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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
1270/2012 R.G.A.C. promossa
DA
in persona del curatore fallimentare Avv. Parte_1
Francesco Manduca, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Limardo, come da pro- cura in atti attore
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Belli, giusta procura in atti CP_1
convenuto ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sen- tenza , sulle conclusioni precisate dalle parti all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazio- ne scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha citato in giudizio al fine Parte_1 CP_1 di ottenere la revocazione, ai sensi dell'art 67 L.F., del pagamento di € 54.596,23 effettuato dal terzo pignorato Banca Popolare dell'Emilia Romagna, in ottemperan- za all'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito
1 della procedura esecutiva R.G. 376/2011, avviata dal per il recupero di CP_1 crediti da lavoro dipendente, per complessivi €101.306,97, consacrati nel decreto ingiuntivo 23/2011 divenuto esecutivo.
Ha dedotto che:
-il convenuto – alle dipendenze della società sin dal 16.5.08 con la Parte_1 qualifica di “dirigente del servizio marketing e contratto a tempo indeterminato - rassegnava in data 6.9.2010 le dimissioni per giusta causa;
-in data 2.2.11 il Tribunale di Trieste ingiungeva alla società il pagamento in favo- re del lavoratore di €101.306,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per retri- buzioni non pagate e tfr ed in data 15.4.2011 il medesimo lavoratore intimava pre- cetto per il medesimo importo, cui seguiva il pignoramento presso terzi notificato il
10.6.2011 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. La banca, in ottemperanza al provvedimento di assegnazione del G.E., eseguiva il pagamento della somma di
€54.596,23 a favore del creditore procedente;
-con raccomandata del 15.6.2011, nell'immediatezza dell'atto di pignoramento,
l'amministrazione giudiziario della società (posta in amministrazione giudiziaria sin dal 5.5.2011), comunicava al sig. , nonché ai suoi avvocati e ai terzi pigno- CP_1
rati il grave dissesto finanziario della società e la già avvenuta presentazione del ri- corso per la dichiarazione di fallimento, al fine di cautelare l'interesse di tutti i cre- ditori;
-in data 7.10.2011 veniva dichiarato con sentenza n. 27 il fallimento della società.
Sulla scorta di tali premesse, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, ovvero il requisito temporale, essendo intervenuto il pagamento delle somme tre mesi prima della dichiarazione di fallimento, l'eventus damni, che nella revocatoria ex art 67 LF è in re ipsa, essendo insito nell'atto di disposizione patri- moniale lesivo della par condicio creditorum;
la scientia decoctionis, essendoci inequivoci elementi, in primis la comunicazione inoltratagli in data15.6.2011 ed al- tri di natura indiziaria (mancato pagamento delle retribuzioni per svariate mensilità
e la sua posizione dirigenziale all'interno dell'impresa), da cui presumente la cono- scenza e la consapevelozza, in capo al convenuto, della situazione di dissesto.
Ha argomentato inoltre in ordine alla non ricorrenza di alcuna delle ipotesi di esen- zione di cui all'art 67 comma 3, ed in particolare della lett f) L. F., mancando il re- quisito dell'attualità del rapporto di lavoro al momento dell'avvio dell'azione ese-
2 cutiva, requisito che seppure non esplicitato nella formulazione della norma, è insi- to nella ratio della stessa, che è quella di impedire il blocco dell'attività aziendale e garantire la correntezza delle indispensabili prestazioni lavorative.
ha resistito alla domanda attorea, evidenziando l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'azione intentata, rientrando il suo credito nell'esenzione prevista dalla lettera f) art 67 L.F., che trova la sua ratio nella natura del credito di lavoro – volto a soddisfare interessi primari del lavoratore, soggetto debole - e mancando la prova, il cui onere grava sulla curatela, della scientia decoctionis.
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Non può accogliersi la domanda di revocatoria fallimentare del pagamento effet- tuato in favore del convenuto, in sede di assegnazione della somma nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 376/2011 R.G.
