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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17094 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 46947/2020 R.G. il 23.9.2020 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore e nella Parte_1
qualità di procuratrice speciale della rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_2
Labate, giusta procura in calce all'atto di costituzione del 25.7.2023
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Pietro, giusta procura in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.9.2020, la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di cessionaria dalla
[...]
(in forza di contratto di cessione in blocco del 10.5.2017) del credito riveniente CP_3
dal contratto di locazione finanziaria n. IR998361 del 8.9.2008 (avente ad oggetto la locazione finanziaria, da parte della dell'unità immobiliare sita in Controparte_1 Montesilvano, alla via C. Marasca), chiedeva condannarsi la predetta, in solido con il sig.
(suo fidejussore fino a concorrenza dell'importo di € 4.953.624,78), previa Controparte_2
declaratoria di risoluzione contrattuale in suo danno, al pagamento del complessivo importo di
€ 1.210.529,71 a titolo di canoni insoluti, penale contrattuale ed interessi di mora;
si costituivano in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Controparte_1
il sig. che, nell'eccepire preliminarmente il difetto di legittimazione attiva Controparte_2
della ricorrente e nel disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di locazione finanziaria n. IR998361 del 8.9.2008 ed al contratto di fidejussione, chiedevano il rigetto della domanda avversa e, in via subordinata, la riduzione ad equità della penale contrattuale.
In corso di causa, disposto il passaggio al rito ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di CTU grafologica al fine di verificare l'autografia e la riconduciblità alla mano del sig. delle Controparte_2
sottoscrizioni apposte in calce al contratto di locazione finanziaria ed al contratto di fidejussione;
acquisito l'elaborato peritale ed avuta la costituzione in giudizio della come Parte_2
rappresentata in atti (che faceva proprie tutte le originarie richieste e conclusioni spiegate dalla
, la causa, assegnata a sentenza all'udienza del 20.9.2023, veniva Parte_1
rimessa sul ruolo istruttorio ai fini dell'espletamento di CTU contabile diretta alla esatta quantificazione degli importi oggetto della domanda attorea;
acquista la relazione peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 25.6.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva la fondatezza dell'eccezione, sollevata dai convenuti, di difetto di legittimazione ad agire in capo alla odierna attrice (come rappresentata in atti).
La ha agito nel presente giudizio nella qualità di cessionaria del credito Parte_1
oggetto di causa dalla in forza di contratto di cessione in blocco del Controparte_3
10.5.2017 ed ha affermato la sussistenza della propria legittimazione ad agire in ragione dell'avvenuta pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 e dalla specifica elencazione dei rapporti ceduti, singolarmente individuati con il riferimento dei relativi codici contratto.
In tema di cessione di crediti in blocco, la S.C. ha avuto modo di affermare che “…non v'è dubbio
che, in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo
in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente,
Cass. n. 4277 del 2023). In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente "la cessione a banche di aziende,
di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal
codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia
data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti
producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c)
attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi
l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto
termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere
per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi
formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado
dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente
nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi "blocchi"
di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base
di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero
dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale
con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale,
nell'esercitare il relativo
potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i
crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo
stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei
settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in
qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti
ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche
dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta
d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 e.e., il quale,
prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede
che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa
essere identificato con certezza sulla
base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 31188 del 2017,
in motiv.). In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie
dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione…In definitiva, in caso
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza
che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza
incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che
per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla
possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura
del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali
emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla
cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione…” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, n. 21821 del 20.7.2023).
Nella fattispecie in esame, è evidente che, a fronte dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. (il che soddisfa l'onere di comunicazione al debitore ceduto), il credito per cui è
causa non risulta identificabile tra quelli oggetto di cessione, dal momento che, non essendo indicato né per numero di contratto né in base ad altri riferimenti di carattere numerico, occorre verificare se lo stesso sia suscettibile di inclusione nel novero dei requisiti previsti dall'avviso di cessione;
in particolare, sebbene il credito in oggetto derivi, con evidenza, da contratto di locazione finanziaria intercorso con – già Locat s.p.a. – e già risolto (il Controparte_3
contratto in esame risulta essersi risolto di diritto in data 13.5.2011) alla data del 31.1.2017, si osserva che non risulta presente il requisito di cui al punto (iii) della lettera a) dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 59 del 20.5.2017, a mente del quale sarebbero stati ricompresi nella cessione in blocco i crediti che, alla data del 31.1.2017, fossero già risolti e “…in relazione ai quali il bene dato in leasing fosse stato alternativamente venduto, dato in
nuova locazione finanziaria ovvero radiato…”.
Dalla documentazione in atti risulta che, contrariamente a quanto richiesto dall'avviso di cessione per l'inclusione del credito nell'operazione ivi contemplata, il bene oggetto del contratto di leasing
per cui è causa, alla data del 31.1.2017, non fosse stato ancora venduto, né radiato né concesso in nuova locazione finanziaria, dal momento che la vendita dell'unità immobiliare oggetto di contratto si è perfezionata soltanto nel successivo mese di luglio del 2017 (cfr. la fattura di vendita dell'immobile sito in Montesilvano, alla via Carlo Maresca e identificato con il riferimento al n. IR/00998361 del 6.7.2001777, allegata sub 7 al ricorso introduttivo).
Non essendo, pertanto, sussistenti i requisiti cui l'avviso di cessione espressamente subordinava la possibilità di inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, non risulta comprovato che il credito derivante dal contratto di locazione finanziaria oggetto di causa fosse ricompreso nell'operazione di cessione in blocco del 10.5.2017, dal che discende, evidentemente, il difetto di legittimazione ad agire della che, per i motivi sopra esposti, non Parte_1
risulta cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, in quanto non incluso nel novero dei credito ricompresi nell'operazione di cessione in suo favore.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare risulta assorbente della disamina del merito della presente controversia e idonea alla definizione del presente giudizio.
La riconosciuta autografia delle sottoscrizioni apposte dall'odierno convenuto in calce ai contratti disconosciuti costituisce motivo idoneo alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
le spese della CTU grafologica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta;
le spese relative alla CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di procuratrice speciale
[...]
della con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.9.2020 nei Parte_2
confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire della società attrice;
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2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
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3) pone le spese della CTU grafologica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta;
---
4) pone le spese relative alla CTU contabile, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.---
Roma, 5.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi