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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1047/2024 in data 4.3.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DONNO ANTONIO attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNARI Controparte_1 P.IVA_2 RA convenuta / opposta
*** avente per oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“A) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta, con il conseguente grave inadempimento in cui è incorsa eper l'effetto, dichiarare la risoluzione e/o l'invalidità e la nullità totale e/o parziale e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza, e/o l'annullamento degli investimenti effettuati dalla società attrice, ossia del contratto di acquisto del09.07.2014 per l'adesione all'offerta pubblica per l'acquisto di n.695 azioni di Parte_2 al prezzo unitario di €.36,00 così complessivamente per €.25.020,00, e del successivo contratto del 24.07.2014 per l'acquisto di ulteriori n. 1390 azioni, per un esborso di
€.50.040,00, e di tutti i negozi ad esso sottesi, o, dichiararli inefficaci e/o annullarli nella loro totalità e/o relativamente alle singole clausole che li regolano, per tutti i motivi esposti in narrativa, ovvero: per carenza di idoneo contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUB (D.Lgs. 58/98) e per violazione artt.30 e 37 Reg. 11522/98; CP_2 per inadempimento contrattuale;
per violazione del dovere di correttezza e diligenza qualificata ex artt 1175 – 1176 c.c., artt. 21-94 T.U.F e Regolamento Consob;
per inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 24 bis T.U.F.;per inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 52Reg. 16190/2007;per inadempimento CP_2 contrattuale della convenuta per omessa e/o errata profilatura dell'investitore; per violazione della Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009; per la violazione CP_2 dell'art. 2358 c.c., nonché per la violazione degli artt. 1429 e 1439 c.c,
B) per l'effetto, previa restituzione di n.2085 azioni che l'attrice è disponibile a rendere, condannare la banca convenuta al pagamento del risarcimento danni in favore dell'attore, pari all'importo investito, di €.75.060,00, oltre interessi moratori maturati, ovvero, in subordine, oltre interessi legali e/o la tasso B.O.T oltre rivalutazione monetaria, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa;
C) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
In via Istruttoria: si chiede sin d'ora:
1. disporsi CTU contabile al fine di ricostruire gli investimenti della società Recuperi Pugliesi sr.l. e per essa dal sig. la loro idoneità, il loro andamento e Parte_3 rispetto alle norme di legge.
2. Ammettersi prova testimoniale al fine di provare l'operazione unitaria c.d. “baciata” avvenuta nel caso di specie, attraverso capitoli d'interpello ed indicazione dei testimoni da articolare ed indicare nel prefiggendo termine di cui alle note istruttorie”;
- per : Controparte_1
“In via preliminare di merito:
- respingere le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva e/o per non essere la CA convenuta titolare, dal lato passivo, delle pretese sostanziali dedotte in causa
In subordine: per la denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari sopra svolte (con riserva di impugnativa):
- respingere, con ogni miglior formula, le domande avversarie, in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in atti, assolvendo da ogni pretesa;
Controparte_1
- in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dall' attrice nei confronti di escludere Controparte_1
o ridurre ogni pretesa risarcitoria avversaria tenuto conto delle difese ed eccezioni svolte in atti e comunque quantificar e il risarcimento in conformità alle regole di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ. civ., dedotto in ogni caso l'importo che l'attrice ha conseguito o avrebbe potuto conseguire dal FIR”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Bari, Parte_1 [...]
(società in cui si era fusa per incorporazione ) CP_1 Controparte_3
Pag. 2 di 10 chiedendo l'accertamento della “responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta, con il conseguente grave inadempimento in cui è incorsa e per l'effetto, dichiarare la risoluzione e/o l'invalidità e la nullità totale e/o parziale e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza, e/o l'annullamento” degli atti di acquisto di azioni di del 9.7.2014 e del 24.7.2014 e la condanna della Parte_2 convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 75.060,00, pari al capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
si era costituita in giudizio eccependo l'incompetenza del giudice adito, la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree.
Con ordinanza del 23.11.2023 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, stante l'adesione prestata dall'attrice all'eccezione della convenuta.
Il giudizio è stato quindi riassunto dall'attrice avanti questo giudice, con Parte_1 la successiva costituzione di . CP_1
La causa viene in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
*** eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva.
Va anzitutto ricordato che la sussistenza della legittimazione attiva o passiva – condizione dell'azione costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC – deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota teoria della prospettazione, cfr. Cass. 14468/2008). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso l'attrice afferma senza dubbio di ritenere , quale incorporante di titolare del rapporto giuridico CP_1 CP_3 controverso: tale allegazione è di per sé sufficiente a far ritenere sussistente la legittimazione passiva della convenuta.
Altra e diversa questione, che attiene invece al merito della controversia, è quella relativa all'effettiva titolarità (dal lato attivo e passivo) del rapporto, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
La convenuta richiama un coacervo di disposizioni di vario rango e natura CP_1 (legislative e contrattuali) al fine di sostenere, in estrema sintesi, che il rapporto di cui si discute sarebbe stato escluso da quelli a lei ceduti o comunque da lei acquistati. Detta tesi non può essere condivisa.
Non è in radice applicabile al presente caso l'art. 3 co. 1 lett. b) DL 99/2017 (a mente del quale sono “esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile … i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
Pag. 3 di 10 subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”). Ai sensi dell'art. 1 DL 99/2017 “il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 [...]
… per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in Parte_4 liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”. L'art. 3 del DL disciplina poi la cessione della “azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici
… di uno dei soggetti in liquidazione”, ossia proprio di VB o È quindi evidente CP_5 che la disposizione di cui all'art. 3 co. 1 lett. c), che disciplina l'esclusione, dall'ambito della cessione, dei debiti relativi al c.d. misselling azionario, non può che riguardare i debiti proprio (e solo) di uno degli istituti bancari sottoposti ad LCA (ossia o CP_5 VB), non altri diversi istituti di credito, quale (che peraltro non fu mai, né CP_3 col DL 99/2017, né successivamente, sottoposta ad LCA).
Appare quasi superfluo specificare che è del tutto irrilevante il fatto che VB fosse la controllante di dato che tale circostanza non fa in alcun modo venir meno la CP_3 sicura alterità soggettiva tra le due società, tanto più che la partecipazione di VB in non era nemmeno totalitaria, ma limitata al solo 70,414% del capitale sociale. CP_3
D'altronde, è anche pacifico che tra e non è mai intercorso alcun contratto CP_3 CP_1 di cessione aziendale (risulta invece che, in epoca successiva al contratto di cessione aziendale intercorso tra VB e , e si fossero fuse per incorporazione). CP_1 CP_3 CP_1
Per i medesimi motivi sono quindi totalmente irrilevanti in questa sede anche tutte le disposizioni del contratto di cessione aziendale intercorso tra VB e in data CP_1 26.6.2017, del “primo accordo ricognitivo” sottoscritto in data 19.12.2017 e dello “atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo” del 17.1.2018. Trattasi infatti di contratti conclusi, per l'appunto, da VB, che avrebbe potuto disporre solo dei propri diritti;
nulla invece VB avrebbe potuto disporre in ordine a diritti e debiti di un terzo, quale CP_3 in virtù del principio di relatività degli effetti del contratto.
Non può nemmeno essere condivisa la tesi della convenuta per cui il DL 99/2017 avrebbe comportato in suo favore la “la creazione di tale schermo protettivo, in deroga alle regole di diritto comune” (pag. 4 conclusionale): nulla autorizza a ritenere che il DL 99/2017 abbia inteso derogare in modo così pesante non solo alla normativa ordinaria in materia di liquidazione coatta amministrativa delle banche e di cessione di aziende bancarie (di cui al TUB), ma agli stessi principi base del diritto civile, primo fra tutti quello di relatività degli effetti del contratto (vincolante tra le parti e non per i terzi).
Le uniche disposizioni, tra quelle citate da , astrattamente rilevanti sono quelle CP_1 contenute nel “contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni ai sensi dell'art. 4 co. 5 e 6 del DL 99/2017” concluso il 10.7.2017 da CA PU e Parte_2 nonché nel successivo “Addendum al contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni sottoscritto in data 10 luglio 2017” concluso il 19.1.2018. Rileverebbe in particolare l'art.
1.6 dell'addendum, a mente del quale avrebbe “ritrasferito” a CP_3 VB (rectius, trasferito, trattandosi di diritti mai in precedenza nella titolarità di quest'ultima) le attività e passività indicate nell'allegato 1.6, fra le quali vi è anche quella relativa al rapporto intrattenuto con l'odierna attrice, da qualificarsi come
Pag. 4 di 10 “passività” connessa col c.d. “contenzioso escluso” relativo alla commercializzazione delle azioni di VB.
La tesi non può trovare accoglimento.
Lo stesso art. 4 co. 5 DL 99/2017, ai sensi del quale sono stati conclusi il “contratto di ritrasferimento” nonché, ovviamente, il collegato addendum, autorizza la retrocessione alle banche in LCA solo da parte del “cessionario”, ossia , mentre qui non si CP_1 discute di crediti e rapporti rientranti nell'azienda bancaria ceduta da VB a , ma di CP_1 crediti e rapporti di diverso soggetto giuridico. CP_3
Soprattutto, l'art. 4 co. 5 in esame parla solo di “partecipazioni” o di “crediti” delle società controllate dalle banche in LCA, non anche di debiti o di “passività” (come invece nel presente caso). Tale circostanza è dirimente.
Un tanto, peraltro, risponde al principio generale per cui, al di fuori della fattispecie della cessione d'azienda (ipotesi alla quale sicuramente non sono riconducibili il contratto del 10.7.2017 concluso tra e VB ed il successivo addendum del CP_3 19.1.2018), solo la cessione di un credito può essere fatta senza il consenso del debitore ceduto, mentre invece non è in alcun modo possibile per il debitore cedere unilateralmente ad un terzo il proprio debito, senza il consenso del creditore, né alcuna delle disposizioni del DL 99/2017 pare idonea a scardinare tale principio cardine del nostro ordinamento (tanto più che le disposizioni del DL 99/2017 hanno natura di norma eccezionale e pertanto, esclusa senz'altro la possibilità di applicazione analogica ex art. 14 disp. prel. CC, ne è in ogni caso preferibile un'interpretazione restrittiva).
Va altresì specificato che non rileva in questa sede l'art. 4 co. 4 DL 99/2017, dato che il contratto di ritrasferimento è stato concluso, come risulta dalla stessa intitolazione del documento, “ai sensi dell'art. 4 co. 5 e 6 del DL 99/2017”, non anche ai sensi del co.
4. Quest'ultima disposizione, peraltro, consente sì al “cessionario” ( ) di “restituire o CP_1 retrocedere al soggetto il liquidazione attività, passività o rapporti … di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche”, ma solo “entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1” del medesimo DL, condizioni e termine che tuttavia non paiono essere nemmeno stati definiti dal DM che ha disposto la LCA di VB.
La convenuta sostiene ulteriormente che dovrebbe essere esclusa la titolarità del rapporto in capo ad anche in ragione del fatto che la Decisione della CP_1 Commissione UE sugli aiuti di stato avrebbe ritenuto gli stessi compatibili coi Trattati solo a condizione che gli stessi fossero impiegati a favore dell'insieme aggregato e non a favore dei titolari di azioni o obbligazioni delle banche in LCA. Nemmeno tale tesi può trovare accoglimento. La Decisione fa infatti pur sempre riferimento a diritti e obblighi, relativi al misselling azionario, facenti capo alle banche in LCA, non facenti capo a soggetti terzi (solo in relazione alle predette banche, tra l'altro, ha senso parlare di “insieme aggregato” oggetto di cessione aziendale, ferma l'alterità soggettiva tra VB e e l'assenza di cessioni aziendali tra quest'ultima e ). CP_3 CP_1
Da ultimo la convenuta richiama l'art. 1 co. 493 L 145/2018 (legge di bilancio 2019), che dispone l'istituzione di un “Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”, il quale “eroga indennizzi a favore dei risparmiatori … che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate”. Detto richiamo, per quanto suggestivo, non è
Pag. 5 di 10 decisivo. Non si vede infatti come la disposizione in esame possa condurre a ritenere che non sia subentrata, in quanto incorporante anche in eventuali CP_1 CP_3 responsabilità di quest'ultima per la violazione degli obblighi su di essa gravante quale intermediario finanziario. Si consideri altresì da un lato che non è affatto certo che l'odierna attrice possedesse i requisiti per l'accesso al FIR previsti dal co. 494 della legge richiamata (ed anzi la circostanza appare improbabile, considerato in particolare il requisito del fatturato annuo o del totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), dall'altro che, con tutta probabilità, ben difficilmente l'indennizzo erogato agli azionisti potrà raggiungere il 100% dell'importo investito (l'art. 1 co. 496 L 145/2018 lo quantificava originariamente nel 30% del costo di acquisto o del costo medio, misura poi aumentata al 40% ad opera dell'art. 4 co.
3-bis DL 51/2023).
In conclusione, deve ritenersi che sia a tutti gli effetti titolare del rapporto oggetto CP_1 di causa.
***
Va esclusa la lamentata nullità degli ordini di acquisto delle azioni per l'asserita violazione dell'art. 23 TUF.
La conclusione del contratto quadro in data 9.7.2014, contestualmente al primo ordine di acquisto delle azioni, risulta infatti per tabulas (una copia dello stesso è stata addirittura depositata dalla stessa attrice sub doc. 2; cfr. anche doc. 39 conv.).
Contrariamente a quanto affermato dall'attrice, detto contratto porta le sottoscrizioni di entrambe le parti, quindi sia della stessa attrice che della banca convenuta (v. pagg. 32, 33 e 34). Peraltro, quand'anche fosse presente solo la sottoscrizione dell'investitore e non anche quella della controparte, sarebbe sufficiente il richiamo ai più che condivisibili principi espressi da Cass. SU 898/2018, secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall' art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, posto che “il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa”; non vi è dubbio che nel caso di specie la banca avesse prestato il proprio consenso in relazione al contratto di cui si discute, avendovi dato esecuzione per lungo tempo.
L'attrice lamenta poi che il contratto non possiederebbe tutti i “requisiti di sostanza e contenuto” imposti dalla legge e dai regolamenti La censura deve considerarsi CP_2 inammissibile in quanto del tutto generica e astratta: l'attrice, infatti, oltre ad aver svolto considerazioni di carattere generale sulla normativa applicabile e ad aver richiamato copiosa giurisprudenza sul punto, si è invero limitata ad affermare che sarebbe
“sufficiente osservare i moduli contrattuali in atti per verificare … che essi non recano il contenuto sostanziale imposto dalla norma”, senza nemmeno curarsi di specificare in concreto quali, tra gli elementi prescritti, sarebbero carenti nelle ben 34 pagine del documento contrattuale. Peraltro, è sufficiente leggere il contratto per avvedersi di come in realtà lo stesso contenesse in modo estremamente analitico l'indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di
Pag. 6 di 10 calcolo della remunerazione dell'intermediario, in tal modo integrando il contenuto minimo previsto dalla legge e dai regolamenti.
***
Nemmeno la domanda di annullamento, per errore o dolo, dei contratti di acquisto delle azioni può trovare accoglimento, essendo fondata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta.
Ai sensi dell'art. 1442 CC l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni ed il termine decorre dal giorno in cui l'errore o il dolo sono stati scoperti.
Anche a voler ritenere che nel caso di specie la scoperta fosse avvenuta, come sostenuto dall'attrice, con la pubblicazione delle quattro delibere sanzionatorie emesse nel 2017 dalla nei confronti di comunque l'atto introduttivo del giudizio CP_2 Parte_2 avanti il Tribunale di Bari venne notificato solo il 26.2.2023, quindi oltre il termine prescrizionale.
Contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non possono invece avere effetto interruttivo della prescrizione né la diffida del 24.9.2019, né il “verbale di mediazione” del 15.4.2021 (rectius, la domanda di mediazione in virtù del quale venne instaurato il relativo procedimento). Quanto alla diffida stragiudiziale doc. 7 att., in disparte la genericità della stessa (che già di per sé sarebbe dirimente), è assorbente rilevare che “la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui. Ne consegue che per l'azione di annullamento del contratto di vendita … la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.” (ex multis, Cass. 25468/2010). Quanto alla domanda di mediazione (che invero produrrebbe gli effetti della domanda giudiziale, ex art. art. 8 co. 2 DLGS 28/2010), dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. verbale del 15.4.2021) risulta che in quell'occasione venne proposta unicamente la domanda di nullità dei contratti di acquisto delle azioni, non anche quella di annullamento.
***
L'attrice lamenta l'inadempimento da parte dell'intermediario rispetto obblighi CP_3 su di esso gravanti in virtù del TUF e dei relativi regolamenti attuativi, con riferimento sia alla completezza delle informazioni fornite all'investitore, sia all'adeguatezza (in relazione al suo profilo di rischio) delle operazioni consigliategli e poi effettivamente poste in essere, sia infine alla situazione di conflitto di interessi di che avrebbe CP_3 operato non nell'interesse dell'investitore (come invece avrebbe dovuto fare in virtù della legge e dei contratti quadro), ma nell'interesse proprio o comunque della propria capogruppo Parte_2
Le doglianze in esame non possono trovare accoglimento. È infatti dirimente osservare che:
Pag. 7 di 10 - l'attrice era perfettamente a conoscenza del conflitto di interessi, essendo ciò stato espressamente dichiarato nelle “schede di adesione” (a pag. 2 alla voce
“prende atto”), nei relativi “addendum alla scheda di adesione” ed infine nei moduli d'ordine, tutti documenti sottoscritti dall'attrice (cfr. docc. 41 e 42 conv.);
- nei medesimi addenda riportati nella terza pagina dei docc. 41 e 42 conv. si dava altresì atto del fatto che quello che si andava ad acquistare era uno “strumento finanziario illiquido in quanto non quotato o negoziato in mercati regolamentati” e si richiamavano la nota di sintesi, la nota informativa e il documento di registrazione, resi disponibili all'investitore, “in termini di rischio di mercato, rischio di liquidità ed orizzonte temporale connesso alla possibile difficoltà, in sede di disinvestimento, di conseguire un prezzo predeterminato in un arco di tempo breve”;
- il rischio di concentrazione (relativo evidentemente solo al secondo acquisto del 24.7.2014, dato che prima del primo acquisto l'attrice non possedeva azioni VB) era stato adeguatamente evidenziato da in sede di preordine e di verifica CP_3 dell'adeguatezza tra prodotto finanziario e informazioni rilasciate dal cliente col questionario IF (cfr. ultima pagina del doc. 42), tanto che la banca aveva segnalato non solo il conflitto di interessi e la natura illiquida del titolo, ma aveva anche espressamente sconsigliato l'esecuzione dell'operazione in quanto
“non adeguata per superamento del limite di concentrazione”; risulta invece che
, preso atto di tali indicazioni, avesse deciso di non avvalersi del Parte_1 servizio di consulenza e, agendo di propria iniziativa, di dare comunque espresso incarico alla banca di eseguire l'operazione (cfr. penultima pag. doc. 42);
- della correttezza dei dati contenuti nel Prospetto relativo all'aumento di capitale del 2014 (docc. 43, 44 e 45), predisposto da non può Parte_2 evidentemente che rispondere la stessa VB, non certo l'intermediario (la CP_3 quale peraltro, lo si ricorda, non era affatto la controllante di Parte_2 come invece erroneamente riportato dall'attrice – ad es. a pag. 5 dell'atto di citazione e a pag. 7 della conclusionale – ma era dalla stessa controllata).
L'attrice lamenta poi che, in ogni caso, l'investimento sarebbe stato inadeguato in relazione al “reale profilo” dell'attrice, in quanto “il legale rappresentante dell'epoca, sig.ra , era in possesso a livello culturale della licenza di scuola media Parte_5 (docc.14 e 14a), e (…), nell'ambito della sua esperienza lavorativa, NON aveva acquisito esperienze, nella benché minima maniera, in ambito finanziario”.
Nemmeno tali doglianze colgono nel segno:
- da un lato, l'asserito “reale profilo” dell'investitrice contrasta platealmente con le risposte dalla stessa fornite in sede di profilazione: dalle schede finanziarie riportate a pagg. 29-32 doc. 39 emerge in capo alla società un “obiettivo di investimento” con “rischio di mercato”, “rischio di credito” e “rischio di liquidità” in tutti i casi “elevato” o “alto” e in capo alla legale rappresentante una “esperienza medio-alta” (con una frequenza di operazioni in strumenti di investimento mensile/trimestrale per valori compresi tra 30.000 e 100.000 €, con adozione di un metodo/strategia nelle scelte di investimento e con la dichiarazione di tenersi aggiornata quanto meno settimanalmente in ambito
Pag. 8 di 10 economico finanziario), un “obiettivo di investimento” con “rischio di mercato
… alto, desidero far crescere il mio capitale in maniera rilevante”, un “rischio di credito … alto, non vi sono le premesse per un investimento sicuro, la sicurezza che la società possa far fronte ai suoi oneri per un lungo periodo è minima” e un “rischio di liquidità … alto – modesta probabilità di liquidazione dell'investimento con sacrificio del prezzo”; da sottolinearsi che la legale rappresentante dell'attrice si è assunta la piena responsabilità di tali dichiarazioni, espressamente confermando che “le risposte riportate nella Scheda Finanziaria allegata al contratto corrispondono a quanto dichiarato agli operatori della CA sul questionario completo di profilatura della clientela e di riconoscersi nel profilo di obiettivo di investimento e/o di esperienza assegnato” (cfr. doc. 39 pag. 33);
- dall'altro, non può trascurarsi che nel caso di specie si era in presenza di strumenti finanziari (azioni) che non presentano un particolare livello di complessità nel loro funzionamento (a maggior ragione per la legale rappresentante di una società delle dimensioni dell'odierna attrice) e la cui natura esclude la presenza di rischi o pregiudizi per l'investitore non immediatamente palesi in ragione dell'esasperato tecnicismo del prodotto in questione, dovendosi osservare che i diritti e le possibilità di guadagno o di perdita erano invece connessi di per sé alla qualità di socio (acquisita con la sottoscrizione delle azioni) di (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Parte_2 sentenza 14.03.2 022, n. 988).
