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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/07/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12312/2023 RG discussa all'udienza del 18/07/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. DE PASCALI ANNA MARIA e dall'avv. PICCINNO LUIGI
Ricorrente
C O N T R O
, contumace ON
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
I) Accertare e dichiarare che il sig. (CF: ), ON C.F._1 nato a [...] il [...], titolare della ditta individuale ON
, con sede in Lecce alla Via V.M. Stampacchia n. 9, è debitore nei
[...] confronti della ricorrente della somma di Euro 66.762,72 (EURO sessantaseimilasettecentosessantadue/72) di cui € 9.535,74 (Euro novemilacinquecentotrentacinque/74) per TFR per le causali di cui in narrativa ed in conseguenza condannare il sig. (CF: ), nato a [...] il ON C.F._1
19/12/1988, titolare della ditta individuale ON ON
, con sede in Lecce alla Via V.M. Stampacchia n. 9, al pagamento in favore della
[...]
1 ricorrente della complessiva somma di Euro 66.762,72 (EURO sessantaseimilasettecentosessantadue/72) per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o a quella maggiore o minore somma, che il sig. Giudice del Lavoro vorrà determinare secondo equità ed in applicazione dell'art.
36 della Costituzione, in considerazione della qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) La ricorrente ha lavorato alle dipendenze del sig. (CF: ON
), titolare della ditta individuale C.F._1 ON
, con sede in Lecce alla Via V.M. Stampacchia n. 9, dal
[...]
01/02/2017 al 10/05/2023, con la mansione di Aiuto Cuoco, corrispondenti alla qualifica di
Operaio Livello 6° - Mansione aiuto Cuoco, del CCNL di Categoria - “Pubblici Esercizi” .
2) In data 10 maggio 2023 la ricorrente ha rassegnato le dimissioni in quanto il datore di lavoro non le ha più corrisposto lo stipendio, a partire dal mese di aprile.
3) La ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica, escluso il martedì che era giorno di riposo, con il seguente orario lavorativo: dalle ore 18:00 alle 24:00 circa per un totale di 37 ore settimanali. La ricorrente è stata assicurata ai fini previdenziali ed assistenziali solo a partire dal 24.06.2017 come dipendente part-time; dal 9 marzo 2020 al 13 dicembre 2020 ha percepito un assegno ordinario fisso, questo nel periodo di chiusura determinato dalla pandemia da COVID 19. Nell'anno 2021 è sempre stata assicurata come dipendente part-time, dal 4 gennaio 2021 al 29 maggio 2021 è stata in Cassa Integrazione in deroga
e dal 1 gennaio 2022, fino al 31 agosto 2022 è sempre stata assicurata come dipendente part-time; successivamente dal 01.09.2023 [rectius 2022] fino alla fine del rapporto lavorativo non è più stata assicurata ai fini previdenziali ed assistenziali;
tanto si evince dall' Estratto Contributivo INPS emesso il 10 luglio 2023.
4) La sig.ra ha percepito quanto indicato in busta Parte_1 paga, ma nulla ha percepito per cio' che riguarda la tredicesima mensilità, la tredicesima ratei, la quattordicesima, la quattordicesima ratei, le festività, i permessi non goduti, il lavoro supplementare 30% ed il TFR …
Alla luce dei predetti elementi di fatto ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Parte resistente – pur ritualmente evocata in giudizio – non risulta costituita.
2 In corso di giudizio è stata disposta istruttoria testi. Il deferito interrogatorio formale è stato oggetto di notifica ma il resistente è risultato “sconosciuto” malgrado certificato di residenza attestante la stessa in via Sandalo, 2 – Lecce. Resta irrilevante per quanto di seguito valutare la validità di questa notifica.
I testi escussi hanno rappresentato quanto segue:
Il teste ha fatto presente che: E_
ADR: frequentavo quella pizzeria perché c'era pure mio figlio che lavorava.
ADR: mio figlio Testimone_2
ADR: da quello che so io da quando ha aperto.
ADR: dopo un paio di mesi.
ADR: sarà il 2016 o 2017 o 2018
CP_ Per ADR: la pizzeria era vicino la caserma , via Stampacchia vicino la statua di padre
ADR: mio figlio ha lavorato sino alla fine. Anche mio figlio è in causa.
ADR: in cucina stava. Mio figlio era pizzaiolo
ADR: l'ho vista sul posto di lavoro.
ADR: andavo spesso. La mia ex moglie abitava anche là vicino. Allora mio figlio non aveva la patente e dovevo andare a prenderlo e portarlo.
ADR: il locale era aperto tutti i giorni, tranne una chiusura settimanale. Non ricordo se il lunedì o il martedì.
ADR: io quando andavo per le 17/18 vedevo già là la signora. A volte andava anche la mattina e poi stava sino alla chiusura.
ADR: la chiusura dipendeva dalla serata. 23 o 24. A volte anche più tardi nella serata in estate sino alle due del mattino.
