddiviso tra la (0,05%) ed il (99,95%), ii) in CP_1 CP_2 particolare, la aveva rivestito la carica di AU della società dal 1996 al 2015 e quella di CP_1
Presidente del CDA dal 2015 al 2019 mentre il era stato consigliere e vicepresidente del CP_2
CDA dal 2015 al 2019 per poi divenire AU nel giugno 2019, iii) i bilanci della società avevano sempre comprovato perdite o utili assai modesti fino a quando, nel 2017, si verificava la perdita del capitale sociale, iv) i convenuti continuavano ad operare fino al 2021 concorrendo ad impoverire il patrimonio della società, che veniva dichiarata fallita l'11 marzo 2022 con sentenza del Tribunale di Modena.
Con unitaria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 12.12.23 si costituivano in giudizio i quali contestavano, in fatto e Controparte_1 Controparte_2 in diritto, ogni allegazione e deduzione avversaria e domandavano il rigetto della domanda.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 29.02.24 il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. Con provvedimento fuori udienza del 03.03.24 rigettava l'istanza di ordine di esibizione proposta dal attore ed ammetteva Parte_1
CTU contabile affidando l'incarico alla dott.ssa Persona_2
Acquisita la relazione peritale, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. Il comunicava Parte_1 esser venuti meno i presupposti dell'originaria ammissione al PSS ex art. 14 TUSG, depositando provvedimento del G.D.. Infine, all'udienza del 03.07.25 (tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, la domanda formulata da parte attrice sia meritevole di accoglimento.
2.1 Sulla responsabilità per mala gestio dei convenuti CP_1 CP_2
Il attore ha agito nei confronti degli ex amministratori della società Parte_1 Parte_1 CP_1
e in forza della legittimazione attribuitagli dall'art.146 L.F. a tutela delle ragioni dei CP_2 creditori sociali, in capo ai quali sussiste, infatti, così come per la società ed i soci, il diritto ad agire a tutela del patrimonio sociale ex artt. 2476/2486/2394 e comunque ex artt.2043 e 2055 c.c.
In particolare, il lamenta il compimento da parte di e ciascuno per il Parte_1 CP_1 CP_2 periodo in cui ha rivestito la carica di AU di di diversi atti di non corretta gestione Parte_1 societaria quantificando il danno complessivamente subito in € 2.800.000,00.
L'addebito principale consiste nell'aver concorso ad impoverire il patrimonio della fallita dopo la perdita del capitale sociale, sul presupposto che lo stesso si sarebbe verificato già durante l'esercizio 2017. A tal proposito, infatti, parte attrice richiama il contenuto della dichiarazione resa dallo stesso n sede di audizione da parte del Curatore in data 23 marzo 2022 ove si legge che il capitale CP_2 di era andato perduto nel 2017 quando si era creata disparità tra costi e ricavi (v. doc. 28 pag. Pt_1
1 parte attrice).
Diversamente, facendo leva sulla ritrattazione della dichiarazione resa dal con e-mail CP_2 indirizzata al Curatore del 28 marzo 2022 (v. doc. 4 parte convenuta), parte convenuta colloca temporalmente la perdita del capitale sociale all'esercizio 2021.
La CTU nominata dott.ssa è stata chiamata, tra l'altro, ad accertare la data di effettiva Persona_2 sopravvenuta perdita del capitale sociale di ovvero la fondatezza dell'addebito mosso Parte_1 dal . Parte_1
La relazione redatta dalla CTU, dalla quale non si ha ragione di discostarsi in quanto chiara, precisa, esaustiva ed immune da vizi logici, ha constatato come la perdita del capitale sociale di Parte_1 si sia verificata, addirittura, nell'esercizio sociale 2012, prevalentemente in ragione di una sottocapitalizzazione iniziale e di mancanza di remuneratività dell'impresa, che aveva quasi sempre chiuso i bilanci in pareggio o leggeri utili o perdite..
In particolare comunque viene dato dalla relazione decisivo rilievo al fatto che non vi sia evidenza contabile del debito verso soci per finanziamenti ricevuti, asseritamente eseguiti dal 2010 in poi, pari ad euro 223.238 infatti (pag. 25 CTU, cfr. tabella di cui alla nota 7), evidenza che poteva e doveva comunque risultare (o era acquisibile) dalla documentazione contabile e bancaria almeno dell'ultimo decennio.
