Decreto cautelare 1 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 23 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00457/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2021, proposto da
Società Agricola Perletti S.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare,
- dell’intimazione di pagamento 019 2021 90003278 53/000 dell’importo di €uro 474.845,081, a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2005/2006;
- dell’intimazione di pagamento 019 2021 90003286 61/000 dell’importo di €uro 466.664,37, a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2008/2009;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell’atto di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1483;
e per l’accertamento
dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2005/2006 e 2008/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
La Società Agricola Perletti S.s. è impresa che produce latte vaccino.
La produzione di latte vaccino è stata assoggettata sino alla campagna lattiera 2014/2015 al regime delle c.d. quote-latte, ovverosia a un sistema di contingentamento della produzione per singolo Stato membro dell’Unione Europea e per singolo produttore. Tale sistema prevede che, in caso di superamento del quantitativo complessivo di produzione assegnato a livello nazionale, i produttori eccedentari, che hanno cioè superato il quantitativo (QRI) a essi assegnato, siano assoggetti al pagamento di una somma di denaro, i.e. prelievo supplementare.
La Società Agricola Perletti S.s. si è trovata in tale situazione, per quanto qui di interesse, nelle annate lattiere 2005/2006 e 2008/2009 ed è stata pertanto assoggettata da AGEA a prelievo supplementare, stante il superamento complessivo della quota nazionale spettante all’Italia in quelle medesime annate. Non avendo adempiuto spontaneamente al pagamento di quanto ad essa imputato a titolo di prelievo supplementare, le sono state infine recapitate da ADER l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003278 53/000 per complessivi €uro 474.845,081, quanto all’annata 2005/2006, e l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003286 61/000 per complessivi €uro 466.664,37, quanto all’annata 2008/2009.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Società Agricola Perletti S.s. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, le predette intimazioni di pagamento, unitamente all’atto di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1483.
Si è costituita in giudizio AGEA, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione.
Non si è invece costituita in giudizio ADER, che pure era stata evocata.
Questo Giudice, ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire ulteriori elementi istruttori, con ordinanza n. 13/2022, ha onerato AGEA del deposito di una relazione, nella quale indicare gli atti emessi negli anni nei confronti della società ricorrente, anche in funzione interruttiva della prescrizione, aventi a oggetto il prelievo supplementare per cui è causa, e gli eventuali ricorsi promossi dalla ricorrente medesima avverso tali atti con i relativi esiti. Nelle more dell’espletamento dell’incombente istruttorio, le intimazioni di pagamento impugnate sono state sospese cautelarmente. Espletato l’incombete istruttorio, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche prospettate in ricorso, la sospensione cautelare degli atti impugnati è stata confermata con ordinanza n. 480/2022 avuto riguardo al periculum in mora.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa dalla Società Agricola Perletti S.s. avverso le intimazioni di pagamento in epigrafe indicate, concernenti il prelievo supplementare per le campagne lattiere 2005/2006 e 2008/2009.
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di illegittimità:
- la prescrizione del credito di AGEA, essendo decorso, dalla conclusione delle campagne lattiere a cui si riferiscono le intimazioni di pagamento, il termine quadriennale fissato dal Regolamento CE 2899/95 per gli atti che sanzionano in vario modo le violazioni del diritto comunitario, e comunque anche quello decennale stabilito in via generale dal Cod. civ.;
- la violazione del diritto dell’Unione da parte della normativa nazionale, in applicazione della quale è stato calcolato il prelievo supplementare indicato nelle intimazioni di pagamento gravate, con conseguente obbligo di AGEA di ricalcolare il dovuto;
- l’inattendibilità dei dati sul patrimonio bovino nazionale e conseguentemente sulla produzione di latte vaccino utilizzati da AGEA per determinare gli eventuali sforamenti della quota nazionale e di quelle individuali dei singoli produttori;
- il difetto di istruttoria (per non essere stati conteggiati gli aiuti PAC via via trattenuti da AGEA in compensazione) e il difetto di motivazione, che non consentirebbe al destinatario delle intimazioni di pagamento di verificare la correttezza dei conteggi, anche in punto di interessi, effettuati da AGEA e da ADER;
- la violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, non comparendo negli elenchi ufficiali l’indirizzo PEC dal quale sono state notificate alla società ricorrente le intimazioni di pagamento gravate.
Il primo dei suesposti motivi di impugnazione è stato proposto in principalità; quelli successivi in subordine.
Va preliminarmente dato atto che AGEA sostiene che le intimazioni di pagamento per cui è causa si riferiscano alle campagne lattiere diverse da quelle indicate dalla ricorrente. Nello specifico, l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003278 53/000, che secondo la Società Agricola Perletti S.s. riguarderebbe l’annata 2005/2006, per la resistente concerne le annate 2007/2008 e 2008/2009; mentre l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003286 61/000, che secondo la Società Agricola Perletti S.s. riguarderebbe l’annata 2008/2009, per la resistente concerne l’annata 2006/2007.
Si tratta di una tesi che, oltre a essere contestata da parte ricorrente, si scontra con il dato testuale, visto che la prima delle due intimazioni di pagamento indica un solo anno (e non due) di riferimento del debito, e precisamente il 2005, il quale non è immediatamente antecedente a quelli indicati da AGEA, e lo stesso dicasi per la seconda intimazione di pagamento, che indica come anno di riferimento del debito il 2008 (e dunque l’annata 2008/2009 o al più 2007/2008, ma giammai la 2006/2007). Inoltre AGEA non ha depositato a suffragare i propri assunti le cartelle di pagamento richiamate nelle intimazioni di pagamento impugnate.
In conclusione deve ritenersi che le annate lattiere di cui si discute sono, come indicato dalla ricorrente, la 2005/2006 e la 2008/2009.
Passando al merito ed esaminando prioritariamente, secondo la graduazione operata da parte ricorrente, la doglianza in ordine all’intervenuta prescrizione del credito di AGEA, deve concludersi – sulla scorta della documentazione in atti – che essa non è maturata per nessuna delle due annate lattiere per cui è causa.
Va anzitutto va ricordato che secondo l’orientamento della Sezione (così, tra le molte, sentenza n. 1244/2022; nello stesso senso, ex plurimis, T.A.R Lazio – Latina, sentenza n. 23/2023; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n, 2434/2022; T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 130/2022), il termine di prescrizione del credito vantato da AGEA per prelievo supplementare relativo alle quote-latte, sia in sorte capitale, che in sorte interessi, è quello generale decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche.
Non può, di contro, trovare applicazione il termine di prescrizione quadriennale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988/95 per le misure e le sanzioni amministrative relative a violazioni del diritto europeo. Il presupposto dell’applicazione del suddetto termine è infatti una irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione, ma tale non è la violazione della disciplina delle cd. quote-latte, in cui i singoli Stati provvedono al versamento del dovuto all’Unione, salvo rifarsi poi sui singoli produttori eccedentari. Pertanto, l’obbligo di versare il prelievo supplementare è qualificabile come obbligazione di diritto europeo per quanto riguarda la disciplina sostanziale, ma è sottoposto ai termini di prescrizione e decadenza previsti dal diritto interno per quanto riguarda le operazioni di recupero (si veda, tra le tante, della Sezione, la sentenza n. 90/2023).
Ebbene, per entrambe le annate è documentata presenza di atti interruttivi della prescrizione, rappresentati dall’invio da parte di AGEA di intimazioni di pagamento, la richiesta da parte della società debitrice della rateizzazione del debito (cui consegue il riconoscimento dello stesso), il provvedimento di decadenza dal beneficio per mancato pagamento delle rate (che implica la pretesa al pagamento dell’intero).
Passando alle successive censure, infondate sono quelle relative alla inattendibilità dei dati posti alla base della contestazione e quantificazione dell’avvenuto superamento della quota individuale attribuita ai singoli produttori ivi compresa l’odierna ricorrente, quella sul difetto di istruttoria e di motivazione e quello sulla violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale.
Quanto alla prima censura, come rilevato più volte dalla Sezione in consimili giudizi, l’argomento basato sull’incertezza del dato del patrimonio bovino e della produzione di latte vaccino viene esposto dalla ricorrente in termini del tutto generici. In ricorso vengono, infatti, riportati stralci di provvedimenti giudiziari che estrapolati dal contesto sono ben poco significativi, e che forse vanno persino a detrimento della posizione della ricorrente (laddove paiono prospettare una sottostima e non una sovrastima della produzione); in ogni caso tali provvedimenti di altri Plessi giudiziari non consentono di ritenere totalmente inattendibili i dati sui quali si fonda la richiesta di prelievo supplementare per cui è causa, né la ricorrente ha fornito elementi di prova in tal senso relativi alla sua specifica posizione (cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, sentenza n. 382/2020 e della Sezione, tra le tante, la sentenza n. 128/2023).
Quanto poi al lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, va evidenziato come le intimazioni di pagamento rinviino all’atto presupposto (la cartella di pagamento), indichino il creditore, e l’annata cui si riferisce il credito. Sono elementi sufficienti a individuare le ragioni del credito di AGEA: prova ne è d’altro canto il fatto che la ricorrente abbia potuto articolare pertinenti motivi di doglianza avverso gli atti impugnati.
Al contempo l’allegazione di una intervenuta compensazione del credito per cui è causa con il controcredito vantato dalla società ricorrente per aiuti PAC, oltre a non essere supportato da inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali (cfr., della Sezione, la sentenza n. 810/2022), risulta non adeguatamente circostanziata e come tale non è opponibile alla resistente.
Quanto, infine, alla violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, va riaffermato che la nullità per violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale non si concretizza tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la notifica dell’atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa, e comunque non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dell’atto notificato (si veda, recentemente, anche Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 6015/2023 del 28.02.2023, per la quale «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente»; nello stesso senso della Sezione, tra le tante, sentenza n. 209/2023).
Resta la questione del rapporto tra la disciplina interna che ha regolato le quote latte nelle diverse annate e il diritto unionale, sulla quale questione – come è noto – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta più volte.
In particolare, per qui di interesse, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’incompatibilità dell’articolo 9, comma 3, D.L. n. 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003/2004, e, dunque, anche per l’annata 2005/2006 oggetto della prima intimazione di pagamento, con l’articolo 2, par. 4, del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’articolo 9, par. 1, del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001. La norma nazionale escludeva dal rimborso del prelievo in eccesso i produttori che non avevano versato il prelievo. Questa esclusione per l’annata lattiera 2005/2006 è illegittima, con la conseguenza che AGEA deve calcolare il prelievo supplementare di spettanza della società ricorrente, facendo concorrere in modo virtuale al rimborso del prelievo in eccesso tutti i produttori eccedentari, ivi compresa la ricorrente medesima.
Il che comporta ulteriormente che con riferimento al debito per tale campagna lattiera l’intimazione di pagamento non potrà costituire titolo della procedura esecutiva.
Con riguardo all’annata 2008/2009 oggetto della seconda intimazione di pagamento, invece, opera una diversa disciplina unionale, e precisamente il Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007/CE, che ha definitivamente autorizzato gli Stati a introdurre delle categorie prioritarie nel rimborso del prelievo in eccesso sulla base di criteri oggettivi.
Tale deve ritenersi quella dei produttori che sono in regola con i versamenti mensili. Infatti, ancorché i versamenti siano eseguiti dagli acquirenti del latte, cioè da un soggetto terzo, trattasi pur sempre di un obbligo di legge, rafforzato dal potere sostitutivo e sanzionatorio dello Stato (v. art. 11 e 13 par. 3 del Reg. CE 1788/2003; art. 81 e 84 par. 3 del Reg. CE 1234/2007/CE), e di una situazione in cui non vi è margine per l’esercizio della discrezionalità amministrativa (cfr., ex plurimis, della Sezione, sentenza n. 183/2023).
Deve dunque concludersi che a partire dalla campagna lattiera 2008/2009 è legittimo il rimborso prioritario del prelievo in eccesso ai produttori in regola con i versamenti mensili, trattandosi di una categoria ammessa dalla nuova e diversa disciplina eurounitaria che regola la produzione del latte a partire da quella annata. Ne consegue, pertanto, che la seconda intimazione di pagamento impugnata non viola il diritto dell’Unione.
In conclusione alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso viene accolto limitatamente all’annata lattiera 2005/2006: per l’effetto l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003278 53/000 è annullata, salvo l’obbligo di AGEA di rieditare il potere e di rideterminare il prelievo supplementare per tale annata a carico della Società Agricola Perletti S.s. in conformità alle statuizioni della presente sentenza.
La reciproca soccombenza e la complessità delle questioni sottese al ricorso giustificano senz’altro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003278 53/000.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO