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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 707 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n. 11/2023 del Giudice di Pace di Sant'Agata Militello vertente
TRA
, c. f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21/10/1953, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Genoveffa Caliò, presso il cui studio sito in Torrenova in via Caputo n. 177 risulta elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE -
CONTRO
, c. f. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in via Medici n. 259;
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: Appello in materia di sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso, depositato in data 18.11.2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del G. d. P. di n. 11.2023, che accoglieva Controparte_1
l'opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale di accertamento n. 2021/S/2022, emesso dalla Polizia Municipale di Sant'Agata Militello e notificato il 27.10.2022, con il quale si contestava che, in violazione dell'art. 142 c. d. s., in data 19.08.2022 aveva percorso il tratto soggetto a controllo della velocità istantanea alla velocità di 58 km/h eccedendo il limite stabilito dall'ente di 8 km/h.
Rappresentava che il giudice di prime cure accoglieva il ricorso riconoscendo la fondatezza delle motivazioni sulle quali lo stesso si basava.
Lamentava il difetto di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice di pace, nonostante l'accoglimento delle domande, compensava le spese processuali senza indicarne i motivi.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al punto sulle spese e, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
Il , nonostante la regolarità della notifica, rimaneva Controparte_1 contumace.
Veniva disposa disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio.
All'udienza odierna, lette le istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre richiamare il principio della soccombenza stabilito dal comma 1 dell'art. 91, a norma del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Il criterio della soccombenza, in particolare, deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (cfr Cass. n. 5373/2003).
Tale regola contribuisce a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito nell'art. 24 cost;
infatti, la condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto.
Nel caso che ci occupa l'odierno appellante ha dovuto agire in giudizio per ottenere l'annullamento di un verbale di accertamento emesso illegittimamente ed ha dovuto affrontare le spese necessarie all'instaurazione del giudizio all'esito del quale le sue ragioni hanno trovato totale accoglimento. Appare utile richiamare una pronuncia della Suprema Corte, inerente ad un caso analogo a quello oggi in esame, secondo la quale “In tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, comma 1, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del g.d.p. e pur se di importo ricompreso entro € 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo.” (cfr cass. Civ. 8806/2015)
Infine, per completezza appare utile ricordare che in seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello, e non al ricorso per Cassazione.
L'appello per le cause di valore non superiore ad euro 1100,00 non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23 comma
11 della legge citata, come modificato dall'art. 99 d.lgs. 507/1999, non è applicabile l'art. 113 comma 2 c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità (Cass. Civ. 26613/).
Stando così le cose, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza n. 11/2013 emessa dal Giudice di Pace di il 24.01.2023 e depositata il 30.01.2023, il Controparte_1 va condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio n. Controparte_1
R.G. n. 320/2023 che si liquidano in € 173,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% ed € 43,00 per spese vive.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d. m.
55/2014 esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 707/2023, vertente tra (appellante) contro Parte_1
(appellato contumace), disattesa e respinta ogni Controparte_1 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 173,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% ed € 43,00 per spese vive;
3. Condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, del Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 230,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% ed € 43,00 per spese vive;
Così deciso in Patti il 16/01/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena