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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1406/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1406/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio degli avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Guerci e Tommaso Serra
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
Sebastiano Leone e Silvia Leone
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 13/05/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 714/2007 del 04/05/2007, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 868/2005 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico del di versare Pt_1
1 alla l contributo al mantenimento del figlio (a quel tempo minore) . CP_1 Per_1
Il contenuto del superiore obbligo veniva successivamente modificato dal decreto n. 2286/2018 del 06/09/2018 reso dalla Corte di Appello di Catania (nell'ambito del procedimento n. 971/2016 di reclamo avverso il decreto n. 2705/2016 del
Tribunale di Siracusa), il quale disponeva l'obbligo del di versare alla Pt_1
a somma di € 600,00 mensili per il mantenimento del figlio , oltre CP_1 Per_1 al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 16/04/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di disporre la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio , la quale si opponeva alla domanda Controparte_1 avanzata dal ricorrente e, in particolare, chiedeva di dichiarare che il figlio Per_1 ha diritto di ricevere dal padre l'assegno di mantenimento fin al raggiungimento dell'indipendenza economica. In subordine, qualora il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal figlio dovesse trasformarsi a tempo Per_1 indeterminato, chiedeva di revocare l'obbligo del relativo al mantenimento Pt_1 del figlio a partire dal 1/10/2024.
All'udienza del 04/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, in via provvisoria e urgente revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio a decorrere dal 01.10.24 e rinviava, onde valutare la Per_1 possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 05/03/2025.
All'udienza del 05/03/2025, i procuratori rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo tra le parti:
“1) il procedimento iscritto al n. 1406/2024 R.G. Tribunale di Siracusa, G.D. Dott.
Rapisarda, con prossima udienza fissata per il 05.03.2025, sarà definito con la richiesta congiunta delle parti, a modifica delle condizioni del divorzio, statuite con la sentenza n. 717/2007 del Tribunale di Siracusa, così come modificata dal decreto della Corte di Appello di Catania, depositato il 06.09.2018, di revocare, con decorrenza dal 01.10.2024, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio , nonché le disposizioni accessorie, afferenti alla contribuzione al 50% Per_1 delle spese extra per il giovane;
2) il SI. in via transattiva e di bonario componimento, rinuncia Parte_1 alla restituzione degli assegni di mantenimento versato nei mesi di ottobre e
Novembre 2024, nonché dell'importo versato, con animo di rivalsa, in data
09.07.2024, a seguito dell'atto di precetto notificatogli il 02.07.2024;
2 3) la SI.ra , in via transattiva e di bonario componimento, Parte_2 rinuncia all'atto di precetto notificato il 02.07.2024, nonché ad ogni e qualsiasi altro importo, per il figlio , sia per mantenimento e/o spese di natura straordinaria Per_1 per il predetto, anche se non indicato nelle raccomandate A/R del 22/1/2024,
22/2/2024, del 9/52024, e nelle Pec del proprio legale del 28.05.2024 e del
25.10.2024;
4) le parti dichiarano di accettare le reciproche rinunce;
5) il giudizio iscritto al n. 2646/2024 R.G. Giudice di Pace di Siracusa, Giudice di
Pace, dott.ssa Maria Anastasio, udienza del 09.06.2025 verrà abbandonato e fatto cancellare dal ruolo;
6) le spese e compensi legali, a qualsiasi titolo, rimangono interamente compensati tra le parti.”
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al
Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1406/2024 R.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 717/2007 del
Tribunale di Siracusa, così come modificata dal decreto della Corte di Appello di
Catania n. 2286/2018 del 06/09/2018: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 2.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1406/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio degli avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Guerci e Tommaso Serra
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
Sebastiano Leone e Silvia Leone
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 13/05/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 714/2007 del 04/05/2007, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 868/2005 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico del di versare Pt_1
1 alla l contributo al mantenimento del figlio (a quel tempo minore) . CP_1 Per_1
Il contenuto del superiore obbligo veniva successivamente modificato dal decreto n. 2286/2018 del 06/09/2018 reso dalla Corte di Appello di Catania (nell'ambito del procedimento n. 971/2016 di reclamo avverso il decreto n. 2705/2016 del
Tribunale di Siracusa), il quale disponeva l'obbligo del di versare alla Pt_1
a somma di € 600,00 mensili per il mantenimento del figlio , oltre CP_1 Per_1 al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 16/04/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di disporre la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio , la quale si opponeva alla domanda Controparte_1 avanzata dal ricorrente e, in particolare, chiedeva di dichiarare che il figlio Per_1 ha diritto di ricevere dal padre l'assegno di mantenimento fin al raggiungimento dell'indipendenza economica. In subordine, qualora il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal figlio dovesse trasformarsi a tempo Per_1 indeterminato, chiedeva di revocare l'obbligo del relativo al mantenimento Pt_1 del figlio a partire dal 1/10/2024.
All'udienza del 04/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, in via provvisoria e urgente revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio a decorrere dal 01.10.24 e rinviava, onde valutare la Per_1 possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 05/03/2025.
All'udienza del 05/03/2025, i procuratori rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo tra le parti:
“1) il procedimento iscritto al n. 1406/2024 R.G. Tribunale di Siracusa, G.D. Dott.
Rapisarda, con prossima udienza fissata per il 05.03.2025, sarà definito con la richiesta congiunta delle parti, a modifica delle condizioni del divorzio, statuite con la sentenza n. 717/2007 del Tribunale di Siracusa, così come modificata dal decreto della Corte di Appello di Catania, depositato il 06.09.2018, di revocare, con decorrenza dal 01.10.2024, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio , nonché le disposizioni accessorie, afferenti alla contribuzione al 50% Per_1 delle spese extra per il giovane;
2) il SI. in via transattiva e di bonario componimento, rinuncia Parte_1 alla restituzione degli assegni di mantenimento versato nei mesi di ottobre e
Novembre 2024, nonché dell'importo versato, con animo di rivalsa, in data
09.07.2024, a seguito dell'atto di precetto notificatogli il 02.07.2024;
2 3) la SI.ra , in via transattiva e di bonario componimento, Parte_2 rinuncia all'atto di precetto notificato il 02.07.2024, nonché ad ogni e qualsiasi altro importo, per il figlio , sia per mantenimento e/o spese di natura straordinaria Per_1 per il predetto, anche se non indicato nelle raccomandate A/R del 22/1/2024,
22/2/2024, del 9/52024, e nelle Pec del proprio legale del 28.05.2024 e del
25.10.2024;
4) le parti dichiarano di accettare le reciproche rinunce;
5) il giudizio iscritto al n. 2646/2024 R.G. Giudice di Pace di Siracusa, Giudice di
Pace, dott.ssa Maria Anastasio, udienza del 09.06.2025 verrà abbandonato e fatto cancellare dal ruolo;
6) le spese e compensi legali, a qualsiasi titolo, rimangono interamente compensati tra le parti.”
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al
Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1406/2024 R.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 717/2007 del
Tribunale di Siracusa, così come modificata dal decreto della Corte di Appello di
Catania n. 2286/2018 del 06/09/2018: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 2.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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