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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1769/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MA ER, LA
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7896/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4834/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009977533501 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013917804501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002165028501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230011406392501 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sig.ra Ricorrente_1
impugnava la sentenza n. 4834/24 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento n.
1002023009977533501, n. 10020230013917804501, n. 10020230002165028501 e n. 10020230011406392501, tutte afferenti a tributi erariali, ad essa notificate nella asserita qualità di erede testamentario del sig.
Nominativo_1.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui aveva rigettato l'originario ricorso introduttivo della lite non ritenendo fondate le sollevate eccezioni di difetto di legittimazione ad emanare gli atti impugnati in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Salerno, attesa la residenza fissata dalla contribuente nella città di Milano, e di insussistenza della qualità di erede di essa appellante, in quanto mera legataria in virtù del testamento del 9.10.2020, pubblicato per notar Ragonese di Salerno in data 22.2.2022, atto Rep. 15312 - Racc. 10378 en. 197 di repertorio degli atti di ultima volontà.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto da essa dedotto innanzi al Giudice di prime cure, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della pronuncia impugnata.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla appellante, avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto legataria e non erede, in ordine alle imposte dedotte negli atti impugnati.
L'eccezione è fondata.
Rappresenta circostanza incontroversa, perché provata e non contestata (sul punto, v. la documentazione offerta in comunicazione dalla contribuente relativa al testamento del sig. Nominativo_1 pubblicato per notar Ragonese di Salerno in data 22.2.2022, atto Rep. 15312 - Racc. 10378 en. 197 di repertorio degli atti di ultima volontà), che la Ricorrente_1 abbia acquisito lo status di legataria e non di erede del de cuius Nominativo_1.
Orbene, poiché gli artt. 65 d.P.R. 600/1973, 754 c.c. e 756 c.c. dispongono, rispettivamente, che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”, che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero” e che “Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari”, deve ritenersi che solo l'erede (e non anche il legatario, come erroneamente statuito dal Giudice di prime cure) sia tenuto a rispondere del debito fiscale del defunto suo dante causa.
Pertanto, l'adempimento “di ogni altro onere”, a cui accenna l'art. 671 c.c. (norma impropriamente posta a fondamento della decisione gravata), inerisce esclusivamente alla clausola testamentaria, che impone al legatario di tenere un certo comportamento (di dare, di fare o di non fare), e non certo a fonti esterne al legato ovvero estranee alla volontà del disponente. Insomma, perché il legatario possa ritenersi onerato del pagamento del debito tributario è necessario che emerga dal testamento una esplicita disposizione in tal senso.
Ed allora, poiché nel caso in esame non si rinviene nel testamento del Nominativo_1 la previsione, in capo alla legataria, di un onere di tal fatta, deve ritenersi che la appellante non possa considerarsi soggetto passivo delle obbligazioni tributarie portate nelle cartelle di pagamento n. 1002023009977533501, n.
10020230013917804501, n. 10020230002165028501 e n. 10020230011406392501.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto, attesa la fondatezza della esaminata eccezione pregiudiziale, con conseguente assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate nell'atto di gravame.
La condanna al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro
1.500,00, per il primo grado, ed in euro 2.000,00, per il secondo grado, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore della appellante, che si è dichiarato antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MA ER, LA
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7896/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4834/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009977533501 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013917804501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002165028501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230011406392501 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sig.ra Ricorrente_1
impugnava la sentenza n. 4834/24 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento n.
1002023009977533501, n. 10020230013917804501, n. 10020230002165028501 e n. 10020230011406392501, tutte afferenti a tributi erariali, ad essa notificate nella asserita qualità di erede testamentario del sig.
Nominativo_1.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui aveva rigettato l'originario ricorso introduttivo della lite non ritenendo fondate le sollevate eccezioni di difetto di legittimazione ad emanare gli atti impugnati in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Salerno, attesa la residenza fissata dalla contribuente nella città di Milano, e di insussistenza della qualità di erede di essa appellante, in quanto mera legataria in virtù del testamento del 9.10.2020, pubblicato per notar Ragonese di Salerno in data 22.2.2022, atto Rep. 15312 - Racc. 10378 en. 197 di repertorio degli atti di ultima volontà.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto da essa dedotto innanzi al Giudice di prime cure, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della pronuncia impugnata.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla appellante, avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto legataria e non erede, in ordine alle imposte dedotte negli atti impugnati.
L'eccezione è fondata.
Rappresenta circostanza incontroversa, perché provata e non contestata (sul punto, v. la documentazione offerta in comunicazione dalla contribuente relativa al testamento del sig. Nominativo_1 pubblicato per notar Ragonese di Salerno in data 22.2.2022, atto Rep. 15312 - Racc. 10378 en. 197 di repertorio degli atti di ultima volontà), che la Ricorrente_1 abbia acquisito lo status di legataria e non di erede del de cuius Nominativo_1.
Orbene, poiché gli artt. 65 d.P.R. 600/1973, 754 c.c. e 756 c.c. dispongono, rispettivamente, che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”, che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero” e che “Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari”, deve ritenersi che solo l'erede (e non anche il legatario, come erroneamente statuito dal Giudice di prime cure) sia tenuto a rispondere del debito fiscale del defunto suo dante causa.
Pertanto, l'adempimento “di ogni altro onere”, a cui accenna l'art. 671 c.c. (norma impropriamente posta a fondamento della decisione gravata), inerisce esclusivamente alla clausola testamentaria, che impone al legatario di tenere un certo comportamento (di dare, di fare o di non fare), e non certo a fonti esterne al legato ovvero estranee alla volontà del disponente. Insomma, perché il legatario possa ritenersi onerato del pagamento del debito tributario è necessario che emerga dal testamento una esplicita disposizione in tal senso.
Ed allora, poiché nel caso in esame non si rinviene nel testamento del Nominativo_1 la previsione, in capo alla legataria, di un onere di tal fatta, deve ritenersi che la appellante non possa considerarsi soggetto passivo delle obbligazioni tributarie portate nelle cartelle di pagamento n. 1002023009977533501, n.
10020230013917804501, n. 10020230002165028501 e n. 10020230011406392501.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto, attesa la fondatezza della esaminata eccezione pregiudiziale, con conseguente assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate nell'atto di gravame.
La condanna al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro
1.500,00, per il primo grado, ed in euro 2.000,00, per il secondo grado, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore della appellante, che si è dichiarato antistatario.