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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 4989/2021
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Francavilla di Sicilia (ME) in via Frà Cremete, rappresentato e difeso dall' Avv. Davide
Mario Restifo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Giardini Naxos
(ME), nella via Vittorio Emanuele n. 136, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede in Controparte_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. in persona del sig. , P.IVA_1 CP_2
procuratore speciale giusta procura rilasciata il giorno 02/05/2022 a rogito del notaio
[...] di Roma, rep 177893 racc. 11776, che è subentrata a titolo universale a Per_1
quest'ultima, cessata ope legis il 30 settembre 2021, a far data dal 1 ottobre 2021 in tutti i rapporti giuridici e processuali attivi e passivi, senza soluzione di continuità, in forza dell'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazione dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., viale degli Aranci n. 60, presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale CP_3 P.IVA_2 mandatario speciale, ai sensi dell'art.13 L.448/98 e della procura speciale notarile a rogito notaio Dott. ssa notaio in Tivoli rep. n. 37521 del 03.7.2014, della (cf Persona_2 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
dall'Avv. Ester Cascio, giusta procura alle liti dott. notaio in Roma in data Persona_3
21.07.2015 rep. n. 80974 rogito n. 21599 e domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' sito in Messina Via Vittorio Emanuele n. 100 CP_5
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 01/11/2021 il sig.
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. Pt_1
29520219001061531000 riferita, tra le altre, alla cartella esattoriale avente n.
29520110005754074000 ed agli avvisi di addebito n. 59520120000557671000, n.
5952012000349350000, n. 59520160001638019000.
Con un unico motivo di ricorso, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dagli enti resistenti.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso.
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l' eccepiva in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva della CP_3
in quanto l'ultimo contratto di cessione dei crediti contributivi alla società di CP_4
cartolarizzazione risale al 2006 mentre le partite oggetto di giudizio riguardano il periodo
2010/2016, pertanto la sarebbe carente di legittimazione passiva. CP_4
Stante la natura documentale della controversia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI SCCI L' ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva della in CP_3 CP_4
quanto l'ultimo contratto di cessione dei crediti contributivi alla società di cartolarizzazione risale al 2006 mentre le partite oggetto di giudizio riguardano il periodo 2010/2016, pertanto la sarebbe carente di legittimazione passiva. CP_4
L'eccezione è fondata nei termini sopra riportati, pertanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_4
3. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il eccepisce la prescrizione dei crediti contributivi portati dagli atti impugnati. Pt_1
Dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue:
la cartella esattoriale n. 29520110005754074000 risulta notificata in data 21/6/2011;
l'AVA n. 59520120000557671000 risulta notificato in data 24/4/2012;
l'AVA n. 5952012000349350000 risulta notificato in data 10/12/2012;
l'AVA n. 59520160001638019000 risulta notificato in data 12/6/2016.
L' sul punto rileva che, successivamente alla notifica degli atti impositivi, ogni attività CP_3 volta al recupero del credito era di pertinenza dell'ente di riscossione al quale spettava il compito di porre in essere ogni atto conservativo del credito.
eccepisce che nessuna prescrizione sarebbe maturata in quanto il decorso del termine CP_6
sarebbe rimasto sospeso ex lege in ragione dei provvedimenti di rottamazione delle cartelle e della sospensione dovuta alla pandemia.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (01/10/2021) nessuna prescrizione sarebbe maturata.
Le osservazioni di sono solo parzialmente fondate. CP_6
Relativamente alla sospensione del decorso della prescrizione in caso di rottamazione, come correttamente eccepito dal ricorrente, l'effetto sospensivo è legato alla presentazione della domanda di rottamazione come di volta in volta disposto dal legislatore nei provvedimenti che regolavano la procedura.
Nel caso di specie non risulta che il abbia formulato alcuna istanza in tal senso. Pt_1 Da ciò deriva che la cartella esattoriale n. 29520110005754074000 e gli AVA n.
59520120000557671000 e n. 5952012000349350000, notificati tra il 2011 e il 2012, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta (01/10/2021) risultavano irrimediabilmente prescritti.
Per quanto riguarda l'AVA n. 59520160001638019000 esso risulta notificato in data
12/6/2016, pertanto, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 12/6/2021.
Tale data, tuttavia, rientra all'interno del periodo di sospensione decretato durante la pandemia.
In particolare, l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12,
((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Successivamente, l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n.
77 del 17.07.2020 , così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al
31.08.2020;
l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
il L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
il L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi CP_1
termini di prescrizione.
In ossequio alla normativa sopra esaminata, decorso il termine ultimo di sospensione, a partire dal giorno 01/9/2021 l' ha ripreso l'attività di riscossione e i procedimenti notificatori CP_1 degli atti di sua competenza.
Prendendo in considerazione l'AVA asseritamente prescritto e la indicata sospensione di cui ai decreti emergenziali ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione va considerato sospeso per questo periodo.
Di conseguenza, l'AVA n. 59520160001638019000 non si è prescritto.
In quanto alle spese di lite tra il ricorrente e gli enti resistenti esse seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo con compensazione di ¼ in ragione del parziale rigetto del ricorso e applicazione dei minimi tariffari per la limitata attività istruttoria.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 4137/20224989/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_4
2) Dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 29520110005754074000 e agli AVA n. 59520120000557671000 e n. 5952012000349350000;
3) Rigetta il ricorso relativamente all'AVA n. 59520160001638019000;
4) Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in favore del CP_6 CP_3
ricorrente che si quantificano già compensate in € 2.021,00 oltre spese generali, cpa, iva da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e CP_4
Così deciso in Messina il 29.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando