Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.01.2023 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1288 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CALAFATO FRANCESCO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2022, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2022 9000217 17/000 notificata in data 06.04.2022, eccependo l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti nn.
59120150001039580000, 59120160000666250000 e 59120160001939845000, nonché la
Si costituiva l'ente previdenziale che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha, preliminarmente, eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata.
Orbene, l'avviso di addebito n. 59120150001039580000 risulta notificato per compiuta giacenza in data 27 novembre 2015; tuttavia per gli avvisi di addebito n.
59120160000666250000 e 59120160001939845000 l'ente previdenziale ha prodotto delle schermate che non costituiscono valida prova della notifica effettuata.
Invero, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19
bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, in caso di notifica telematica, la prova è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, in formato
.eml; tali oneri sono prescritti al fine di consentire al Giudicante di verificare il contenuto degli atti notificati.
Ritenuta, pertanto, la non idoneità della documentazione prodotta da parte resistente atta ad attestare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito menzionati, il ricorso deve accogliersi, con annullamento dell'atto di intimazione impugnato.
Le spese di lite, tuttavia, si compensano, stante che è stata fornita adeguata prova circa l'avvenuta notifica di almeno uno degli avvisi di addebito sottostanti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, il 30/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo