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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
TR NI GI
NA BO GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3389/2025 , avente ad oggetto mutamento
di sesso, promosso
DA
, difeso e rappresentato dall'avv. Parte_1
OB IA come da mandato in atti;
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni dell'attore: “-disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di
nascita del ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta
(“Maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “Femminile” e nel senso
dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome Parte_1 “ ” e di conseguenza -ordinare all'ufficio anagrafe del Comune ove Per_1
fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza
in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per
adeguare i propri caratteri sessuali;
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, manifestando sin dall'infanzia una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile,
nel mese di Settembre 2024 ha intrapreso un percorso di consulenza psicologica per la valutazione della condizione disforica presso la Dott.ssa
(Psicologa iscritta all'Albo A dell' Ordine degli Psicologi Persona_2
della Lombardia n° 27159).
Dalla documentazione allegata emerge la presenza di forte disforia di genere con un disagio corporeo clinicamente significativo, legato a quelle parti del corpo caratterizzanti il genere maschile, e nello stesso tempo, è eslcusa la presenza di disturbi psicotici o di disordini di natura dissociativa che possano menomare le capacità critiche di giudizio e di scelta del ricorrente.
A tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia ormonale a base estrogenica ed antiandrogenica con il concreto avvio del percorso di riaffermazione del genere presso la Dott.ssa medico Persona_3
Chirurgo Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.
Osserva il collegio che la relazione psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione dello stesso nel proseguire il percorso intrapreso, come dichiarato all'udienza del 12.11.2025.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso, alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982.
Ed invero la Suprema Corte ha recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un
processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia
accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede
giudiziale” (Cassazione Civile, 20 luglio 2015 n. 15138).
Con riferimento all' autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, l'art. 31 del D.lgs. 150/2011 statuisce che “quando risulta
necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata
in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3”.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso in specie, l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico si rende del tutto superflua alla luce del percorso psico-disgnostico ed endocrinologico intrapreso dal ricorrente .
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 17/07/2025, così provvede:
1) attribuisce a , nato a [...] il Parte_1
01/03/2005, il sesso femminile ed il nuovo nome di dando atto che Per_1
la stessa potrà liberamente accedere ai trattamenti medico-chirurgici che riterrà opportuni;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita, atto n. 55,
parte 1, serie A, anno 2005, Comune di Massafra (TA);
3) nulla per le speese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
TR NI GI
NA BO GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3389/2025 , avente ad oggetto mutamento
di sesso, promosso
DA
, difeso e rappresentato dall'avv. Parte_1
OB IA come da mandato in atti;
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni dell'attore: “-disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di
nascita del ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta
(“Maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “Femminile” e nel senso
dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome Parte_1 “ ” e di conseguenza -ordinare all'ufficio anagrafe del Comune ove Per_1
fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza
in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per
adeguare i propri caratteri sessuali;
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, manifestando sin dall'infanzia una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile,
nel mese di Settembre 2024 ha intrapreso un percorso di consulenza psicologica per la valutazione della condizione disforica presso la Dott.ssa
(Psicologa iscritta all'Albo A dell' Ordine degli Psicologi Persona_2
della Lombardia n° 27159).
Dalla documentazione allegata emerge la presenza di forte disforia di genere con un disagio corporeo clinicamente significativo, legato a quelle parti del corpo caratterizzanti il genere maschile, e nello stesso tempo, è eslcusa la presenza di disturbi psicotici o di disordini di natura dissociativa che possano menomare le capacità critiche di giudizio e di scelta del ricorrente.
A tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia ormonale a base estrogenica ed antiandrogenica con il concreto avvio del percorso di riaffermazione del genere presso la Dott.ssa medico Persona_3
Chirurgo Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.
Osserva il collegio che la relazione psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione dello stesso nel proseguire il percorso intrapreso, come dichiarato all'udienza del 12.11.2025.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso, alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982.
Ed invero la Suprema Corte ha recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un
processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia
accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede
giudiziale” (Cassazione Civile, 20 luglio 2015 n. 15138).
Con riferimento all' autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, l'art. 31 del D.lgs. 150/2011 statuisce che “quando risulta
necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata
in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3”.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso in specie, l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico si rende del tutto superflua alla luce del percorso psico-disgnostico ed endocrinologico intrapreso dal ricorrente .
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 17/07/2025, così provvede:
1) attribuisce a , nato a [...] il Parte_1
01/03/2005, il sesso femminile ed il nuovo nome di dando atto che Per_1
la stessa potrà liberamente accedere ai trattamenti medico-chirurgici che riterrà opportuni;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita, atto n. 55,
parte 1, serie A, anno 2005, Comune di Massafra (TA);
3) nulla per le speese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Martino Casavola