Ordinanza collegiale 2 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 27/02/2026, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14052/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14052 del 2023, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. HI ZZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ragusa, via Archimede 156.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
del provvedimento n. 3301 del 29/8/2023 di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. OB AR AN ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, di nazionalità pakistana, ha chiesto il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Nondimeno il 10/8/2023 veniva comunicato all’istante il preavviso di rigetto, prospettando dubbi - alimentati dal cd. colloquio consolare - sulle effettive motivazioni della richiesta di visto .
L’ Ambasciata d’Italia a Islamabad gli ha, poi, rifiutato il visto per lavoro stagionale – con provvedimento n. 3301 del 29/8/2023 - ribadendo la motivazione del preavviso di rigetto , in quanto l’interessato avrebbe avuto, come scopo esclusiv o, quello del ricongiungimento familiare in Italia .
L’interessato – con ricorso proposto il 26/10/2023 – ha impugnato la relativa decisione negativa, denunciandone – in sintesi – il difetto d’istruttoria e di motivazione congrua nonchè l’eccesso di potere.
Il MAECI si è costituito in resistenza , a mezzo della difesa erariale .
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
Nell’ udienza pubblica del 24/2/2026, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
Ciò premesso, le censure dedotte dal ricorrente sono fondate.
Benchè l’amministrazione resistente, riguardo al ricorrente, rappresenti che dall' intervista consolare sarebbero emersi dubbi sulle reali intenzioni dell’interessato non è stato depositato alcun colloquio consolare ex art. 4, comma 2, secondo periodo del DI 11/5/2011, che avrebbe dovuto essere verbalizzato ex artt. 2699 e 2700 cc.
Invero, l’ impugnato diniego – in difetto del verbale del colloquio consolare - si è limitato ad operare una sorta di mera conferma del preavviso di rigetto , non suffragata dal documento che corroborerebbe la motivazione del diniego.
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Né – in sede di riesercizio del potere - la competente Rappresentanza Diplomatica potrà reiterare il diniego in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il gravame e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in misura pari a € 1.500 (millecinquecento) , a carico del MAECI, distraendo il relativo importo a favore della legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente
OB AR AN, Referendario, Estensore
CE Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AR AN | CE LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.