ADR: presumo che come mio figlio abbia smesso prima della chiusura del locale
ADR: non venivano pagati. Almeno mio figlio e presumo quindi anche la signora.
ADR: mio figlio aveva soldi da avere quando ha smesso. Non venivano nemmeno versati i contributi.
3 ADR: non ricordo quando ha chiuso il locale. Sarà stato 2 o tre anni fa.
Il teste ha fatto presente che: Testimone_2
ADR: conosco la ricorrente. abbiamo lavorato assieme.
ADR: pizzeria Vicè di De Leonardis Vincenzo, via Stampacchia n. 9
ADR: ero pizzaiolo. La signora aiuto cuoco.
ADR: io ho iniziato il 19.9.2016. lei ha iniziato nel 2017
ADR: il giorno esatto non lo ricordo.
ADR: io avevo un contratto part time. La signora pure part time, penso.
ADR: l'unico a full time era sua moglie o compagna.
ADR: io avanzo ancora soldi.
ADR: sono in causa.
ADR: facevamo lo stesso orario con la signora 18/24.
ADR: tutti i giorni tranne il martedì
ADR: io mi sono licenziato due anni e mezzo fa. Lei dopo di me.
ADR: non avevamo ferie permessi.
ADR: i pagamenti erano in ritardo, mai viste buste paga.
ADR: io non trovo nemmeno i contributi versati.
ADR: il sabato anche più tardi delle 24.
ADR: questo estate e inverno.
ADR: neanche 13, 14 e TFR.
Il teste risulta attendibile, essendo irrilevante la circostanza che Testimone_2 egli stesso abbia un giudizio in corso contro la ditta resistente.
Parimenti, egli è testimone del periodo di lavoro della ricorrente sino a quasi al termine dello stesso. Infatti, il è stato assunto prima della ricorrente e ha dichiarato di _2 essersene andato prima di lei. Nonostante tutto, va affermato come possa ritenersi
4 corrispondente a verità un lavoro per come indicato in ricorso (ove si menzionano 37 ore settimanali).
Il ccnl applicato corrisponde a quello indicato nelle buste paga ove viene riportata la dicitura ccnl pubblici esercizi, corrispondente a quanto depositato in atti.
Pertanto, spettano anche la quattordicesima (art. 184) e la maggiorazione lavoro supplementare del 30%, anch'essa prevista dal ccnl.
Parimenti, deve rilevarsi come il teste abbia dichiarato l'assenza dal godimento di ferie e permessi.
Pur non giungendo sino alla fine del rapporto, le dichiarazioni del ricorrente consentono di ritenere presuntivamente provato il diritto azionato anche per il breve periodo successivo alla cessazione del rapporto del stesso. Ciò in quanto la narrazione dei fatti _2 rappresenta il modus operandi consueto sotto il profilo lavorativo. Può quindi darsi prova mediante un ragionamento presuntivo della permanenza delle condizioni di lavoro anche per il breve periodo in cui la ricorrente ha lavorato dopo che il teste aveva cessato il proprio rapporto (arg. ex Cass. 12794/18, in motivazione).
Le dichiarazioni di rafforzano quanto affermato dal teste E_ _2
; è irrilevante che sia padre del teste in
[...] E_ Testimone_2 quanto risultano spiegate in sede testimoniale le ragioni della sua presenza presso il locale della pizzeria.
Per quanto riguarda i conteggi pertanto può ritenersi spettante quanto in essi previsto detraendo tuttavia le differenze relative ai periodi in cui è indicato l'assegno FIS e la cassa integrazioni guadagni, per come appare correttamente indicato in ricorso.
Tenuto conto della natura di tali assegni e delle indicazioni in ricorso appare erroneo il conteggio nella misura in cui indica un maggior lavoro anche in questi periodi (sopra riportati). Come da costante giurisprudenza di legittimità, i conteggi vengono effettuati al lordo (Cass. 18044/15, Cass. 21211/2009).
Ciò detto, partendo dai conteggi e tenuto conto di questa precisazione, a titolo di differenze retributive per le voci di cui ai conteggi (paga ordinaria, maggiorazione lavoro
5 supplementare, tredicesima e quattordicesima, ferie non godute, festività, permessi non goduti) spettano euro 51130,88 euro.
Quale tfr, lo stesso va ricalcolato sulla base dei conteggi e dei seguenti aggiustamenti e per l'effetto spettano € 9106,73.
La contumacia di parte resistente non consente di ritenere provato l'adempimento del dovuto;
di contro, parte ricorrente ha provato il titolo alle maggiori somme e correttamente allegato l'altrui inadempimento.
Il tutto va maggiorato di accessori ex art. 429 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non si ritiene di concedere maggiorazioni per le modalità di redazione dell'atto introduttivo in quanto non causalmente utili a dirimere la controversia o ad agevolarne la decisione, basata su prove testimoniali assunte in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12312/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di € 51130,88 a titolo di differenze retributive ed € 9106,73 a titolo di TFR, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in 6900,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 18/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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