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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3400/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3400/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERATO Parte_1 C.F._1 GIULIA e dell'avv. MANTOVANI NICCOLO' ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERATO GIULIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORTONE Controparte_1 C.F._3 GIUSEPPE e dell'avv. COVINI CARLO ( ) VIA MARINALI, 85 36061 C.F._4
BASSANO DEL GRAPPA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 1 12
SAN BONIFACIOpresso il difensore avv. BORTONE GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVINI Parte_2 C.F._5 CARLO e dell'avv. BORTONE GIUSEPPE ( ) PIAZZA DELLA C.F._6
COSTITUZIONE, 1 12 SAN BONIFACIO;
, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI, 85 36061
BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. COVINI CARLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda non è fondata e va quindi rigettata.
Parte attrice chiede che venga accertata e dichiarata l'inesistenza di una servitù di passaggio asseritamente pretesa dai convenuti.
La stessa attrice, a sostegno della propria pretesa, afferma che il passaggio ininterrotto con mezzi pesanti attraverso la strada privata in questione riguarda (”in ragione di ciò”; punto 9, pagina 3 dell'atto pagina 1 di 2 di citazione) l'effettuazione di lavori di costruzione di un nuovo fabbricato all'interno della avversa proprietà.
Tale finalizzazione del passaggio dei mezzi pesanti dei convenuti esclude di per sé – ed in assenza di altri palesati intenti petitori – che il comportamento esposto sia da considerare quale manifestazione di volontà di acquisizione di un diritto di servitù attraverso lo stradello in questione.
Trattasi al più di comportamenti aventi eventualmente rilievo possessorio.
Ancora, come risulta dalla disposta CTU lo stradello oggetto dell'asserita pretesa petitoria dei convenuti, risulta di proprietà di terzi, non evocati nel presente giudizio.
Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale a rigettare le domande attoree.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa, liquidate per Parte_1 ciascuno dei convenuti in €. 2.500,00 oltre accessori se dovuti ed oltre ad esborsi per la CTU.
Verona, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3400/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERATO Parte_1 C.F._1 GIULIA e dell'avv. MANTOVANI NICCOLO' ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERATO GIULIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORTONE Controparte_1 C.F._3 GIUSEPPE e dell'avv. COVINI CARLO ( ) VIA MARINALI, 85 36061 C.F._4
BASSANO DEL GRAPPA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 1 12
SAN BONIFACIOpresso il difensore avv. BORTONE GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVINI Parte_2 C.F._5 CARLO e dell'avv. BORTONE GIUSEPPE ( ) PIAZZA DELLA C.F._6
COSTITUZIONE, 1 12 SAN BONIFACIO;
, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI, 85 36061
BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. COVINI CARLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda non è fondata e va quindi rigettata.
Parte attrice chiede che venga accertata e dichiarata l'inesistenza di una servitù di passaggio asseritamente pretesa dai convenuti.
La stessa attrice, a sostegno della propria pretesa, afferma che il passaggio ininterrotto con mezzi pesanti attraverso la strada privata in questione riguarda (”in ragione di ciò”; punto 9, pagina 3 dell'atto pagina 1 di 2 di citazione) l'effettuazione di lavori di costruzione di un nuovo fabbricato all'interno della avversa proprietà.
Tale finalizzazione del passaggio dei mezzi pesanti dei convenuti esclude di per sé – ed in assenza di altri palesati intenti petitori – che il comportamento esposto sia da considerare quale manifestazione di volontà di acquisizione di un diritto di servitù attraverso lo stradello in questione.
Trattasi al più di comportamenti aventi eventualmente rilievo possessorio.
Ancora, come risulta dalla disposta CTU lo stradello oggetto dell'asserita pretesa petitoria dei convenuti, risulta di proprietà di terzi, non evocati nel presente giudizio.
Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale a rigettare le domande attoree.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa, liquidate per Parte_1 ciascuno dei convenuti in €. 2.500,00 oltre accessori se dovuti ed oltre ad esborsi per la CTU.
Verona, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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