“Tali versamenti infatti non sono stati documentati6 e nella relazione del C.T. di parte convenuta
(All. 6) non risultano indicati versamenti effettuati dai soci in favore della società in epoca successiva al 2005. Si può quindi concludere che i versamenti soci degli anni 2010, 2013, 2014 e 2016 non siano stati effettuati e che pertanto il capitale sociale, già andato integralmente perduto nel 2012 come emerge dai bilanci approvati, non sia più stato ricostituito, e si sia poi mantenuto negativo fino al fallimento”.
In sostanza il PN si è formalmente mantenuto positivo dal 2012 in avanti solo perché risultavano dai bilanci poste per finanziamenti soci di cui non vi è invece alcuna evidenza documentale. Elidendo detta voce il PN “accertato” rimane stabilmente negativo.
Ed invero, a pag. 34 della relazione, si legge che “la redazione dei bilanci della successivi Parte_1 al 31 dicembre 2012 richiederebbe rettifiche di funzionamento e di liquidazione, risultando già perduto a detta data il capitale sociale, e non risultando esso successivamente ricostituito”. Tale accertamento costituisce il presupposto per la violazione dell'art. 2486 c.c., che, al primo comma, prescrive che, al verificarsi di una causa di scioglimento, ovvero, nel caso di specie, quella di cui all'art. 2484 n. 4) c.c., gli amministratori conservino sì poteri gestori, ma ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
dunque, è a decorrere dalla chiusura dell'esercizio 2012 che la società, e per essa gli amministratori e avrebbe dovuto CP_1 CP_2 mettere a punto un piano di risoluzione della crisi e proseguire l'attività di impresa in ottica meramente conservativa
Diversamente, dalle risultanze di causa si evince come la società abbia proseguito nella sua attività ordinaria fino all'esercizio 2022, senza rilevare in modo tempestivo l'intervenuta perdita del capitale sociale. Anzi, la a fatto più volte ricorso al credito bancario (v. docc. 9- 11 parte attrice) Parte_1
e a finanziamenti e sussidi statali (v. docc.13.a, 13.b, 13.c, 13.d, 14 parte attrice), aperto numerosi punti vendita e assunto dipendenti, nonché deliberato a favore di crescenti e l'uso Parte_3 di un'auto di grossa cilindrata che non vi è evidenza sia stata configurata come benefit.
Così fino al 2022. Infatti, solo con verbale assembleare del 28.02.22 lo stesso AU di aveva Pt_1 dato atto che non erano disponibili le risorse necessarie per pagare i creditori e aveva autorizzato sé stesso a depositare istanza di fallimento in proprio, accolta dal Tribunale di Modena con sent. n.
22/2022
Ne consegue che gli ex amministratori di a far data dal 2012 fino Parte_1 CP_1 CP_2 alla presentazione dell'istanza di fallimento, hanno operato in contrasto con la previsione di cui all'art. 2486 c.c. e concorso ad aggravare l'esposizione debitoria della società depauperandone il patrimonio fino alla dichiarazione di fallimento.
2.2 Sul risarcimento del danno
Per quanto concerne la pretesa risarcitoria avanzata dal Fallimento attore deve osservarsi che la CTU ha correttamente ritenuto non praticabile una specifica individuazione ed accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta di mala gestio imputabile ai convenuti in ragione della incompletezza della documentazione contabile a disposizione e, in particolare, della mancata acquisizione delle schede contabili anteriori all'anno 2019.
Significativa è anche l'inattendibilità dei dati contabili inerenti le rimanenze nel corso degli esercizi:
Sotto questo profilo il ha evidenziato le discrepanze anche formali tra i dati esposti Parte_1 nei bilanci (pag. 7- 8 citazione) 1 e tali carenze sono state confermate dalla CTU(pag. 27 e ss.) laddove si nota che “Dall'analisi dei bilanci emerge che fin dal 2009 si assiste ad un incremento del valore delle rimanenze, non solo in valore assoluto ma anche in percentuale sull'attivo di bilancio (che passa dal
45% circa del 2009 al 70% circa del 2020).Nel bilancio chiuso al 31.12.2012, di poco più di un milione di euro di attivo, quasi 600.00 euro sono rimanenze. A fronte di dette rimanenze, si trovano un patrimonio netto negativo e un indebitamento di poco meno di un milione di euro, quasi due terzi dei quali sono debiti a breve. Il peso delle rimanenze sull'attivo aumenta progressivamente: nel bilancio 2014 esse superano il milione di euro a fronte di un totale attivo di 1,58 milioni. A far tempo dal 2016, esse rappresentano una percentuale dell'attivo di bilancio sempre superiore al 70%....Tutti
i metodi di valutazione delle rimanenze di magazzino prevedono una precisa quantificazione dei beni rimasti a magazzino al termine dell'esercizio e tutti, ad eccezione del costo medio ponderato, che non appare appropriato per il settore dell'abbigliamento in cui i beni sono “soggetti ad una rapidissima obsolescenza”, l'identificazione della data di acquisto dei beni. Nel caso in questione, invece, non risulta al termine dell'esercizio fossero effettuati inventari delle rimanenze finali di magazzino, né attraverso controlli fisici dell'esistenza dei beni, né attraverso un sistema di controllo interno. Pur potendosi ritenere che la valorizzazione delle rimanenze non fosse effettuata secondo le previsioni dei corretti principi contabili, non è tecnicamente possibile pervenire alla quantificazione del conseguente aggravamento del dissesto”
Non scalfiscono dette conclusioni le spiegazioni citate dal della ex dipendente Parte_1
(sempre pag. 7 citazione) o quelle della difesa dei convenuti inerenti il dedotto particolare Parte_4 meccanismo di rotazione del magazzino (da ultimo pag. 5 e ss. comparsa conclusionale) : stante il peso conferito nei bilanci alla detta appostazione, tanto più sarebbe stato necessaria la dovuta specificazione negli inventari del numero e del valore dei colli e del criterio utilizzato per la valorizzazione;
la non verificabilità del dato numerico aggregato lo fa ritenere non attendibile, e non ricostruibile la contabilità in una sua parte fondamentale.
Pertanto, al fine della determinazione del quantum risarcibile, la CTU si è avvalsa della presunzione posta dall'art. 2486 c.c. nuovo testo, ma non quella inerente i cd. netti patrimoniali, applicabile anche ai giudizi in corso, che si collega ad un precedente filone giurisprudenziale (v. Cass. n. 9983/2017), bensì quella della differenza fra attivo e passivo poiché “All'esito della mancata acquisizione delle schede contabili riferite agli esercizi anteriori al 2019, non è tecnicamente possibile provvedere alla
colli a magazzino, anche a fronte del rapido deprezzamento per ragioni di moda. Nel libro inventari consegnato al Curatore in relazione agli anni 2016-2020 – neppure rilegato - risultano riportati soli i bilanci di esercizio e nessun dettaglio che giustifichi le quantità imponenti di capi che sarebbero rimasti invenduti alla fine di ogni esercizio … Assumendo l'esercizio 2017, le rimanenze iniziali assommano al saldo 2016 di € 2.470.487 e, dopo acquisti di merci in corso d'anno per € 3.388.430 e vendite in corso d'anno per € 6.041.860, chiudono con un saldo finale di € 2.645.338 inspiegabilmente superiore al saldo iniziale di € 2.470.487, senza alcun tipo di informazione e dettaglio illustrativo e giustificativo. Identiche considerazioni si possono ripetere per gli altri esercizi.”
riclassificazione dei bilanci riferiti a detti esercizi e conseguentemente a quelli successivi, e alla quantificazione del danno liquidabile quale “differenza dei netti patrimoniali rettificati”, e pertanto esso sarà individuato in via equitativa con il criterio residuale del “deficit patrimoniale” (la differenza tra attivo e passivo della procedura). “(pag. 26 CTU)
In applicazione del detto criterio (differenza fra attivo e passivo) , ritenuto correttamente applicabile al caso di specie, la CTU ha dunque concluso che “il danno liquidabile quale differenza tra attivo e passivo accertato nella sede fallimentare, entro il limite del petitum attoreo di € 2.800.000, è pari al petitum stesso, di € 2.800.000, riferibile a entrambi i convenuti” (v. risposta ai quesiti nn. 2 e 3 di cui a pag. 11 ss. relazione di CTU ), ossia nei limiti dell'originaria domanda del , Parte_1 essendo la differenza fra attivo e passivo almeno di - 4.981.996,89 .
A tal proposito, tuttavia, giova rammentare che la pretesa originariamente formulata dal Parte_1 per la somma di € 2.800.000,00 è stata dallo stesso ridotta in sede di PC ad € 500.000,00, somma oltre la quale ,il Collegio non può pronunciarsi.
Per quanto concerne, poi, la ripartizione interna delle quote di responsabilità tra CP_1 CP_2 deve ritenersi che la stessa non sia praticabile difformemente dalla presunzione di cui all'art. 2055 (e
1298) c.c. Ed invero, a pag. 32 della relazione di CTU si legge “avendo la sottoscritta fissato la risalenza della perdita del capitale sociale della società e di conseguente scioglimento della s.r.l. ad epoca non successiva all'esercizio 2012, essendo ascrivibile alla convenuta la prosecuzione CP_1 dell'attività della società dallo scioglimento “di fatto” avvenuto nel 2012 fino alla metà del 2019, non essendo possibile per le ragioni più sopra indicate verificare l'entità dell'aggravamento del dissesto in ciascuna delle annualità in cui si è prodotto ed entro i termini in cui sono rimasti in carica
i convenuti, ed essendo quindi il danno quantificabile solo in via equitativa, si ritiene che il danno liquidabile, qui ridotto nei limiti della pretesa fatta valere in giudizio dal Curatore ad € 2.800.000, sia riferibile ad entrambi i convenuti”.
Ne consegue, dunque, la condanna di risarcire, in via solidare, al la CP_1 CP_2 Parte_1 somma di € 500.000,00 con quote da presumersi, nella ripartizione interna, eguali.
Non può essere invece seguita l'ipotesi “subordinata” della CTU, fondata sulla sola operazione “ che riguarda la verifica della responsabilità relative alla singola operazione di rinuncia al credito dei soci per finanziamenti infruttiferi di € 223.227,79 deliberata in data 29.12.2018”, poiché non prende in considerazione il complesso di circostanze sopra evidenziato e, in sintesi, la complessiva inattendibilità delle scritture contabili. Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, all'importo sopra indicato di €
500.000,00 devono essere applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto causativo del danno - da individuarsi nel 31.12.12 (data di chiusura dell'esercizio in cui si è verificata la perdita del capitale sociale) - sino alla pubblicazione del presente provvedimento e gli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.
3. Spese di lite
Il Fallimento attore ha comunicato, con nota di deposito del 25.06.25, la sopravvenuta revoca del beneficio di cui all'art. 144 TUSG originariamente previsto.
Pertanto, per quel che concerne le spese di lite, le stesse vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico dei convenuti e in favore del , come da dispositivo, ai Parte_1 sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum.
Infine, anche le spese di CTU vanno poste definitamente e integralmente a carico di e CP_1 in solido con il , e liquidate come da separato decreto. CP_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di e per Controparte_1 Controparte_2 mala gestio ex art. 2486 c.c. della società Parte_1
CONDANNA, per l'effetto, e a risarcire, in solido, a Controparte_1 Controparte_2
a somma di € 500.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal Parte_1 dì del dovuto al saldo;
CONDANNA e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 Controparte_2 di che liquida in € 22.000 per compensi di avvocato, oltre spese Parte_1 generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge;
PONE definitivamente e integralmente a carico di e le Controparte_1 Controparte_2 spese di CTU., liquidate come da separato decreto. in solido con nei Parte_1 confronti della CTU. Bologna, 16 luglio 2025
Il Pres. rel. est. Michele Guernelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ Le rimanenze, costituite dai capi di abbigliamento invenduti, risultano iscritte nei bilanci per importi sempre superiori ad € 2,5 milioni, in base al costo di acquisto, senza il supporto di alcun inventario riportante il numero e il valore dei