Articolo 4 della Legge 5 giugno 1997, n. 147
Articolo 3Articolo 5
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25 giugno 1997
Art. 4. 1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e ha termine dopo trecentosessanta giorni.
2. Le domande dirette all'INPS per ottenere le prestazioni di cui alla presente legge devono essere presentate alla sezione circoscrizionale per l'impiego del luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di iscrizione a detta sezione.
3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonche' dall'attestato del datore di lavoro appositamente predisposto.
4. Il lavoratore frontaliero cui e' stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge puo' richiedere l'inserimento nelle liste di mobilita' previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Nota all' art. 4:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 , reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
Entrata in vigore il 25 giugno 1997
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