***
Non può infine ritenersi sussistente nemmeno la lamentata violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 CC, non essendo stato dimostrato il necessario collegamento teleologico tra l'operazione creditizia e l'acquisto delle azioni.
L'attrice, premesso di aver già concluso con la banca (prima dell'acquisto delle azioni, anche se non viene specificato quando) un contratto di affidamento per elasticità di cassa per € 300.000,00, sostiene che, a fronte dell'acquisto delle azioni e dell'addebito in conto del relativo controvalore in data 4.8.2014, la banca avrebbe aumentato
“temporaneamente l'elasticità di cassa ad €.650.000,00 come si evince dallo scalare di pari periodo”.
Si osserva tuttavia che col contratto del 29.1.2014 (doc. 51 conv.), quindi sei mesi prima rispetto all'acquisto delle azioni, la banca aveva concesso all'attrice non solo il fido di € 300.000,00 di cui parla l'attrice, ma anche una linea di credito “promiscua autoliquidante a rischio attenuato di importo deliberato pari ad Euro 1.000.000,00”. Ciò risulta per tabulas (il già citato doc. 51) ed è anche confermato dall'esame degli estratti scalari, da cui risulta che in diverse giornate anche di mesi precedenti all'acquisto delle azioni il conto corrente avesse riportato saldi passivi superiori ad € 300.000,00 non qualificati come sconfinamenti extra-fido (ad esempio il 22.4 e il 23.4, riportanti un saldo passivo di oltre € 400.000,00 e ciò nonostante non qualificati come
“eccedenti”, ossia in assenza di affidamenti, ma sempre come “scoperto C/C”; si vedano altresì il 29.4, il 30.4, il 7.5 ecc.).
Ciò posto, è evidente che il semplice fatto, valorizzato dall'attrice, per cui al 4.9.2014 (peraltro oltre un mese dopo l'addebito del controvalore delle azioni) il conto
Pag. 9 di 10 presentasse un saldo passivo di oltre 650.000,00 (senza sconfinamenti in extra-fido) non fa che confermare l'utilizzo delle linee di credito già concesse il 29.1.2014 e non dimostra invece in alcun modo la concessione di un'ulteriore affidamento (del quale peraltro non vi è alcuna prova scritta) collegato e funzionalizzato all'acquisto delle azioni.
In conclusione, nulla autorizza a ritenere che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, avessero effettivamente voluto non solo l'effetto tipico dei due negozi posti in essere (l'apertura di credito e l'acquisto delle azioni) ma anche il collegamento e il coordinamento tra di essi al fine di realizzare un fine ulteriore, consistente nel finanziare l'acquisto delle azioni. Risulta invece che la finalità del finanziamento (lo si ripete, già concesso mesi prima dell'acquisto delle azioni) era proprio quella di fornire all'attrice la liquidità necessaria alle sue esigenze imprenditoriali.
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Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza attorea e vengono liquidate in dispositivo secondo valori medi per le fasi di studio e introduttiva, inferiori ai medi per la fase decisoria (considerato il tenore degli scritti conclusionali, pressoché sovrapponibile ai precedenti scritti difensivi) e minimi per la fase istruttoria (limitatasi al deposito delle memorie ex art. 171-ter CPC).
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta le domande attoree in quanto infondate;
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1 [...]
le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € CP_1
10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 13 dicembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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