Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2025, proposto da
CC EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Martino Anzalone e Claudio Gurrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 13 giugno 2025 numero A07/URB/153, notificato il 24 giugno 2025, con cui il Comune di Catania ha denegato la concessione edilizia in sanatori di cui all’istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985;
il tutto, con espressa riserva di far valere ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo, la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati col presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AV OV IO UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Signor CC EN – sul presupposto di aver presentato, in relazione ad un intervento edilizio realizzato abusivamente in C.da Vaccarizzo, su porzione della Particella 32, Foglio 68, distinte istanze di sanatoria (il 27 novembre 1980, ai sensi della legge regionale 7/1980, ed il 26 marzo, ai sensi della legge 47/1985 e della legge regionale 37/1985) – ha impugnato, con ricorso notificato il 22/09/2025, il provvedimento del 13 giugno 2025 numero A07/URB/153, notificato il 24 giugno 2025, con cui il Comune di Catania ha denegato la concessione edilizia in sanatori di cui all’istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985, afferente la pratica numero 3466, protocollo numero 15351 del 26 marzo 1986, ivi deducendo vizi di:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 10-bis della gli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 241, come recepiti con gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 21.05.2019 n. 7, nonché dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 35 della legge 47/1985, degli articoli 31 e 39 della legge 724/1994, dell’art. 97 Cost., nonchè eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Catania, che ha però affidato le proprie difese ad una successiva memoria depositata in segreteria il 26/10/2025, al cui interno ha eccepito:
a) il non essersi mai formato alcun titolo abilitativo tacito, in quanto il decorso dei termini è stato interrotto e sospeso da richiesta di integrazione documentale con nota prot. n. 5851 del 5/11/1990, notificata al signor CC EN in data 20/11/1990, e dalla mancata risposta ad essa da parte di quest’ultimo;
b) in ogni caso il comma 18 dell’art. 35 L. n. 47/85 prevede un’espressa esclusione dalla possibilità di formazione del silenzio-assenso per le opere non suscettibili di sanatoria quando risultino in contrasto con vincoli che comportino l’inedificabilità – che nel caso di specie sussistono a causa del Vincolo Assoluto della fascia di m. 100 di rispetto della Zona “A” della Riserva naturale OASI DEL SIMETO, entro la quale l’intervento edilizio abusivo è stato realizzato, senza che il ricorrente avesse mai allegato alla presentata domanda di sanatoria il parere (ovviamente positivo) dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo.
In data 29 gennaio 2026 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver raccolto a verbale la dichiarazione dell’Avvocato della parte ricorrente, il quale ha eccepito la tardività dell’ultimo depositato di atti effettuato dal comune intimato in segreteria, ed ha chiesto in subordine la concessione di un termine per poter controdedurre ad essi.
E’ incontroverso fra le parti che l’intervento edilizio abusivamente realizzato dal ricorrente ricada all’interno di un’area assoggettata a vincolo – e segnatamente: al Vincolo Assoluto della fascia di m. 100 di rispetto della Zona “A” della Riserva naturale OASI DEL SIMETO.
Ciò, invero, è riconosciuto dallo stesso ricorrente all’interno di memoria depositata dallo stesso in segreteria in data 27/12/2025, laddove egli afferma che “ se è vero che in tali aree il silenzio-assenso opera con modalità peculiari, è altrettanto vero che l'Amministrazione non può rimanere inerte per quasi quarant'anni, ingenerando nel privato la ragionevole aspettativa sulla positiva conclusione del procedimento (rafforzata dal rilascio di un attestato di completezza), per poi trincerarsi dietro la mancanza di un parere che essa stessa aveva l'onere di sollecitare o acquisire nell'ambito della propria attività istruttoria ”.
Il punto, però, è che, quand’anche l'Amministrazione sia rimasta “ inerte per quasi quarant'anni ”, ciò non può operare “ ingenerando nel privato la ragionevole aspettativa sulla positiva conclusione del procedimento ” che si sostituisca al mai rilasciato “ parere” (ovviamente positivo) “ dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo ”. In mancanza di quest’ultimo, l’unico rimedio giuridico a disposizione del ricorrente era una azione contro il silenzio-inadempimento del Comune di Catania che non si fosse attivato per acquisirlo ex officio ; ma non quello, operante in via diretta nei rapporti di diritto sostanziale, del formarsi di un tacito atto di assenso, cui invece osta la formulazione del comma 18 dell’art. 35 L. n. 47/85, alla cui stregua “ fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33 – ovvero, con riferimento al caso di specie, nell’ipotesi di interventi edili realizzati in spregio a “ vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali ” -, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti ”. Rimane salva, peraltro, la possibilità per il ricorrente di far valere, piuttosto che la illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, una responsabilità da comportamento scorretto del Comune intimato che prescinde dalla legittimità o meno di quello, e che è astrattamente riconducibile ad una responsabilità acquiliana da false informazioni a causa dell’insanabile contrasto fra il rilasciato attestato del 4 maggio 2004, cha certificato la completezza della pratica e del pagamento degli oneri concessori, e la definizione negativa del procedimento di sanatoria con provvedimento del 13 giugno 2025 numero A07/URB/153 (si pensi, in ipotesi, ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione sostenute dal ricorrente dopo il rilascio dell’attestato del 4 maggio 2004 e prima della definizione negativa del procedimento di condono, il cui risarcimento egli potrebbe pretendere dal Comune di Catania giustappunto a titolo di risarcimento del danno da false informazioni …).
Le precedenti conclusioni escludono poi la necessità di scrutinare i vizi del procedimento dedotti con il primo motivo di ricorso – e sui quali, per contro, si è inutilmente concentrato tutto il contraddittorio processuale più recente -: i quali rimangono comunque inidonei a mutare il segno della decisione negativa che il Comune intimato avrebbe in ogni caso dovuto assumere a causa della realizzazione dell’intervento abusivo oggetto delle presentate domande di sanatoria in area sottoposta a vincolo, e che pertanto decampano nel giuridicamente irrilevante in base ad una piana applicazione di quanto previsto al primo paragrafo del secondo comma dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990 (alla cui stregua “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”). Con la ulteriore conseguenza di esonerare il Collegio dall’obbligo di pronunciare sulla eccezione di tardività proposta oralmente dal difensore di parte ricorrente in sede di discussione della causa, in quanto, per le anzidette ragioni, la documentazione depositata dal Comune intimato in segreteria il 09/01/2026 non ha alcun motivo di essere valutata dal Collegio ai fini della decisione della presente controversia.
Il Collegio pertanto, conclusivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del comune intimato, che liquida nell’importo di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CH, Presidente
AV OV IO UM, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV OV IO UM | EL CH |
IL SEGRETARIO