E' oramai pacifico che ai fini dell'azione revocatoria non rilevi la distinzione tra i pagamenti compiuti nell'esercizio dell'autonomia dispositiva del debitore e quelli costituenti esecuzione del provvedimento giudiziale di assegnazione, poichè quest'ultimo pagamento, sebbene costituisca "effetto" dell'ordine del giudice dell'e- secuzione, è eseguito pur sempre con denaro del debitore e non differisce dal pa- gamento volontario in relazione al disposto legislativo (art. 67 secondo comma, legge fallimentare), che non prevede l'elemento della "volontarietà" del pagamento come condizione per l'esercizio della revocatoria (Cass. S.U. 5049/2022)
E' altresì pacifico che ai fini del computo del periodo sospetto, occorre far riferi- mento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricava- ta dall'esecuzione; tanto nel pagamento spontaneo, tanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della par condicio, è l'atto solutorio
(Cass.13908/2014).
Osta tuttavia all'accoglimento della proposta revocatoria, la previsione dell'esenzione di cui al comma 3, lett f) dell'art art 67 L.F., nell'ambito del quale rientra – a parere del giudicante – anche il pagamento coattivo effettuato in favore del sig. . CP_1
Va in linea generale osservato che l'art 67 comma 3 della L.F. (ratione temporis applicabile) ha come filo unificatore la volontà di assicurare particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori e prevalenti alla tutela della par condicio credito-
3 rum (cfr. Cass. 27939/2020, Cass. 4340/2020).
L'esame delle eterogenee situazioni prese in considerazione dalla norma suddetta e fatte oggetto di esonero, evidenzia la difficoltà di ricondurre ad unità le varie fatti- specie sotto il profilo dell'interesse tutelato, poiché mentre alcune (lett a e b) mira- no sicuramente alla prosecuzione dell'attività di impresa, evitando che il timore del- la revocatoria scoraggi altri operatori ad entrare in contatto con l'impresa in disse- sto, le altre previsioni mirano alla tutela di altri interessi: le lett. d) e g) sono dirette ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi di im- presa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse;
le lett. c) ed f) trovano invece giustificazione nell'appartenenza del creditore e dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela.
Ed invero, con riferimento all'esenzione di cui al comma 3, lett. f del citato art 67
LF, l'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità ravvisa la sua ragion d'essere principalmente nella protezione del fattore della produzione che
è costituito dalla forza lavoro (anche intellettuale), soprattutto perché credito di peculiare dignità anche costituzionale (ex art. 36 Cost.), finendo comunque l'esenzione per aiutare (in modo indiretto) la conservazione dell'organismo produttivo e la funzionalità del medesimo (cfr. Cass. 27939/2020, Cass. 4340/2020
Cass. 26244/21).
Tanto premesso, l'interpretazione offerta dalla curatela, di restringere l'operatività dell'esenzione solamente ai rapporti di lavoro ancora in corso al momento del fallimento dell'impresa – sul presupposto che l'unico interesse perseguito sia quello di evitare il blocco dell'attività produttiva- non appare coerente con la ragione prevalente della specifica ipotesi normativa (come già detto, la rilevanza primaria del credito della retribuzione, sia diretta sia differita).
Se tale è la ratio, è chiaro che la tutela debba estendersi anche i pagamenti effettuati ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è già cessato, trattandosi pur sempre di pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate e rientranti nel normale esercizio dell'impresa in relazione all'oggetto sociale perseguito.
Inoltre, l'interpretazione restrittiva della portata dell'esenzione si scontra con la lettera della legge che – riferendosi ai pagamenti “dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fal- lito” - non distingue tra lavoratori ancora in forza all'azienda e lavoratori il cui
4 rapporto di lavoro è già cessato e non autorizza ad introdurre un elemento temporale come limite alla tutela apprestata ai pagamenti a tale titolo compiuti.
L'argomento della violazione- o contraddizione- con il principio della “par condi- cio creditorum” che scaturirebbe dall'inapplicabilità della revocatoria ai pagamenti di retribuzioni, non può giustificare la violazione della legge, che evidentemente ha contemperato e risolto a monte il conflitto fra principi confliggenti.
La domanda va dunque rigettata, ma la novità e la difficoltà interpretativa della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
1270/2012 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa interamente le spese di lite.
Vibo Valentia, 27/01/2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
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