TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10245/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
FA BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10245/2024, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Francesca Ferrarese Della Rovere e dell'avv.
MA Di RE
e
BE EL, nato il 17 settembre 1989 a Fondi (LT) con il patrocinio dell'avv. Rossella Grassi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e BE EL hanno chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando di essersi sposati in Roma in data 27 maggio 2020 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le parti, con note scritte depositate in data 4 giugno 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate in precedenza e precisamente nelle date del 17 e 22 aprile 2025 che di seguito si trascrivono:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa familiare di Bergen (Norvegia) è stata venduta, al prezzo di 3.020.000,00 NOK e il prezzo di vendita andrà così ripartito:
4. dalla vendita della casa (3.020.000,00 NOK) saranno detratte le seguenti spese: 44.070,00 NOK condominio arretrato, 109.320,00 NOK spese agenzia e perizia;
2.053.763,00 NOK per mutuo residuo;
20.222,00 NOK interessi sul mutuo per i mesi di Giugno e Luglio;
dall'importo residuo (di 792.625,00 NOK) della vendita, che verrà tutto versato sul conto del Sig. EL - al quale la Sig.ra Pt_1
non ha più accesso da alcuni mesi – e che verrà diviso in parti uguali, la quota di spettanza della sig.ra verrà Pt_1
versata dal Sig. EL entro 5 (cinque) giorni dal momento dell'incasso;
5. Il Sig. EL provvederà altresì a versare alla sig.ra
, entro e non oltre 5 giorni dal momento dell'omologa Pt_1
della separazione, la somma di €. 6.000,00 una tantum, con la 2 finalità di poterla aiutare nel riprendere la propria vita e la propria attività lavorativa;
6. I beni di proprietà con un valore affettivo in quanto beni di famiglia della sig.ra sono stati già asportati Pt_1
dall'abitazione prima della vendita mentre, per quanto attiene al mobilio ivi presente, di proprietà della sig.ra , come Pt_1
da accordi intercorsi con il sig. EL, rimarranno tutti nella sua piena disponibilità, non avendo quest'ultima interesse a riprenderli;
entro e non oltre il 1 Novembre 2024 il signor
EL provvederà ad asportare dalla abitazione in via delle
Rupicole 67 Roma, i suoi beni personali, tra i quali sono inclusi un abito, un mobile cantinetta refrigerato per conservare i vini
e le bottiglie in esso contenute, alcuni libri, etc.
7. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
8. che la sig.ra , in seguito provvederà Pt_1
autonomamente al proprio mantenimento così come vi provvederà il sig. EL.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. EL non può che rivelarsi intollerabile;
Pt_1
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
3 La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 29 gennaio 1980 a Cernusco Sul Naviglio (Milano) e BE EL, nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 27 maggio 2020; matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00664, Parte 1,
Serie 26, Anno 2020;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice estensore
FA BR
Il Presidente
TA ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
FA BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10245/2024, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Francesca Ferrarese Della Rovere e dell'avv.
MA Di RE
e
BE EL, nato il 17 settembre 1989 a Fondi (LT) con il patrocinio dell'avv. Rossella Grassi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e BE EL hanno chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando di essersi sposati in Roma in data 27 maggio 2020 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le parti, con note scritte depositate in data 4 giugno 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate in precedenza e precisamente nelle date del 17 e 22 aprile 2025 che di seguito si trascrivono:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa familiare di Bergen (Norvegia) è stata venduta, al prezzo di 3.020.000,00 NOK e il prezzo di vendita andrà così ripartito:
4. dalla vendita della casa (3.020.000,00 NOK) saranno detratte le seguenti spese: 44.070,00 NOK condominio arretrato, 109.320,00 NOK spese agenzia e perizia;
2.053.763,00 NOK per mutuo residuo;
20.222,00 NOK interessi sul mutuo per i mesi di Giugno e Luglio;
dall'importo residuo (di 792.625,00 NOK) della vendita, che verrà tutto versato sul conto del Sig. EL - al quale la Sig.ra Pt_1
non ha più accesso da alcuni mesi – e che verrà diviso in parti uguali, la quota di spettanza della sig.ra verrà Pt_1
versata dal Sig. EL entro 5 (cinque) giorni dal momento dell'incasso;
5. Il Sig. EL provvederà altresì a versare alla sig.ra
, entro e non oltre 5 giorni dal momento dell'omologa Pt_1
della separazione, la somma di €. 6.000,00 una tantum, con la 2 finalità di poterla aiutare nel riprendere la propria vita e la propria attività lavorativa;
6. I beni di proprietà con un valore affettivo in quanto beni di famiglia della sig.ra sono stati già asportati Pt_1
dall'abitazione prima della vendita mentre, per quanto attiene al mobilio ivi presente, di proprietà della sig.ra , come Pt_1
da accordi intercorsi con il sig. EL, rimarranno tutti nella sua piena disponibilità, non avendo quest'ultima interesse a riprenderli;
entro e non oltre il 1 Novembre 2024 il signor
EL provvederà ad asportare dalla abitazione in via delle
Rupicole 67 Roma, i suoi beni personali, tra i quali sono inclusi un abito, un mobile cantinetta refrigerato per conservare i vini
e le bottiglie in esso contenute, alcuni libri, etc.
7. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
8. che la sig.ra , in seguito provvederà Pt_1
autonomamente al proprio mantenimento così come vi provvederà il sig. EL.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. EL non può che rivelarsi intollerabile;
Pt_1
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
3 La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 29 gennaio 1980 a Cernusco Sul Naviglio (Milano) e BE EL, nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 27 maggio 2020; matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00664, Parte 1,
Serie 26, Anno 2020;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice estensore
FA BR
Il Presidente
TA ZI
4