Articolo 5 della Legge 17 maggio 1952, n. 608
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 luglio 1952
Art. 5.
Al personale che fruisce del trattamento di quiescenza con la forma della pensione, il quale, ai sensi del primo comma del precedente art. 1, opti per la pensione di Stato, vengono riconosciuti ai fini di detta pensione, i servizi valutabili agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dell'Ente di provenienza senza che all'uopo occorra la presentazione della domanda prevista dal secondo comma del precedente art. 1.
Il personale di cui al precedente comma deve versare all'Erario i contributi previsti dai primi due commi del precedente art. 2.
L'Ente tenuto ad amministrare il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente articolo deve rimborsare all'interessato i contributi personali versati per il trattamento di quiescenza fino alla data di presentazione della domanda di opzione con i relativi interessi maturati fino alla data medesima e versare all'Erario i propri contributi accantonati fino alla data di presentazione della domanda di opzione del personale interessato, maggiorati dai relativi interessi.
Entrata in vigore il 2 luglio 1952